Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 23/02/2026, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01293/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03266/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3266 del 2025, proposto da
RO LA, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Zinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del sollecito di pagamento n. 071 2024 9040875218000, con il quale la Agenzia delle Entrate-Riscossione ha intimato il pagamento della somma di € 239.774,53, richiamando a fondamento le seguenti cartelle: n. 071 2020 0097465287 notificata 16/08/22n. 071 20220125575921 notificata 23/05/23 n. 071 20230071612044 notificata l’8/11/23;
di ogni ulteriore atto, presupposto e/o conseguente, se ed in quanto lesivo dei diritti della ricorrente, ivi comprese le cartelle richiamate;
e per il riconoscimento
della inesistenza del debito per carenza assoluta dei presupposti nonché per la omessa notifica degli atti presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso oggetto dell’odierno scrutinio veniva gravato il sollecito di pagamento in epigrafe individuato, pel tramite del quale la intimata Agenzia ordinava al ricorrente il pagamento della somma di € 239.774,53, fondando la relativa pretesa creditoria su tre cartelle, previamente notificate, relative a somme dovute dal ricorrente per l’utilizzo sine titulo di un’unità immobiliare adibita ad abitazione, facente parte di un compendio di proprietà statale. Il gravame lamenta la nullità dell’atto impugnato: per irregolarità delle cartelle di pagamento richiamate quale titolo esecutivo, conseguente ad omessa notifica; per nullità delle cartelle di pagamento, giammai notificate, e, comunque, per sopravvenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 3 l. n. 335/95.
Si costituiva in giudizio la intimata Agenzia, rilevando in via liminare il difetto di giurisdizione di questo Giudice amministrativo, in ogni caso instando, in via affatto gradata, per la reiezione del gravame.
La causa, infine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza camerale del 7 gennaio 2026, nel corso della quale veniva dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, a’ sensi dell’art. 60 c.p.a..
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognitio della controversia al Giudice ordinario.
Valga preliminarmente il rimarcare che, ai fini del riparto della giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto nel tenore della causa petendi , ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal Giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico che ne è involto (Cass., SS.UU. 15/1/2015, n. 604; Id., id., 15/12/2016, n. 25836; 15/9/2017, n. 21522).
I motivi posti a fondamento del gravame, id est la causa petendi o petitum sostanziale della domanda caducatoria de qua agitur , sono giustappunto funzionali a contestare la esistenza del diritto di “esazione” delle somme di danaro “portate” dai titoli esecutivi presupposti e richieste con il sollecito gravato.
In altre parole, la situazione giuridica azionata con il ricorso in esame è direttamente ed immediatamente attinente alla sfera patrimoniale del ricorrente che, si assume, non può essere incisa da pretese creditorie sfornite dei necessari presupposti di fatto e di diritto.
E, invero, trattasi questioni afferenti alla legittimità della richiesta di pagamento effettuata dalla Agenzia resistente, a sua volta condizionata da profili afferenti alla legittimità delle cartelle di pagamento.
Talchè:
- se, anche per le controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, spetta alla giurisdizione ordinaria (e non anche a quella tributaria, con esclusione ovviamente e in ogni caso di quella amministrativa) la cognizione delle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione;
- a fortiori , la potestas iudicandi sulla fattispecie che ne occupa -che non involge entrate tributarie, ma somme di danaro dovute per occupazione sine titulo di bene pubblico- non può che spettare al Giudice ordinario.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice amministrativo in favore della giurisdizione del Giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le eventuali preclusioni e le decadenze intervenute.
Le peculiari connotazioni della controversia, e la natura della pronunzia che in questa sede la definisce, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al Giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere eventualmente riassunto, ex art. 11 c.p.a., ai fini della translatio iudicii .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
IN EL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | IN EL |
IL SEGRETARIO