TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/10/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone
Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al giudizio R.G. n. 2386/2018 e discussa all'udienza del 09.10.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Malerba, Parte_1
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Mattia, resistente CP_1
/// oggetto: azione di accertamento negativo di debito
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.05.2018 la parte ricorrente ha contestato il provvedimento emesso dall' in data 20.09.2017 di ripetizione di quote di parziale integrazione al CP_1 minimo della pensione per la somma complessiva di €.4.240,88 richiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento emesso dall' con condanna dello CP_1 stesso istituto al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.
Il giudizio è stato delegato all'odierno Giudicante da parte della dott.ssa Puzzovio e, pertanto, in conseguenza di detto provvedimento, il Giudice ha fissato l'udienza di discussione che si è tenuta nel corso dell'udienza odierna all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
Il ricorso è infondato e non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
L'articolo 13 della legge 412 del 1991 regolamenta la materia dell'indebito previdenziale, ovvero le somme erogate in eccedenza o non dovute dall ai titolari CP_1 di pensione.
Tale norma ha disposto che qualora, in conseguenza della verifica della situazione reddituale effettuata annualmente dall' , sia accertato un indebito pensionistico CP_1
l' deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate entro l'anno CP_2 successivo a quello di verifica.
L'articolo 13, comma 1, della legge 412/1991 ha fornito, pertanto, un'interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 2, della legge 88/1989. Questo significa che le somme corrisposte in base a un provvedimento formale e definitivo, viziato da errore imputabile all'ente erogatore non sono ripetibili, salvo il caso di dolo dell'interessato. E la
Cassazione ha chiarito la nozione di "dolo dell'interessato" che rende le somme percepite indebitamente comunque ripetibili. Il dolo può consistere non solo in una condotta attiva volta a trarre in inganno l'ente, ma anche in un dolo omissivo, ovvero l'omessa o incompleta comunicazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente previdenziale. E comunque, affinché si configuri il dolo omissivo, è necessaria l'inosservanza di obblighi di comunicazione da parte dell'interessato/pensionato prescritti da specifiche norme di legge. Orbene, il comma 2 dell'articolo 13 disciplina un'ipotesi specifica di indebito, prevedendo che l' proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. E in ipotesi di indebita erogazione, l'ente deve provvedere al recupero entro l'anno successivo alla data della verifica annuale. E in ordine alla natura di tale termine la
Cassazione ha più volte ribadito che il termine di un anno per il recupero, previsto dal comma 2 dell'articolo 13, è un termine di decadenza. Per conseguenza, tale condotta da parte dell' diviene corretta, legittimando la ripetizione delle somme, allorquando CP_1 la parte interessata, e cioè il pensionato, abbia omesso di comunicare i dati necessari al fine di consentire all' di verificare, nel termine assegnato, la esattezza dei dati CP_1 con l'insorgere dell'accertamento di un indebito a carico del pensionato e conseguente insorgenza del diritto in capo all' del recupero delle somme versate indebitamente, CP_1 come è riscontrabile nella fattispecie in esame.
In effetti, la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la Legge n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n.
39), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di fatti che egli fosse tenuto a comunicare. La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile CP_1 all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' A tale norma si aggiunge CP_1 quanto stabilito dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, secondo cui l CP_1
“procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. In proposito si
è affermato il principio per cui “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1 verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio
2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra).
“La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. Pertanto, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass.
953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali
e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.” (Cass. n.3802/2019).
Orbene, nella fattispecie in oggetto l ha dichiarato che la parte ricorrente ha CP_1 omesso di comunicare i dati dai quali sarebbe emerso il superamento dei redditi, dato non contestato dalla stessa , e tanto risulta, di fatto confermato dalla stessa parte Pt_1 ricorrente allorchè, in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 07.10.21, ha riconosciuto espressamente l'omessa comunicazione dei redditi da parte della pensionata.
Nella fattispecie in esame risulta l'omessa comunicazione da parte della sig.ra di Pt_1 prestazioni collegate al reddito. L' , infatti, ha confrontato i redditi presenti negli CP_1 archivi con quelli riscontrati con accertamento sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Punto
Fisco) e ne è emerso il superamento dei limiti di legge per gli anni 2014 e 2017 con conseguente eliminazione dell'integrazione al minimo. Peraltro la stessa parte resistente ha prodotto in modo documentale un prospetto nel quale sono messi in evidenza i dati reddituali presi in considerazione, fra cui i redditi del Sig. , Persona_1 coniuge della ricorrente. Ai sensi, infatti, dell'art. 4, D.Lgs. n. 503/1992, “L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano: a ) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
b ) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a ), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo”. Tanto comprova la fondatezza della richiesta di ripetizione dell'indebito formulata dall' e, per conseguenza, la infondatezza della CP_1 domanda formulata da parte ricorrente.
Infine, in ordine alle spese di lite, in ragione della particolare natura del giudizio, della portata del fatto e della differenza tra le parti in causa si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Avv.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 22.05.2018 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda di parte ricorrente accertando la legittimità della richiesta di ripetizione della somma di €.4.240,88 del 20.09.2017 formulata da parte dell' nei CP_1 confronti di;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 09.10.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone
Coppola, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al giudizio R.G. n. 2386/2018 e discussa all'udienza del 09.10.2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Cosimo Malerba, Parte_1
ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avvocato Marcella Mattia, resistente CP_1
/// oggetto: azione di accertamento negativo di debito
ATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.05.2018 la parte ricorrente ha contestato il provvedimento emesso dall' in data 20.09.2017 di ripetizione di quote di parziale integrazione al CP_1 minimo della pensione per la somma complessiva di €.4.240,88 richiedendo l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento emesso dall' con condanna dello CP_1 stesso istituto al pagamento delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso per la sua infondatezza.
Il giudizio è stato delegato all'odierno Giudicante da parte della dott.ssa Puzzovio e, pertanto, in conseguenza di detto provvedimento, il Giudice ha fissato l'udienza di discussione che si è tenuta nel corso dell'udienza odierna all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza con motivazione contestuale.
///
Il ricorso è infondato e non risulta meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
L'articolo 13 della legge 412 del 1991 regolamenta la materia dell'indebito previdenziale, ovvero le somme erogate in eccedenza o non dovute dall ai titolari CP_1 di pensione.
Tale norma ha disposto che qualora, in conseguenza della verifica della situazione reddituale effettuata annualmente dall' , sia accertato un indebito pensionistico CP_1
l' deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate entro l'anno CP_2 successivo a quello di verifica.
L'articolo 13, comma 1, della legge 412/1991 ha fornito, pertanto, un'interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 2, della legge 88/1989. Questo significa che le somme corrisposte in base a un provvedimento formale e definitivo, viziato da errore imputabile all'ente erogatore non sono ripetibili, salvo il caso di dolo dell'interessato. E la
Cassazione ha chiarito la nozione di "dolo dell'interessato" che rende le somme percepite indebitamente comunque ripetibili. Il dolo può consistere non solo in una condotta attiva volta a trarre in inganno l'ente, ma anche in un dolo omissivo, ovvero l'omessa o incompleta comunicazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente previdenziale. E comunque, affinché si configuri il dolo omissivo, è necessaria l'inosservanza di obblighi di comunicazione da parte dell'interessato/pensionato prescritti da specifiche norme di legge. Orbene, il comma 2 dell'articolo 13 disciplina un'ipotesi specifica di indebito, prevedendo che l' proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati che incidono sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche. E in ipotesi di indebita erogazione, l'ente deve provvedere al recupero entro l'anno successivo alla data della verifica annuale. E in ordine alla natura di tale termine la
Cassazione ha più volte ribadito che il termine di un anno per il recupero, previsto dal comma 2 dell'articolo 13, è un termine di decadenza. Per conseguenza, tale condotta da parte dell' diviene corretta, legittimando la ripetizione delle somme, allorquando CP_1 la parte interessata, e cioè il pensionato, abbia omesso di comunicare i dati necessari al fine di consentire all' di verificare, nel termine assegnato, la esattezza dei dati CP_1 con l'insorgere dell'accertamento di un indebito a carico del pensionato e conseguente insorgenza del diritto in capo all' del recupero delle somme versate indebitamente, CP_1 come è riscontrabile nella fattispecie in esame.
In effetti, la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato e la Legge n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n.
39), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per “errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore” e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato” di fatti che egli fosse tenuto a comunicare. La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile CP_1 all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' A tale norma si aggiunge CP_1 quanto stabilito dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, secondo cui l CP_1
“procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. In proposito si
è affermato il principio per cui “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla CP_1 verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio
2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra).
“La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. Pertanto, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass.
953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali
e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero.” (Cass. n.3802/2019).
Orbene, nella fattispecie in oggetto l ha dichiarato che la parte ricorrente ha CP_1 omesso di comunicare i dati dai quali sarebbe emerso il superamento dei redditi, dato non contestato dalla stessa , e tanto risulta, di fatto confermato dalla stessa parte Pt_1 ricorrente allorchè, in sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 07.10.21, ha riconosciuto espressamente l'omessa comunicazione dei redditi da parte della pensionata.
Nella fattispecie in esame risulta l'omessa comunicazione da parte della sig.ra di Pt_1 prestazioni collegate al reddito. L' , infatti, ha confrontato i redditi presenti negli CP_1 archivi con quelli riscontrati con accertamento sul sito dell'Agenzia delle Entrate (Punto
Fisco) e ne è emerso il superamento dei limiti di legge per gli anni 2014 e 2017 con conseguente eliminazione dell'integrazione al minimo. Peraltro la stessa parte resistente ha prodotto in modo documentale un prospetto nel quale sono messi in evidenza i dati reddituali presi in considerazione, fra cui i redditi del Sig. , Persona_1 coniuge della ricorrente. Ai sensi, infatti, dell'art. 4, D.Lgs. n. 503/1992, “L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano: a ) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
b ) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a ), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo”. Tanto comprova la fondatezza della richiesta di ripetizione dell'indebito formulata dall' e, per conseguenza, la infondatezza della CP_1 domanda formulata da parte ricorrente.
Infine, in ordine alle spese di lite, in ragione della particolare natura del giudizio, della portata del fatto e della differenza tra le parti in causa si ritiene opportuno compensare le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato Avv.
Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 22.05.2018 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda di parte ricorrente accertando la legittimità della richiesta di ripetizione della somma di €.4.240,88 del 20.09.2017 formulata da parte dell' nei CP_1 confronti di;
Parte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 09.10.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. SIMONE COPPOLA