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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9304 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.38756/2024 R.Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo Chiriacò e Parte_1 dall'Avv. Veronica Micheli unitamente e disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma al Viale delle Medaglie d'Oro n. 143, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E Controparte_1
- Sede di Roma- TUSCOLANO, in persona del Direttore Regionale
[...] pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle V Giornate n.3, presso l'Avv. Massimo Guiducci, che lo rappresenta e difende in virtu' di procura generale alle liti (atti notaio i Roma del 28.07.2020, rep. Per_1
n.89932) e dall'avv. Sandra Maria Colombino giusta procura per atto Notaio del 1.8.2024 n.93118 Persona_2
RESISTENTE
all'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato a seguente SENTENZA DISPOSITIVO
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 9% derivanti dall'infortunio sul lavoro del 2.3.2021 e per l'effetto condanna l' a corrispondere la citata prestazione (decurtato quanto già CP_1 riconosciuto e corrisposto) con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura pari al 80% delle stesse e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della residua quota del CP_1
20% delle spese legali, che si liquidano in €539,10 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Chiriacò dichiaratosi antistatario. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 25.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 24.10.2024 e ritualmente notificato all' , CP_1
l'istante indicato in epigrafe premesso di aver esperito la procedura amministrativa presso l' volta alla concessione della rendita per CP_1
l'infortunio sul lavoro occorso in data 2.3.2021 e denunciato a CP_1
(pratica n.517955816 del 2.3.2021 ) ottenendo solo una valutazione percentuale del danno biologico pari al 7% per esiti di frattura dell'epifisi distale del radio dx trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi tutt'ora in sede;
limitazione funzionale dei movimento dell'articolazione radio-carpica di circa un terzo;
sfumata compromissione funzionale della formazione del pugno;
forza prensile conservata”, deduceva che da detto infortunio erano derivati postumi permanenti in misura pari al 16% come da consulenza medica che depositava ed adiva pertanto il giudice del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni: ”accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente di patologie riconducibili ad infortunio sul lavoro;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla costituzione di un indennizzo in rendita
o in capitale per inabilità permanente da infortunio sul lavoro verificatosi in occasione e per l'effetto dell'attività lavorativa svolta;
- condannare per l'effetto l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare CP_1 previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. Con vittoria di onorari e competenze del presente giudizio oltre rimborso spese forfettarie 15% e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
2.Si costituiva l' contestando il ricorso e deducendo la correttezza CP_1 dell'accertamento effettuato in sede amministrativa.
3.Veniva disposta CTU medico legale e all'esito la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 12.9.2025 . Alla udienza del 12.9.2025 nessuno era presente e il giudice disponeva un rinvio ex art.309 c.p.c. alla udienza del 25.9.2025. Alla udienza del 25.9.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 4.Il ricorso è parzialmente fondato. La disposta CTU ha accertato che dall'infortunio occorso alla ricorrente sono residuati postumi permanenti in misura pari al 9%. Il CTU dopo aver descritto tutti gli accertamenti visionati e il quadro clinico del ricorrente ha precisato: “ Trattasi di un soggetto di sesso maschile affetto da: “ ESITI DI TRAUMA CONTUSIVO POLSO DESTRO CON FRATTURAEPIFISI DISTALE DEL RADIO, IN SOGGETTO DESTRIMANE , CHE HA RESO NECESSARIO L'INTERVENTO CHIRURGICO DI OSTEOSINTESI CONSISTENTE IN DOLORE , DEFICIT DEL PUGNO CHIUSO E LIMITAZIONE ARTICOLARI In sede valutativa medico-legale, facendo debito riscontro alle tabelle di legge e considerando quindi la valutazione del grado di inabilità derivata dall'infortunio in oggetto, ritengo equo definire i postumi inabilitanti a carico del periziando , nella misura complessiva del 9 % (nove per cento). Infatti prendendo in considerazioni le tabella valutative del Decreto Ministeriale del 12 Luglio del 2000 , considerando che per le menomazioni non direttamente riportate nelle tabelle occorre applicare un criterio analogico con quelle elencate, e che infine non è possibile eseguire una semplice somma delle menomazioni riscontrate ma la sommatoria di quest'ultime, è possibile arrivare alla percentuale di invalidità permanente sopra riportata. Appare congruo il periodo di invalidità temporanea riconosciuto dall'Istituto ” CP_1
In assenza di contestazioni specifiche alla CTU che è stata depositata nel termine previsto dal giudice le conclusioni della stessa, in quanto adeguatamente e logicamente motivate e fondate su dati clinici e accertamenti diagnostici obiettivi, sono condivise e fatte proprie da questo giudice che alle stesse si riporta. Il ricorrente ha quindi diritto a percepire l'indennizzo per i postumi permanenti accertati in misura pari al 9% ex art.13 D.L.vo 23.2.2000 n.38 così come riconosciuti dal CTU per l'infortunio denunciato. L' deve quindi essere condannato al pagamento della citata prestazione, CP_1
(previa decurtazione di quanto già riconosciuto e corrisposto) con la decorrenza di legge oltre agli accessori come per legge. 5.La parziale reciproca soccombenza, avendo parte ricorrente dedotto di aver diritto all'accertamento di postumi pari al 16%, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti (ad eccezione delle spese di CTU) in misura pari all'80% delle stesse con condanna dell' al pagamento della residua quota CP_1 del 20% pari a €539,10 (2695,50 – 80%) . Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 9% derivanti dall'infortunio sul lavoro del 2.3.2021 e per l'effetto condanna l' a corrispondere la citata prestazione (decurtato quanto già CP_1 riconosciuto e corrisposto) con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura pari al 80% delle stesse e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della residua quota del CP_1
20% delle spese legali, che si liquidano in €539,10 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Chiriacò dichiaratosi antistatario. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 25.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.38756/2024 R.Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo Chiriacò e Parte_1 dall'Avv. Veronica Micheli unitamente e disgiuntamente tra loro ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma al Viale delle Medaglie d'Oro n. 143, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE E Controparte_1
- Sede di Roma- TUSCOLANO, in persona del Direttore Regionale
[...] pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, P.zza delle V Giornate n.3, presso l'Avv. Massimo Guiducci, che lo rappresenta e difende in virtu' di procura generale alle liti (atti notaio i Roma del 28.07.2020, rep. Per_1
n.89932) e dall'avv. Sandra Maria Colombino giusta procura per atto Notaio del 1.8.2024 n.93118 Persona_2
RESISTENTE
all'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato a seguente SENTENZA DISPOSITIVO
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 9% derivanti dall'infortunio sul lavoro del 2.3.2021 e per l'effetto condanna l' a corrispondere la citata prestazione (decurtato quanto già CP_1 riconosciuto e corrisposto) con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura pari al 80% delle stesse e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della residua quota del CP_1
20% delle spese legali, che si liquidano in €539,10 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Chiriacò dichiaratosi antistatario. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 25.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO 1.Con ricorso depositato in data 24.10.2024 e ritualmente notificato all' , CP_1
l'istante indicato in epigrafe premesso di aver esperito la procedura amministrativa presso l' volta alla concessione della rendita per CP_1
l'infortunio sul lavoro occorso in data 2.3.2021 e denunciato a CP_1
(pratica n.517955816 del 2.3.2021 ) ottenendo solo una valutazione percentuale del danno biologico pari al 7% per esiti di frattura dell'epifisi distale del radio dx trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi tutt'ora in sede;
limitazione funzionale dei movimento dell'articolazione radio-carpica di circa un terzo;
sfumata compromissione funzionale della formazione del pugno;
forza prensile conservata”, deduceva che da detto infortunio erano derivati postumi permanenti in misura pari al 16% come da consulenza medica che depositava ed adiva pertanto il giudice del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni: ”accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente di patologie riconducibili ad infortunio sul lavoro;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla costituzione di un indennizzo in rendita
o in capitale per inabilità permanente da infortunio sul lavoro verificatosi in occasione e per l'effetto dell'attività lavorativa svolta;
- condannare per l'effetto l' al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare CP_1 previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. Con vittoria di onorari e competenze del presente giudizio oltre rimborso spese forfettarie 15% e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
2.Si costituiva l' contestando il ricorso e deducendo la correttezza CP_1 dell'accertamento effettuato in sede amministrativa.
3.Veniva disposta CTU medico legale e all'esito la causa veniva rinviata per discussione alla udienza del 12.9.2025 . Alla udienza del 12.9.2025 nessuno era presente e il giudice disponeva un rinvio ex art.309 c.p.c. alla udienza del 25.9.2025. Alla udienza del 25.9.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO 4.Il ricorso è parzialmente fondato. La disposta CTU ha accertato che dall'infortunio occorso alla ricorrente sono residuati postumi permanenti in misura pari al 9%. Il CTU dopo aver descritto tutti gli accertamenti visionati e il quadro clinico del ricorrente ha precisato: “ Trattasi di un soggetto di sesso maschile affetto da: “ ESITI DI TRAUMA CONTUSIVO POLSO DESTRO CON FRATTURAEPIFISI DISTALE DEL RADIO, IN SOGGETTO DESTRIMANE , CHE HA RESO NECESSARIO L'INTERVENTO CHIRURGICO DI OSTEOSINTESI CONSISTENTE IN DOLORE , DEFICIT DEL PUGNO CHIUSO E LIMITAZIONE ARTICOLARI In sede valutativa medico-legale, facendo debito riscontro alle tabelle di legge e considerando quindi la valutazione del grado di inabilità derivata dall'infortunio in oggetto, ritengo equo definire i postumi inabilitanti a carico del periziando , nella misura complessiva del 9 % (nove per cento). Infatti prendendo in considerazioni le tabella valutative del Decreto Ministeriale del 12 Luglio del 2000 , considerando che per le menomazioni non direttamente riportate nelle tabelle occorre applicare un criterio analogico con quelle elencate, e che infine non è possibile eseguire una semplice somma delle menomazioni riscontrate ma la sommatoria di quest'ultime, è possibile arrivare alla percentuale di invalidità permanente sopra riportata. Appare congruo il periodo di invalidità temporanea riconosciuto dall'Istituto ” CP_1
In assenza di contestazioni specifiche alla CTU che è stata depositata nel termine previsto dal giudice le conclusioni della stessa, in quanto adeguatamente e logicamente motivate e fondate su dati clinici e accertamenti diagnostici obiettivi, sono condivise e fatte proprie da questo giudice che alle stesse si riporta. Il ricorrente ha quindi diritto a percepire l'indennizzo per i postumi permanenti accertati in misura pari al 9% ex art.13 D.L.vo 23.2.2000 n.38 così come riconosciuti dal CTU per l'infortunio denunciato. L' deve quindi essere condannato al pagamento della citata prestazione, CP_1
(previa decurtazione di quanto già riconosciuto e corrisposto) con la decorrenza di legge oltre agli accessori come per legge. 5.La parziale reciproca soccombenza, avendo parte ricorrente dedotto di aver diritto all'accertamento di postumi pari al 16%, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti (ad eccezione delle spese di CTU) in misura pari all'80% delle stesse con condanna dell' al pagamento della residua quota CP_1 del 20% pari a €539,10 (2695,50 – 80%) . Le spese di CTU vanno poste a carico dell' e sono liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennizzo ex art.13 Decreto Legislativo 23.2.2000 n.38 per i postumi permanenti accertati in misura pari al 9% derivanti dall'infortunio sul lavoro del 2.3.2021 e per l'effetto condanna l' a corrispondere la citata prestazione (decurtato quanto già CP_1 riconosciuto e corrisposto) con decorrenza e in misura di legge oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite tra le parti in misura pari al 80% delle stesse e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della residua quota del CP_1
20% delle spese legali, che si liquidano in €539,10 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Chiriacò dichiaratosi antistatario. Spese di CTU liquidate come da decreto a carico dell' CP_1
Roma, 25.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso