Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00902/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 902 del 2025, proposto da
San Pancrazio Solar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia - Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Sezione Autorizzazioni Ambientali, Provincia di Brindisi, Comune di San Pancrazio Salentino, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Mase – Direzione Generale Valutazioni Ambientali Div V Valutazione Via e Vas, Mase- Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, Ministero della Cultura- Soprintendenza Speciale per il PNRR, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell'istanza avanzata in data 30.1.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte da fonte agrivoltaica, denominato "NEX 051 - San Pancrazio", di potenza pari a 68,05 MWp da realizzarsi nei Comuni di San Donaci (BR) e San Pancrazio Salentino (BR), in località “Mass. San Marco”, e relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Cellino San Marco (BR);
e, per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità dell'inerzia serbata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte delle diffide al rilascio del parere di competenza e alla conclusione del procedimento, trasmesse dalla società San Pancrazio Solar S.r.l. al MASE in data 6 maggio 2025 e in data 18 luglio 2025;
nonché per la condanna
- dell'Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006;
- a rimborsare alla ricorrente, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del d.lgs. n. 152/2006, il 50% dei diritti di istruttoria versati pari a € 34.277,72.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura, del Mase – Direzione Generale Valutazioni Ambientali Div. V Valutazione Via e Vas, del Mase- Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR e dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa NI OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente ha gito, dinanzi a questo T.A.R., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto al proprio obbligo di provvedere sull’istanza dalla stessa presentata in data 30.01.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 D.lgs., 3 aprile 2006, n. 152 in relazione al progetto di un impianto agrivoltaico, denominato, “NEX051- San Pancrazio”, da realizzarsi nei Comuni di San Donaci e San Pancrazio Salentino, in località “Mass. San Marco”, e relative opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Cellino San Marco.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto le seguenti censure:
-violazione e falsa applicazione degli art. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990 e, in particolare, violazione dei principi di doverosità dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, nonché dei principi di economicità efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Violazione dell’obbligo di provvedere. Violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione del principio dell’affidamento. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 97 Cost. Violazione ed elusione del principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE/2023/2413-Red III.
La ricorrente, altresì, ha proposto domanda di accertamento e condanna al rimborso, in proprio favore, del 50% dei diritti di istruttoria versati pari ad € 34.277,72 di cui agli artt. 33 e 25, comma 2- ter del D.lgs. n. 152/2006.
Le Amministrazioni statali, in data 18.08.2025 si sono costituite in giudizio, per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 14.01.2026 la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è fondato.
È pacifica la sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero sull’istanza per il rilascio del provvedimento di via di che trattasi; e ciò alla luce del dato letterale degli artt. 23 e ss. del D.lgs. n. 152/2006 che pongono in capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un obbligo autonomo di concludere il procedimento anche in ipotesi di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR- PNIEC o di omessa espressione del parere da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali.
Tale obbligo di provvedere è stato, più volte ribadito, dalla giurisprudenza amministrativa unanime, che ha chiarito come l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di pronunciarsi permanga anche in presenza di ritardi o inerzie da parte degli altri soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo (TAR Puglia Bari Sez. II, n. 500/2024, in senso conforme TAR Sicilia Palermo, Sez. V, n. 1728/2024, TAR Puglia Lecce, Sez. II, n. 929/2024, id. n. 588/2024; TAR Lazio Roma, Sez. III, 21.6.2024 n.12670/2024, TAR Sardegna, Sez. I, n. 547/2024).
Nella specie, è incontestato, alla luce delle evenienze documentali in atti, che i termini procedimentali stabiliti dagli artt. 23 e seguenti del D.lgs. n. 152/2006 siano stati superati senza che l’Amministrazione procedente abbia concluso il procedimento.
Infatti:
-il progetto avanzato dalla ricorrente rientra tra quelli inclusi nell’elenco di cui all’Allegato I-bis parte seconda del D.lgs. 152/2006;
-in data 02.04.2024, previa verifica positiva della completezza della documentazione trasmessa, è stato dato l’avviso pubblico ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 dell’istanza per il rilascio del provvedimento di VIA formulata dalla ricorrente;
-all’esito delle integrazioni documentali richieste, l’Amministrazione resistente, in data 11.02.2025, ha pubblicato un secondo avviso la cui fase di consultazione è scaduta in data 26.02.2025 senza alcun intervento e/o presentazione di osservazione.
- risultano spirati tutti i termini procedimentali previsti tutti i termini previsti, ivi inclusi, quelli suppletivi individuati dall’art. 25, comma 2- quater , D. Lgs. n. 152/2006, per l’esercizio del potere sostitutivo.
Sulla base delle considerazioni che precedono deve dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione ministeriale in relazione all’istanza formulata dalla società ricorrente il 30.01.2024.
Conseguentemente, va condannato il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell’art. 117, c. 2, cp.a. a concludere il relativo procedimento, con atto espresso e motivato, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Il Collegio, poi, riserva la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il termine assegnato, previa istanza della parte ricorrente.
Va, del pari, accolta la domanda di accertamento del diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria di cui all’art 25, comma 2 ter, del D.lgs. 152/2006.
Per consolidato indirizzo interpretativo, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, ai sensi dell’art. 25, comma 2- ter , del D.lgs. n. 152 del 2006, discende “ quale conseguenza diretta e automatica dalla violazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dei termini di conclusione del procedimento, sicché, una volta verificatosi lo sforamento dei termini procedimentali, sorge con ciò stesso consequenzialmente ex lege in capo all’operatore economico istante il diritto al relativo rimborso e, al contempo, il contestuale obbligo a carico del detto Ministero al relativo pagamento” (cfr., tra le tante, T.A.R. Molise, sez. I, 1 ottobre 2025, n. 279; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 9 luglio 2025, n. 1185; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 28 marzo 2025, n. 6359).
Nella specie, la società ricorrente, ha documentato di aver corrisposto, senza che sia intervenuta una specifica contestazione da parte del Ministero resistente, per le spese di istruttoria la somma di € 34.277,72 (all.1 al ricorso).
Dal mancato rispetto dei termini procedurali, così come sopra accertato, deriva, pertanto, il diritto al rimborso del 50% della suddetta somma, pari a € 17.138,86 (S.E.&O).
Le spese, infine, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
-dichiara illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
-ordina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare un provvedimento espresso sull’istanza presentata dalla ricorrente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza;
-riserva la nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione resistente oltre il termine assegnato, previa istanza della parte interessata;
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a corrispondere alla società ricorrente - quale rimborso del 50% delle spese di istruttoria - l’importo di €. 17.138,86 (S.E.&.O).
- condanna il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui lo stesso risulta essere stato corrisposto;
-compensa le spese tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
NI OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI OS | IO SC |
IL SEGRETARIO