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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1306/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3998/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvenere - Sede 82037 Castelvenere BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
MM Tributi Srl - 02842839651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 482/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 27/03/2025
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 1062019230010187 ONERI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1062019230010187 IMU 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1062019230010187 IMU 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1062019230010187 TARI 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1062019230010187 TARI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1062019230010187 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 27.05.2025 , Ricorrente_1 SR,in persona del legale rappr.te p.t. impugnava la sentenza n.482/2025 ,depositata il 27.02.2025 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Benevento
Sez.1 rigettava il ricorso proposto avverso il sollecito di pagamento n. 1062019230010187 del
27.06.2023 avente ad oggetto la richiesta di pagamento relativa agli avvisi di accertamento esecutivi
IMU n. 1 del 28.10.2020, notificato in data 16.11.2020 , imposta 2015; TASI n. 1 del 28.10.2020 notificato in data 16.11.2020,imposta 2015; TARI n. 122 del 16.12.2020 notificato in data 10.02.2021, imposta 2015 ; IMU n. 305 del 28.12.2021 notificato in data 21.01.2022,imposta 2016 ; TARI n. 124 del 29.12.2021notificato in data 21.01.2022,imposta 2016 che negava di aver ricevuto ,ancorchè
MM Tributi SR avesse prodotto gli avvisi di ricevimento che ne attestavano la consegna a mani proprie e che aveva formalmente disconosciuti, anche nella sottoscrizione.
Opponeva,infatti, la illegittimità della sentenza la quale aveva omesso ogni valutazione in merito all'operato disconoscimento delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento , addirittura due di esse erano state attribuite a tale Nominativo_1,titolare ,persona diversa da Nominativo_2 ,amministratore della società ,come da espressa dichiarazione resa da questi. Aggiungeva che era disconosciuta la conformità delle copie prodotte all'originale ,non necessitando nella fattispecie, querela di falso proprio per effetto del disconoscimento operato ,in assenza ,inoltre ,di produzione degli originali e di proposizione di istanza di verificazione da parte dell'appellato che,pertanto, non avrebbe potuto avvalersi del documento disconosciuto. Errata, per l'effetto, la decisione del giudice di prime cure che aveva attribuito ad essi efficacia probatoria e non aveva dichiarato la prescrizione dei crediti.
Si costituiva la MM Tributi SR ,concessionaria del Comune di Castelvenere la quale eccepiva ,in rito,
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specifici motivi;
nel merito, l'infondatezza del gravame atteso che le attestazioni eseguite dall'agente notificatore sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la querela di falso ,come acclarato dal primo giudice.
Alla pubblica del 13.01.2026, sulle conclusioni dell'appellante in collegamento da remoto,
la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto la nullità e/o erroneità della sentenza in relazione agli artt. 214 e 216 cpc per avere il contribuente disconosciuto, fin dal primo grado ,le firme apposte sui documenti prodotti dall'ufficio ed al medesimo apparentemente riconducibili, producendo dichiarazione scritta di cui il giudice di primo grado ha omesso ogni esame, così come omessa anche ogni valutazione circa la mancata proposizione di istanza di verificazione da parte del concessionario e l' ulteriore disconoscimento della conformità della copia all'originale che non impone la proposizione di querela di falso.
I motivi come sopra sintetizzati possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi ,rivestendo tuttavia, valore pregiudiziale l'omessa pronuncia in ordine all'eccepita mancata proposizione dell'istanza di verificazione.
A tal fine, occorre preliminarmente dare atto che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici, atteso che le ragioni sulle quali si fonda il gravame sono esposte con sufficiente grado di specificità, correlate con la motivazione della sentenza impugnata
Ciò posto , dalla motivazione della sentenza secondo la quale “il motivo principale di doglianza sulla irregolarità della procedura notificatoria del provvedimento impugnato non può essere preso in considerazione, stante la mancata proposizione della querela di falso da parte dell'interessato” emerge il lamentato vizio di omessa pronuncia ,non potendo dedursi da essa alcun rigetto implicito della doglianza del contribuente in ordine al disconoscimento di firma .
Ed invero, non appare corretto tale ragionamento che, omettendo qualsiasi considerazione circa il disconoscimento operato dal contribuente ed in assenza di istanza di verificazione, afferma la necessità di proporre querela di falso.
Ai sensi dell'art. 214 cpc, il disconoscimento è alternativo alla proposizione della querela di falso, consistendo nella mera “negazione formale” della propria scrittura o sottoscrizione, pur non potendo ricondursi a mere affermazioni di stile di contenuto generico.(Cass ord. 23825/2025).
La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti( ord. n. 17313 /2021).
Nella specie , l'appellante ha formalizzato il disconoscimento con apposita e specifica dichiarazione
( allegata alle memorie di replica in I grado) all'esito della produzione documentale offerta da controparte
.
Inoltre, netta è la differenza del disconoscimento (e successivo giudizio incidentale di verificazione) rispetto alla querela di falso, sì che la mancata proposizione di questa seconda istanza non priva certo di rilievo il primo: in tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta.
Non sottacendo,nella specie, che le notifiche si cui si controverte risultano eseguite da operatore postale privato la cui efficacia , per il caso che ci occupa afferente proprio la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, equivalendo ad una scrittura privata, è assoggettabile a disconoscimento.
Ne segue che, chiarito che la parte non era tenuta a proporre querela di falso , il disconoscimento appariva specifico e fondato sulla dichiarazione espressa della parte e di esso non poteva omettersi la valutazione,in ispecie ove non seguita da istanza di verificazione. In presenza di disconoscimento, la parte che intenda avvalersi della scrittura privata deve chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., producendo i mezzi di prova che ritiene utili. In mancanza di tale verificazione, il documento è privato di qualsivoglia efficacia probatoria e il giudice non può tenerne conto ai fini della decisione.
Il giudice tributario ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, procedendo a tale accertamento ove ricorrano le condizioni per l'esperibilità della procedura di verificazione, attivando i poteri istruttori nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario.
E' errata ,perciò ,la pronuncia che attribuisca valore probatorio a documenti oggetto di disconoscimento formale, omettendo di esaminare il disconoscimento stesso avvalorato dalla mancata istanza di verificazione.
L'art. 216 c.p.c. è chiaro nello stabilire che la parte, laddove intenda avvalersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la verificazione producendo i mezzi di prova che ritiene utili, con la conseguenza che in mancanza di tale verificazione ,il giudice non può tener conto della scrittura oggetto di disconoscimento (cfr. ex multis, Cass., Sez. 2, ord. n. 3602 del 08/02/2024 e Sez. 3, ord. n. 36293 del
28/12/2023, secondo cui “il documento è privato di qualsivoglia efficacia probatoria, qualora la parte che intenda avvalersene non abbia proposto l'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.”).
Secondo Corte di Cassazione ( ord. n. 13333 2019 confermata da ordinanza 23825/2025), nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto di cui all'art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma ,il giudice ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione.
Tanto non risulta essere stato svolto dal giudice del grado pregresso il quale ha omesso di affrontare il tema della verificazione e della sua tempestività ,ritenendola non rilevante poiché lo stesso avrebbe dovuto proporre querela di falso.
In definitiva ed alla luce delle considerazioni che precedono,in difetto di verificazione, non risulta provata la notifica degli avvisi di accertamenti sottesi al sollecito impugnato i quali,per l'effetto, sono risultati privati di qualsivoglia efficacia probatoria ,né essi potevano essere posti a base della decisione , per conseguenza ,il sollecito di pagamento va annullato non risultando provata la notifica degli avvisi ad esso presupposti.
L'appello ,perciò ,è fondato e la sentenza impugnata va annullata .
Le spese del doppio grado, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario NA gli appellati in solido al pagamento delle spese liquidate per il I grado in € 650,00 e per il secondo in
€ 790,00 oltre accessori
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NOLA CATIA, Relatore
NUZZI GABRIELLA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3998/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castelvenere - Sede 82037 Castelvenere BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
MM Tributi Srl - 02842839651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 482/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 27/03/2025
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 1062019230010187 ONERI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1062019230010187 IMU 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1062019230010187 IMU 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1062019230010187 TARI 2015
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1062019230010187 TARI 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1062019230010187 TASI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 127/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato il 27.05.2025 , Ricorrente_1 SR,in persona del legale rappr.te p.t. impugnava la sentenza n.482/2025 ,depositata il 27.02.2025 con la quale la Corte di Giustizia di I Grado di Benevento
Sez.1 rigettava il ricorso proposto avverso il sollecito di pagamento n. 1062019230010187 del
27.06.2023 avente ad oggetto la richiesta di pagamento relativa agli avvisi di accertamento esecutivi
IMU n. 1 del 28.10.2020, notificato in data 16.11.2020 , imposta 2015; TASI n. 1 del 28.10.2020 notificato in data 16.11.2020,imposta 2015; TARI n. 122 del 16.12.2020 notificato in data 10.02.2021, imposta 2015 ; IMU n. 305 del 28.12.2021 notificato in data 21.01.2022,imposta 2016 ; TARI n. 124 del 29.12.2021notificato in data 21.01.2022,imposta 2016 che negava di aver ricevuto ,ancorchè
MM Tributi SR avesse prodotto gli avvisi di ricevimento che ne attestavano la consegna a mani proprie e che aveva formalmente disconosciuti, anche nella sottoscrizione.
Opponeva,infatti, la illegittimità della sentenza la quale aveva omesso ogni valutazione in merito all'operato disconoscimento delle firme apposte sugli avvisi di ricevimento , addirittura due di esse erano state attribuite a tale Nominativo_1,titolare ,persona diversa da Nominativo_2 ,amministratore della società ,come da espressa dichiarazione resa da questi. Aggiungeva che era disconosciuta la conformità delle copie prodotte all'originale ,non necessitando nella fattispecie, querela di falso proprio per effetto del disconoscimento operato ,in assenza ,inoltre ,di produzione degli originali e di proposizione di istanza di verificazione da parte dell'appellato che,pertanto, non avrebbe potuto avvalersi del documento disconosciuto. Errata, per l'effetto, la decisione del giudice di prime cure che aveva attribuito ad essi efficacia probatoria e non aveva dichiarato la prescrizione dei crediti.
Si costituiva la MM Tributi SR ,concessionaria del Comune di Castelvenere la quale eccepiva ,in rito,
l'inammissibilità dell'appello per difetto di specifici motivi;
nel merito, l'infondatezza del gravame atteso che le attestazioni eseguite dall'agente notificatore sono assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la querela di falso ,come acclarato dal primo giudice.
Alla pubblica del 13.01.2026, sulle conclusioni dell'appellante in collegamento da remoto,
la Corte rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto la nullità e/o erroneità della sentenza in relazione agli artt. 214 e 216 cpc per avere il contribuente disconosciuto, fin dal primo grado ,le firme apposte sui documenti prodotti dall'ufficio ed al medesimo apparentemente riconducibili, producendo dichiarazione scritta di cui il giudice di primo grado ha omesso ogni esame, così come omessa anche ogni valutazione circa la mancata proposizione di istanza di verificazione da parte del concessionario e l' ulteriore disconoscimento della conformità della copia all'originale che non impone la proposizione di querela di falso.
I motivi come sopra sintetizzati possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi ,rivestendo tuttavia, valore pregiudiziale l'omessa pronuncia in ordine all'eccepita mancata proposizione dell'istanza di verificazione.
A tal fine, occorre preliminarmente dare atto che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici, atteso che le ragioni sulle quali si fonda il gravame sono esposte con sufficiente grado di specificità, correlate con la motivazione della sentenza impugnata
Ciò posto , dalla motivazione della sentenza secondo la quale “il motivo principale di doglianza sulla irregolarità della procedura notificatoria del provvedimento impugnato non può essere preso in considerazione, stante la mancata proposizione della querela di falso da parte dell'interessato” emerge il lamentato vizio di omessa pronuncia ,non potendo dedursi da essa alcun rigetto implicito della doglianza del contribuente in ordine al disconoscimento di firma .
Ed invero, non appare corretto tale ragionamento che, omettendo qualsiasi considerazione circa il disconoscimento operato dal contribuente ed in assenza di istanza di verificazione, afferma la necessità di proporre querela di falso.
Ai sensi dell'art. 214 cpc, il disconoscimento è alternativo alla proposizione della querela di falso, consistendo nella mera “negazione formale” della propria scrittura o sottoscrizione, pur non potendo ricondursi a mere affermazioni di stile di contenuto generico.(Cass ord. 23825/2025).
La Suprema Corte ha stabilito, infatti, che il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., deve avvenire in modo formale ed inequivoco essendo, a tal fine, inidonea una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti( ord. n. 17313 /2021).
Nella specie , l'appellante ha formalizzato il disconoscimento con apposita e specifica dichiarazione
( allegata alle memorie di replica in I grado) all'esito della produzione documentale offerta da controparte
.
Inoltre, netta è la differenza del disconoscimento (e successivo giudizio incidentale di verificazione) rispetto alla querela di falso, sì che la mancata proposizione di questa seconda istanza non priva certo di rilievo il primo: in tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l'autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l'atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta.
Non sottacendo,nella specie, che le notifiche si cui si controverte risultano eseguite da operatore postale privato la cui efficacia , per il caso che ci occupa afferente proprio la sottoscrizione del documento descrittivo dell'operazione di consegna del plico, equivalendo ad una scrittura privata, è assoggettabile a disconoscimento.
Ne segue che, chiarito che la parte non era tenuta a proporre querela di falso , il disconoscimento appariva specifico e fondato sulla dichiarazione espressa della parte e di esso non poteva omettersi la valutazione,in ispecie ove non seguita da istanza di verificazione. In presenza di disconoscimento, la parte che intenda avvalersi della scrittura privata deve chiederne la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c., producendo i mezzi di prova che ritiene utili. In mancanza di tale verificazione, il documento è privato di qualsivoglia efficacia probatoria e il giudice non può tenerne conto ai fini della decisione.
Il giudice tributario ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione, procedendo a tale accertamento ove ricorrano le condizioni per l'esperibilità della procedura di verificazione, attivando i poteri istruttori nei limiti delle disposizioni speciali dettate per il contenzioso tributario.
E' errata ,perciò ,la pronuncia che attribuisca valore probatorio a documenti oggetto di disconoscimento formale, omettendo di esaminare il disconoscimento stesso avvalorato dalla mancata istanza di verificazione.
L'art. 216 c.p.c. è chiaro nello stabilire che la parte, laddove intenda avvalersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la verificazione producendo i mezzi di prova che ritiene utili, con la conseguenza che in mancanza di tale verificazione ,il giudice non può tener conto della scrittura oggetto di disconoscimento (cfr. ex multis, Cass., Sez. 2, ord. n. 3602 del 08/02/2024 e Sez. 3, ord. n. 36293 del
28/12/2023, secondo cui “il documento è privato di qualsivoglia efficacia probatoria, qualora la parte che intenda avvalersene non abbia proposto l'istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.”).
Secondo Corte di Cassazione ( ord. n. 13333 2019 confermata da ordinanza 23825/2025), nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto di cui all'art. 214 c.p.c. e segg., con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma ,il giudice ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, altrimenti non utilizzabili ai fini della decisione.
Tanto non risulta essere stato svolto dal giudice del grado pregresso il quale ha omesso di affrontare il tema della verificazione e della sua tempestività ,ritenendola non rilevante poiché lo stesso avrebbe dovuto proporre querela di falso.
In definitiva ed alla luce delle considerazioni che precedono,in difetto di verificazione, non risulta provata la notifica degli avvisi di accertamenti sottesi al sollecito impugnato i quali,per l'effetto, sono risultati privati di qualsivoglia efficacia probatoria ,né essi potevano essere posti a base della decisione , per conseguenza ,il sollecito di pagamento va annullato non risultando provata la notifica degli avvisi ad esso presupposti.
L'appello ,perciò ,è fondato e la sentenza impugnata va annullata .
Le spese del doppio grado, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso originario NA gli appellati in solido al pagamento delle spese liquidate per il I grado in € 650,00 e per il secondo in
€ 790,00 oltre accessori