Art. 4.
La realizzazione dei programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge spetta agli istituti provinciali.
I rapporti inerenti al trasferimento agli istituti autonomi case popolari non provinciali degli alloggi realizzati con i programmi di cui al comma precedente sono definiti dalla regione.
La realizzazione dei programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge spetta agli istituti provinciali.
I rapporti inerenti al trasferimento agli istituti autonomi case popolari non provinciali degli alloggi realizzati con i programmi di cui al comma precedente sono definiti dalla regione.