Articolo 17 della Legge 8 agosto 1977, n. 513
Articolo 16Articolo 18
Versione
18 agosto 1977
Art. 17.
Al finanziamento dei programmi di edilizia sovvenzionata disposto dal precedente articolo si provvede mediante:
a) i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , dell'anno 1978 che a tal fine sono prorogati al 31 dicembre 1978;
b) i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonche' le altre attivita' derivanti dall'impiego dei fondi di cui all' articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , all' articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , all' articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 , ed all' articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , relativi all'anno 1978;
c) all'apporto dello Stato di lire 700 miliardi. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi nell'anno 1977, di lire 400 miliardi nell'anno 1978.
I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 27 maggio 1975, n. 166 .
Entrata in vigore il 18 agosto 1977
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