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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5839/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to GERIN SERGIO, con elezione di domicilio in VIALE COSSETTI n.
9, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
CARNELUTTI FEDERICO, con elezione di domicilio in VIA GORGHI n. 6
33100 UDINE (UD), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Aquileia (UD) il
16/05/2009, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
05/10/2013;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “A) Disporsi l'affido condiviso del figlio nato ad [...] il [...] con collocamento Persona_1
prevalente del minore presso l'abitazione della madre sita in al CP_1
momento in Maniago, via Caterina Percoto n. 26/G nonché poi laddove la stessa trasferirà la propria residenza.
B) Darsi atto che il conto corrente cointestato tenuto presso l'ufficio postale di
Aviano - IBAN n. IT17 L076 0112 5000 0007 0757 174 è stato estinto con liquidazione delle somme depositate a favore di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
C) Darsi atto che il conto corrente cointestato tenuto presso la Controparte_2
filiale di Aviano – IBAN. n. IT42 K030 6964 7731 0000 0001 799
[...]
rimarrà acceso e ivi verranno versati euro 50,00 da ciascun coniuge il giorno 5
di ogni mese per il mantenimento del figlio minore, oltre all'assegno unico e ad ogni altro trattamento erogato dallo Stato o dalla Regione o da qualsivoglia altro ente a favore del minore, provvedendo i genitori per il restante al mantenimento diretto del figlio.
D) Rimarranno a carico di ciascuno dei genitori il 50% di tutte le spese straordinarie da sostenersi a favore del figlio minore secondo Persona_1
le linee guida approvate dal Tribunale di Pordenone e sottoscritte da entrambi i coniugi e quindi:
1. spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e
comunque relative alla salute, compresi “tickets”;
2. spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno
scolastico ed integrazioni infrannali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di
studio ed istruzione, ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e
relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli.
3. Spese per attività sportive, artistiche (es- musica), ricreative e di svago (es.
scoutismo, punti verdi, ecc..); spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature
necessarie.
2
4. Spese di custodia dei minori (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di
entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore
affidatario in mancanza di alternative gratuite (es. strutture pubbliche/scolastiche,
genitore non affidatario, parenti disponibili).
5. spese per mantenimento e cure animali domestici (esempio: cani) quando rimangono
presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con gli
stessi.
Le spese straordinarie superiori ad euro 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale e
per ciascun figlio, elevabili a seconda delle capacità reddituali dei genitori, ed in ogni
caso quelle relative ad eventuali cure di “medicina non convenzionale” devono essere
concordate fra i coniugi fatta eccezione per:
- spese mediche urgenti e non programmabili, visite specialistiche del SSN prescritte
dal medico curante, cure dentistiche/ortodontiche presso strutture pubbliche, ticket per
trattamenti sanitari erogati dal SSN, spese per medicinali prescritti dal medico
curante, occhiali e protesi prescritte dallo specialista;
- tasse scolastiche richieste da istituti pubblici sino alle scuole di secondo grado, libri
scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno ed infrannale;
dotazione
informatica richiesta dalla scuola o prevista da programmi di studio differenziato, gite
scolastiche senza pernottamento, spese per trasporto pubblico, fondo cassa richiesto
dalla scuola, assicurazione scolastica.
Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore, che
dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro i dieci
giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal Giudice anche ai fini della
sussistenza di una ipotesi di consenso tacito.
La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da
fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro 15 giorni
dalla richiesta, corredata dalla documentazione o entro il diverso termine eventualmente indicato dall'erogatore della prestazione. Ogni altra spesa connessa alle esigenze ordinarie dei figli (esemplificativamente vitto e mensa scolastica, alloggio,
3 utenze telefoniche, abbigliamento, medicinali da banco, ecc.) deve ritenersi ricompresa
nell'assegno di mantenimento.
E) Quanto al piano genitoriale, disporsi le condizioni come da documento sottoscritto dai coniugi ed allegato al presente ricorso.
F) Prendersi atto che la sig.ra trasferisce a favore del sig. CP_1 Parte_1
a titolo oneroso la proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Aviano
[...]
(PN), Via Vicin n. 49 facente parte del piccolo fabbricato condominiale costituito da 4 unità abitative ed accessori con area di pertinenza e di sedime della superficie catastale di mq.
1.250 confinante nell'insieme con i mapp.li nn.
732, 117, 674, 676, 792 e 115, salvo altri e precisamente:
appartamento sub. 5 sito al piano primo composto da ingresso, cucina, tre terrazze, pranzo-soggiorno, disimpegno, due bagni, ripostiglio e tre camere fra confini: vano scale e di accesso, distacco condominiale su tre lati e appartamento di proprietà , salvo altri;
incluse le Persona_2
pertinenziali;
- cantina sub. 5 ed autorimessa sub. 3 site al piano seminterrato fra confini:
area di manovra, muro perimetrale, corridoio comune e proprietà
[...]
, salvo altri Per_3
e così identificati Catasto Fabbricati del Comune di Aviano – Sezione A:
- F. 53 mapp. 715 sub. 5, Via Vicin – P.S1-1 - z.c.A – Categ. A/2 – Cl. 3 – Vani
7,00 – R.C. Euro 867,65;
--F. 53 mapp. 715 sub. 3 Via Vicin – P.S1 – z.c.A. – Categ. C/6 – Cl. 2 – mq. 25 –
R.C.E. 65,85
per il prezzo di euro 35.000,00 che verrà versato dal marito Parte_1
alla venditrice entro e non oltre giorni 15 dall'avvenuto trasferimento della proprietà a suo favore.
Il sig. , al trasferimento della proprietà a suo favore, provvederà Per_1
altresì ad estinguere integralmente il mutuo acceso con la Cassa di Risparmio
del Friuli Venezia Giulia spa oggi per l'acquisto Controparte_2
4 dell'immobile e tutt'ora in essere di cui al punto 6 pagina 2 del presente atto,
in via esclusiva facendosi carico del pagamento della residua somma dovuta a quel momento dai coniugi contraenti a quel momento come da relativo piano di ammortamento, procurando così la liberazione della sig.ra da ogni CP_1
garanzia e/o obbligo nei confronti dell'istituto bancario. […]” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 10/03/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, avendo già provveduto, altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
5 economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Aquileia (UD), in data CP_1
16/05/2009.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AQUILEIA (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 3, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 02/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5839/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to GERIN SERGIO, con elezione di domicilio in VIALE COSSETTI n.
9, 33170 PORDENONE (PN), presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
CARNELUTTI FEDERICO, con elezione di domicilio in VIA GORGHI n. 6
33100 UDINE (UD), presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Aquileia (UD) il
16/05/2009, in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
con il seguente figlio: , nato a [...] il Persona_1
05/10/2013;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “A) Disporsi l'affido condiviso del figlio nato ad [...] il [...] con collocamento Persona_1
prevalente del minore presso l'abitazione della madre sita in al CP_1
momento in Maniago, via Caterina Percoto n. 26/G nonché poi laddove la stessa trasferirà la propria residenza.
B) Darsi atto che il conto corrente cointestato tenuto presso l'ufficio postale di
Aviano - IBAN n. IT17 L076 0112 5000 0007 0757 174 è stato estinto con liquidazione delle somme depositate a favore di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
C) Darsi atto che il conto corrente cointestato tenuto presso la Controparte_2
filiale di Aviano – IBAN. n. IT42 K030 6964 7731 0000 0001 799
[...]
rimarrà acceso e ivi verranno versati euro 50,00 da ciascun coniuge il giorno 5
di ogni mese per il mantenimento del figlio minore, oltre all'assegno unico e ad ogni altro trattamento erogato dallo Stato o dalla Regione o da qualsivoglia altro ente a favore del minore, provvedendo i genitori per il restante al mantenimento diretto del figlio.
D) Rimarranno a carico di ciascuno dei genitori il 50% di tutte le spese straordinarie da sostenersi a favore del figlio minore secondo Persona_1
le linee guida approvate dal Tribunale di Pordenone e sottoscritte da entrambi i coniugi e quindi:
1. spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e
comunque relative alla salute, compresi “tickets”;
2. spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno
scolastico ed integrazioni infrannali, scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di
studio ed istruzione, ripetizioni, tempo prolungato, post scuola e pre-scuola, alloggio e
relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli.
3. Spese per attività sportive, artistiche (es- musica), ricreative e di svago (es.
scoutismo, punti verdi, ecc..); spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature
necessarie.
2
4. Spese di custodia dei minori (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di
entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore
affidatario in mancanza di alternative gratuite (es. strutture pubbliche/scolastiche,
genitore non affidatario, parenti disponibili).
5. spese per mantenimento e cure animali domestici (esempio: cani) quando rimangono
presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con gli
stessi.
Le spese straordinarie superiori ad euro 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale e
per ciascun figlio, elevabili a seconda delle capacità reddituali dei genitori, ed in ogni
caso quelle relative ad eventuali cure di “medicina non convenzionale” devono essere
concordate fra i coniugi fatta eccezione per:
- spese mediche urgenti e non programmabili, visite specialistiche del SSN prescritte
dal medico curante, cure dentistiche/ortodontiche presso strutture pubbliche, ticket per
trattamenti sanitari erogati dal SSN, spese per medicinali prescritti dal medico
curante, occhiali e protesi prescritte dallo specialista;
- tasse scolastiche richieste da istituti pubblici sino alle scuole di secondo grado, libri
scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno ed infrannale;
dotazione
informatica richiesta dalla scuola o prevista da programmi di studio differenziato, gite
scolastiche senza pernottamento, spese per trasporto pubblico, fondo cassa richiesto
dalla scuola, assicurazione scolastica.
Le spese da concordare dovranno essere richieste per iscritto all'altro genitore, che
dovrà manifestare il proprio eventuale e motivato dissenso per iscritto entro i dieci
giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà valutato dal Giudice anche ai fini della
sussistenza di una ipotesi di consenso tacito.
La quota parte delle spese sostenute o da sostenere, idoneamente documentate da
fattura o preventivo, dovrà essere versata al genitore che le anticipa entro 15 giorni
dalla richiesta, corredata dalla documentazione o entro il diverso termine eventualmente indicato dall'erogatore della prestazione. Ogni altra spesa connessa alle esigenze ordinarie dei figli (esemplificativamente vitto e mensa scolastica, alloggio,
3 utenze telefoniche, abbigliamento, medicinali da banco, ecc.) deve ritenersi ricompresa
nell'assegno di mantenimento.
E) Quanto al piano genitoriale, disporsi le condizioni come da documento sottoscritto dai coniugi ed allegato al presente ricorso.
F) Prendersi atto che la sig.ra trasferisce a favore del sig. CP_1 Parte_1
a titolo oneroso la proprietà pari al 50% dell'immobile sito in Aviano
[...]
(PN), Via Vicin n. 49 facente parte del piccolo fabbricato condominiale costituito da 4 unità abitative ed accessori con area di pertinenza e di sedime della superficie catastale di mq.
1.250 confinante nell'insieme con i mapp.li nn.
732, 117, 674, 676, 792 e 115, salvo altri e precisamente:
appartamento sub. 5 sito al piano primo composto da ingresso, cucina, tre terrazze, pranzo-soggiorno, disimpegno, due bagni, ripostiglio e tre camere fra confini: vano scale e di accesso, distacco condominiale su tre lati e appartamento di proprietà , salvo altri;
incluse le Persona_2
pertinenziali;
- cantina sub. 5 ed autorimessa sub. 3 site al piano seminterrato fra confini:
area di manovra, muro perimetrale, corridoio comune e proprietà
[...]
, salvo altri Per_3
e così identificati Catasto Fabbricati del Comune di Aviano – Sezione A:
- F. 53 mapp. 715 sub. 5, Via Vicin – P.S1-1 - z.c.A – Categ. A/2 – Cl. 3 – Vani
7,00 – R.C. Euro 867,65;
--F. 53 mapp. 715 sub. 3 Via Vicin – P.S1 – z.c.A. – Categ. C/6 – Cl. 2 – mq. 25 –
R.C.E. 65,85
per il prezzo di euro 35.000,00 che verrà versato dal marito Parte_1
alla venditrice entro e non oltre giorni 15 dall'avvenuto trasferimento della proprietà a suo favore.
Il sig. , al trasferimento della proprietà a suo favore, provvederà Per_1
altresì ad estinguere integralmente il mutuo acceso con la Cassa di Risparmio
del Friuli Venezia Giulia spa oggi per l'acquisto Controparte_2
4 dell'immobile e tutt'ora in essere di cui al punto 6 pagina 2 del presente atto,
in via esclusiva facendosi carico del pagamento della residua somma dovuta a quel momento dai coniugi contraenti a quel momento come da relativo piano di ammortamento, procurando così la liberazione della sig.ra da ogni CP_1
garanzia e/o obbligo nei confronti dell'istituto bancario. […]” e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 10/03/2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, avendo già provveduto, altresì, al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
5 economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Aquileia (UD), in data CP_1
16/05/2009.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AQUILEIA (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 3, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 02/04/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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