CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AE NA AM LL GI AN MA VO - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ministero dell'Interno - Questura di Caltanissetta avverso il decreto emesso il 4 dicembre 2025 dal Giudice di Pace di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serao D'Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 4 dicembre 2025 il Giudice di Pace di Caltanissetta convalidava il trattenimento di XXXXXXXXXXXXX presso il Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri di “Pian del Lago” di Caltanissetta, disposto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Occorre, in proposito, precisare che XXXXXXXXXXXXX aveva fatto ingresso nel centro di permanenza nisseno in conseguenza del provvedimento adottato dal Questore di Ragusa il 2 dicembre 2025, al quale aveva fatto seguito il deposito della richiesta di convalida, effettuato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Caltanissetta dal Questore di Caltanissetta il 3 dicembre 2025, ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015. Infine, all’udienza del 4 dicembre 2025, il Giudice di Pace di Caltanissetta convalidava il provvedimento emesso dal Questore di Ragusa il 2 dicembre 2025, rigettando le doglianze proposte nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX.
2. Avverso questo decreto XXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., conseguente al mancato deposito, da parte della Questura di Ragusa – che, il 2 dicembre 2025, aveva emesso il decreto di trattenimento controverso –, della documentazione necessaria alla difesa del trattenuto per esercitare il suo mandato, rappresentata dal provvedimento con cui era stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego di protezione internazionale presentata al Tribunale di Catania. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento agli artt. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), 15, par. 2 e 4, Penale Sent. Sez. 1 Num. 1032 Anno 2026 Presidente: SA US Relatore: NZ AL Data Udienza: 09/01/2026 Direttiva 2008/115/CE, 13 e 111 Cost., per non avere il Giudice di Pace di Caltanissetta esaminato le doglianze di XXXXX limitandosi a compilare un modulo prestampato, da cui non era possibile comprendere le ragioni per le quali era stato convalidato il decreto di trattenimento emesso dal Questore di Ragusa il 2 dicembre 2025. Queste ragioni imponevano l’annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXX è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Occorre premettere che, in sede di convalida o proroga del trattenimento del cittadino straniero, disposto ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, il controllo dell’autorità giudiziaria, compatibilmente con i tempi ridotti della novellata disciplina, deve essere esaustivo e comporta l’acquisizione di tutti gli elementi, che, in via diretta o derivata, incidono sulla legittimità del decreto di espulsione e, correlativamente, del decreto di trattenimento (tra le altre, Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, B., Rv. 287844 - 01). Ne discende che, in linea con quanto prescritto dall’art. 10-ter T.U. imm., devono essere assicurate a tutti gli stranieri condotti per esigenze di soccorso e di assistenza presso gli appositi centri informazioni complete sulla procedura di protezione internazionale;
sul programma di ricollocazione in altri Stati dell’Unione europea;
sul ricorso al rimpatrio volontario assistito. Tali obblighi di informazione sono finalizzati ad assicurare allo straniero trattenuto la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre la possibilità di abusi. L’obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui lo straniero trattenuto non abbia chiesto la protezione internazionale, atteso che «il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata» (Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, B., cit.).
3. In questa cornice, deve osservarsi che, nel procedimento celebrato davanti al Giudice di Pace di Caltanissetta il 4 dicembre 2025, si perveniva alla formulazione di un giudizio di convalida del trattenimento di XXXXXXXXXXXXX, disposto dal Questore di Ragusa il 2 dicembre 2025,sulla base del riferimento generico alla documentazione acquisita, senza dare analiticamente conto di quali atti la stessa si componeva. Osserva, in proposito, il Collegio che il Giudice di Pace di Caltanissetta, usando un modello prestampato, nel quale venivano inseriti alcuni dati identificativi del procedimento mediante compilazione manoscritta, a pagina 1 della decisione censurata, evidenziava che la convalida del provvedimento di trattenimento si giustificava in quanto il passaporto di XXXXXXXXXXXXX era «scaduto in data 18.11.2025», aggiungendo, subito dopo, contraddittoriamente, che era necessario «procedere ad accertamenti sulla sua identità e nazionalità». Tuttavia, tale, generico, percorso argomentativo concretizza un’ipotesi di carenza motivazionale assoluta, rilevante nei confronti di XXXXX per inquadrare la quale occorre evidenziare che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione, conformemente a quanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, comprende, oltre all’ipotesi, sostanzialmente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o comunque inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell’emettere un atto processuale (tra le altre, Sez. 1, n. 45723 del 2 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01). Nel caso di specie, dunque, ci si trova di fronte a una motivazione apparente, fondata su mere clausole di stile, resa incontroversa dall’impiego di un modulo prestampato per la stesura del provvedimento – sostanzialmente adattabile a qualsivoglia ipotesi di trattenimento dello straniero ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 –, non avendo il Giudice di Pace di Caltanissetta fornito alcuna indicazione sul percorso argomentativo seguito e sugli elementi utilizzati per decidere sulla posizione di XXXXX Tutto questo concretizza un’ipotesi di motivazione apparente, che ricorre quando, come nel caso di specie, la sequenza argomentativa attraverso cui l’autorità perviene alla sua decisione è del «tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01).
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Consegue, infine, a tali statuizioni la comunicazione provvedimento al Questore di Caltanissetta per gli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Si comunichi al Questore di Caltanissetta per gli adempimenti di competenza. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AL NZ US SA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serao D'Aquino, che ha chiesto il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 4 dicembre 2025 il Giudice di Pace di Caltanissetta convalidava il trattenimento di XXXXXXXXXXXXX presso il Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri di “Pian del Lago” di Caltanissetta, disposto ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Occorre, in proposito, precisare che XXXXXXXXXXXXX aveva fatto ingresso nel centro di permanenza nisseno in conseguenza del provvedimento adottato dal Questore di Ragusa il 2 dicembre 2025, al quale aveva fatto seguito il deposito della richiesta di convalida, effettuato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Caltanissetta dal Questore di Caltanissetta il 3 dicembre 2025, ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015. Infine, all’udienza del 4 dicembre 2025, il Giudice di Pace di Caltanissetta convalidava il provvedimento emesso dal Questore di Ragusa il 2 dicembre 2025, rigettando le doglianze proposte nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX.
2. Avverso questo decreto XXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ricorreva per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., conseguente al mancato deposito, da parte della Questura di Ragusa – che, il 2 dicembre 2025, aveva emesso il decreto di trattenimento controverso –, della documentazione necessaria alla difesa del trattenuto per esercitare il suo mandato, rappresentata dal provvedimento con cui era stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego di protezione internazionale presentata al Tribunale di Catania. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento agli artt. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), 15, par. 2 e 4, Penale Sent. Sez. 1 Num. 1032 Anno 2026 Presidente: SA US Relatore: NZ AL Data Udienza: 09/01/2026 Direttiva 2008/115/CE, 13 e 111 Cost., per non avere il Giudice di Pace di Caltanissetta esaminato le doglianze di XXXXX limitandosi a compilare un modulo prestampato, da cui non era possibile comprendere le ragioni per le quali era stato convalidato il decreto di trattenimento emesso dal Questore di Ragusa il 2 dicembre 2025. Queste ragioni imponevano l’annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXX è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Occorre premettere che, in sede di convalida o proroga del trattenimento del cittadino straniero, disposto ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, il controllo dell’autorità giudiziaria, compatibilmente con i tempi ridotti della novellata disciplina, deve essere esaustivo e comporta l’acquisizione di tutti gli elementi, che, in via diretta o derivata, incidono sulla legittimità del decreto di espulsione e, correlativamente, del decreto di trattenimento (tra le altre, Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, B., Rv. 287844 - 01). Ne discende che, in linea con quanto prescritto dall’art. 10-ter T.U. imm., devono essere assicurate a tutti gli stranieri condotti per esigenze di soccorso e di assistenza presso gli appositi centri informazioni complete sulla procedura di protezione internazionale;
sul programma di ricollocazione in altri Stati dell’Unione europea;
sul ricorso al rimpatrio volontario assistito. Tali obblighi di informazione sono finalizzati ad assicurare allo straniero trattenuto la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurre la possibilità di abusi. L’obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui lo straniero trattenuto non abbia chiesto la protezione internazionale, atteso che «il silenzio ovvero una eventuale dichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso essere chiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risulta che la persona è stata preventivamente compiutamente informata» (Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, B., cit.).
3. In questa cornice, deve osservarsi che, nel procedimento celebrato davanti al Giudice di Pace di Caltanissetta il 4 dicembre 2025, si perveniva alla formulazione di un giudizio di convalida del trattenimento di XXXXXXXXXXXXX, disposto dal Questore di Ragusa il 2 dicembre 2025,sulla base del riferimento generico alla documentazione acquisita, senza dare analiticamente conto di quali atti la stessa si componeva. Osserva, in proposito, il Collegio che il Giudice di Pace di Caltanissetta, usando un modello prestampato, nel quale venivano inseriti alcuni dati identificativi del procedimento mediante compilazione manoscritta, a pagina 1 della decisione censurata, evidenziava che la convalida del provvedimento di trattenimento si giustificava in quanto il passaporto di XXXXXXXXXXXXX era «scaduto in data 18.11.2025», aggiungendo, subito dopo, contraddittoriamente, che era necessario «procedere ad accertamenti sulla sua identità e nazionalità». Tuttavia, tale, generico, percorso argomentativo concretizza un’ipotesi di carenza motivazionale assoluta, rilevante nei confronti di XXXXX per inquadrare la quale occorre evidenziare che il vizio deducibile in termini di mancanza di motivazione, conformemente a quanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, comprende, oltre all’ipotesi, sostanzialmente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o comunque inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell’emettere un atto processuale (tra le altre, Sez. 1, n. 45723 del 2 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01). Nel caso di specie, dunque, ci si trova di fronte a una motivazione apparente, fondata su mere clausole di stile, resa incontroversa dall’impiego di un modulo prestampato per la stesura del provvedimento – sostanzialmente adattabile a qualsivoglia ipotesi di trattenimento dello straniero ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 –, non avendo il Giudice di Pace di Caltanissetta fornito alcuna indicazione sul percorso argomentativo seguito e sugli elementi utilizzati per decidere sulla posizione di XXXXX Tutto questo concretizza un’ipotesi di motivazione apparente, che ricorre quando, come nel caso di specie, la sequenza argomentativa attraverso cui l’autorità perviene alla sua decisione è del «tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv. 247682 - 01).
4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Consegue, infine, a tali statuizioni la comunicazione provvedimento al Questore di Caltanissetta per gli adempimenti di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Si comunichi al Questore di Caltanissetta per gli adempimenti di competenza. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AL NZ US SA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3