TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 8624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8624 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott. NC TO, pronunciando nella causa n. 16700 /2024 R.G. A.C promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Marco MATTIA ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Cassino, alla via Torino n. 8, come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' CP_1
avv. Roberto DE MARTINO ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, alla Piazza delle Cinque Giornate n. 3, come da procura alle liti in atti
RESISTENTE
ha emanato la seguente sentenza allo spirare dei termini fissati per lo svolgimento dell'udienza cartolare ai sensi dell'art. 127 ter Cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.04.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio l'Istituto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, premettendo di aver lavorato per diversi anni presso lo
1 stabilimento della sito in Castelliri (FR), alla Via Controparte_2
S. Paolo n. 46, svolgendo le mansioni più disparate: facchinaggio, selezione dei rifiuti in arrivo, manutenzione del nastro trasportatore. Significava di essere stato assunto senza alcuna soluzione di continuità da diverse ditte (i.e. Service Coop Pt_2
a r.l., Platani soc. Coop, Sirius Soc. Coop, Sirio Soc. Coop, Executive Total Service
Srl) e, da ultimo, dalla Parte_3
Parte ricorrente lamentava di aver subito, in data 22.4.2021, un infortunio sul lavoro mentre era stato addetto a svuotare un camion che trasportava rifiuti.
Il rappresentava di essere andato sopra il cassone inclinato per “staccare” Pt_1
i rifiuti “incollati” al fondo dello stesso. Affermava che, essendo sceso dal cassone per recuperare i rifiuti rimasti “incollati” sul bordo dello stesso, veniva travolto da un carrello trasportatore che sopraggiungeva nonostante le operazioni in atto e la presenza degli altri lavoratori all'opera. Trasportato all'ospedale di Sora (FR), a seguito del trauma da schiacciamento incorso, gli veniva diagnosticato: “Frattura del 2^, 3^ e 4^ metatarso del piede sinistro. Frattura pluriframmentaria del cuboide del piede sinistro. Frattura della falange prossimale del quinto dito con sub- lussazione dell'articolazione metatarso-falangea del 4^ e 5^ raggio del piede sinistro" e prognosi di gg. 30.
Significava parte ricorrente che l' , a seguito dell'intercorso infortunio, con CP_1
provvedimento n. Inf./M.P. 517956728 del 22/4/2021 gli aveva riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6%, corrispondendo il relativo indennizzo. Contestava detta quantificazione del grado di invalidità sostenendo che dal computo delle voci tabellari connesse alle lesioni obiettivamente accertate e ai deficit funzionali conseguenti, derivasse il riconoscimento di una menomazione dell'integrità psico-fisica valutabile con un danno biologico nella misura del 20%.
Concludeva chiedendo: “In via principale: - accertare e dichiarare che l'infortunio lavorativo sofferto dal Sig. in data 21/4/2021, ha causato una Parte_1
menomazione dell'integrità psico fisica pari a 20 punti percentuale o comunque
2 nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000, che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
- condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, a CP_1
corrispondere al Sig. , detratto quanto già percepito, la dovuta Parte_1
rendita, ovvero, nella denegata ipotesi di accertamento di invalidità in misura inferiore a quella prevista per la costituzione della rendita, il risarcimento in conto capitale, come ex lege previsto, detratto quanto già percepito, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 21/4/2021, oltre agli arretrati e, in ogni caso, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati – ovvero sulla maggior somma dovuto – dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo, come per legge”. Il tutto con vittoria di spese e di onorari.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la CP_1
domanda attorea e chiedendone il rigetto per infondatezza.
La causa veniva istruita con prova documentale e svolgimento di CTU medico- legale affidata al dott. Persona_1
All'esito della lettura delle note scritte debitamente depositate la causa veniva decisa mediante la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto nei termini di cui al dispositivo e per le argomentazioni di seguito esposte.
La nuova disciplina di cui al D.Lgv. 38/2000 impone una valutazione diversa, rispetto al pregresso, per gli infortuni e malattie “denunciate” dalla data della sua pubblicazione e, precisamente, dal 25.7.2000.
Ai sensi della disciplina vigente, si prevede l'abbassamento del limite indennizzabile al 6% e si definisce il danno biologico -ai fini dell'assicurazione obbligatoria di che trattasi- come “la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”; tale menomazione (rectius: la
3 invalidità permanente) conseguente a quella lesione, deve essere indennizzata con una nuova prestazione economica, che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all'art. 66, n. 2, del T.U.
Tale prestazione indennizza sempre il danno biologico fino al 100%, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%, ritenute, per la loro lieve entità, non rilevanti in un sistema di tutela sociale e considerate quindi in franchigia.
L'indennizzo del danno biologico è determinato senza alcun riferimento alla retribuzione dell'infortunato, e viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6% ed inferiori al 16% ed in rendita a partire dal 16%, atteso che, a partire da quest'ultima soglia, la gravità della menomazione rende necessaria la corresponsione di una prestazione economica che garantisca il sostegno nel tempo.
Inoltre, a partire dal 16%, la rendita predetta prevede l'erogazione di una ulteriore quota in aggiunta a quella erogata per l'indennizzo del danno biologico, in funzione di ristoro anche delle conseguenze patrimoniali della menomazione, presunte per legge. Quest'ultima quota è commisurata al grado della menomazione e ad una percentuale della retribuzione percepita dall'infortunato (nei limiti del minimale e del massimale di legge), percentuale che varia in funzione dell'incidenza della menomazione sulla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e sulla ricollocabilità dello stesso.
Ferme tali premesse, il Tribunale osserva che nel caso di specie l'esame della documentazione in atti relativa alla fase di indagine amministrativa e le argomentazioni medico-legali della relazione peritale hanno evidenziato che sussistono gli estremi per ritenere causalmente derivanti dalle lesioni occorse alla parte ricorrente, nell'infortunio sul lavoro denunciato e non contestato, una quantificazione della percentuale di danno biologico pari al 10%.
Il nominato CTU riconoscendo la sussistenza in capo al ricorrente delle seguenti menomazioni: “Esiti di traumatismo del piede sinistro con frattura pluriframmentaria del cuboide sin, frattura del II, III e IV metatarso e della falange
4 del V dito, con diastasi della articolazione tarso-metatarsale del IV e V raggio, trattata con osteosintesi. Esiti di trauma del n. peroneo con sofferenza assonomielica segmentale. Esiti cicatriziali chirurgici” e deducendo la compatibilità causale dei suddetti postumi con la modalità dell'azione lesiva “del trauma da infortunio lavorativo del 22.4.21” ha concluso deducendo che il Pt_1
“ha riportato menomazioni all'integrità psico-fisica (danno biologico) di grado superiore al 6% riconosciuto dall' e così quantificabile, in base alla tabella CP_1
delle menomazione di cui all'art.13 del D.lgs n. 38/2000 e al DM 12.7.2000:
DANNO BIOLOGICO…..10%”.
Le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti tratte dall'esame della documentazione allegata, sorrette da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e un iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da codesto Tribunale.
Dette conclusioni infatti si presentano esaurienti, precise e persuasive oltreché non infirmate da specifiche e serie contestazioni da parte del consulente medico dell'Istituto e del difensore del ricorrente che si sono limitati ad invitare il ctu a chiarire i codici tabellari utilizzati per la determinazione del punteggio complessivamente stabilito in relazione alle voci di menomazione ed alle
“ripercussioni funzionali” obiettivamente accertate.
Il ctu ha replicato a dette osservazioni precisando le menomazioni riportate dal periziando, la valutazione espressa e le corrispondenti voci alle Tabelle del Danno biologico di cui al DM del 12.7.2000.
Specificatamente, il CTU ha riscontrato in capo al periziando: “1) Esiti di frattura pluriframmentaria del cuboide sinistro con sfumata ripercussione funzionale….2%
( n. 299 - Esiti di frattura del cuboide apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale………………………………fino a 2)
2) Esiti di frattura del II, III e IV metatarso con sfumata ripercussione funzionale………………………………………4% (n. 302 - Esiti di frattura di due o più metatarsi, comprensivi del primo e/o del quinto, apprezzabili con indagini
5 strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale……………………………...fino a 4)
3)Esiti di trauma del n. peroneo con sofferenza assonomielica segmentale…………………………………….4% (n. 171 - Paralisi totale del nervo sciatico-popliteo esterno – SPE……………………………………………..fino a 22)
4) La voce del DM relativa alle cicatrici cutanee è la seguente: “n. 36 - Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche – fino a 5%.”
Nel caso de quo, si tratta di una cicatrice chirurgica non descrivibile come distrofica o discromica.
La frattura della falange prossimale del V dito, valutabile con frazioni di punto, è da ricomprendere nel danno complessivo, così come la diastasi dell'articolazione tarso-metatarsale del IV e V raggio, trattata con osteosintesi”.
Il CTU ha ulteriormente precisato quanto già evidenziato in sede di esame obiettivo con riferimento all'apparato osteoarticolare interessato dall'evento dannoso: “Per quanto concerne le ripercussioni a carico della funzionalità articolare del piede, pur con i deficit indicati nell'esame obiettivo, il soggetto conserva una motilità articolare che gli consente di sollevarsi simmetricamente sulle punte e sui talloni e, pur con una accennata zoppia, non presenta apprezzabili differenze perimetriche nel trofismo muscolare degli arti inferiori, segno di una zoppia lieve e probabilmente non continuativa. Ho riscontrato nel periziando la presenza di un nodulo dolente in corrispondenza della faccia plantare del I metatarso, osso non direttamente interessato dall'infortunio. Tale obiettività è causa di una metatarsalgia plausibilmente responsabile, almeno in parte, del disturbo deambulatorio in soggetto con un accertato alluce valgo”.
Il CTU, per tutto quanto esposto, ha confermato il riconoscimento dei postumi permanenti valutati in termini di danno biologico nella misura del 10% come precisato nel corpo dell'elaborato peritale.
Risulta quindi accertato che il ricorrente si trovi nelle condizioni previste dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000 per l'indennizzo in capitale nella misura corrispondente alla
6 percentuale individuata dal CTU (10%). L convenuto va dunque in tal senso CP_3
condannato, decurtando le somme precedentemente percepite.
L'esito complessivo del giudizio che vede il riconoscimento di un danno biologico superiore in percentuale a quanto certificato dall' ma inferiore a quello richiesto CP_1
in via principale con il ricorso introduttivo impone la compensazione di un terzo delle spese di lite tra le parti, con conseguente condanna dell' convenuto alla CP_3
rifusione dei restanti due terzi liquidati nella misura di cui al seguente dispositivo.
Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico dell' e liquidate come CP_3
da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di a percepire Parte_1
l'indennizzo in capitale per il danno biologico riportato a seguito dell'evento del
21/4/2021 nella misura del 10%, con conseguente condanna della parte convenuta al suo pagamento, detratto quanto già percepito, oltre gli interessi legali dalle scadenze al saldo;
- condanna l alla rifusione in favore del ricorrente di due terzi delle spese di CP_1
giudizio liquidate in complessivi € 3.092,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- compensa per un terzo le spese di giudizio tra le parti;
- pone a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto. CP_1
Roma, 25.07.2025
Il giudice
NC TO
7