Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 26/11/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente Innocenza ZAFFINA Consigliere relatore Daniela ALBERGHINI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 32536, del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 78401 riferibile all’agente contabile Omar Barbierato, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni del Comune di Adria (RO) per l’esercizio 2021;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Udito, all’udienza pubblica del 12 novembre tenutasi con l’assistenza della dr.ssa Alessandra Zotti e data per letta la relazione, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dr.ssa Francesca Dimita.
FATTO
1. Con relazione n. 227 del 2 maggio 2025, il Magistrato istruttore segnalava la necessità di sottoporre al giudizio di questa Sezione il conto giudiziale n.
78401, reso dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni del Comune
di Adria (RO) per l’esercizio 2021. Dalla relazione emergeva che il conto era stato depositato dal Responsabile del procedimento il 2 agosto 2022 tramite il portale S.I.R.E.C.O., con resa n. 399120, e che, all’esito della prima disamina, lo stesso risultava privo degli elementi necessari a consentire una valutazione esaustiva della gestione dell’agente.
Al fine di completare il quadro istruttorio, con nota del 7 marzo 2025 veniva richiesto al Comune di trasmettere la documentazione relativa alla nomina dell’agente contabile, alla rappresentazione delle partecipazioni nel conto del patrimonio, alla relazione del Responsabile dei Servizi Economici Finanziari sugli organismi partecipati, alle eventuali direttive impartite al consegnatario, ai risultati di gestione delle partecipazioni, alla relazione dell’organo di controllo ex art. 139 c.g.c. e al provvedimento di approvazione o parificazione del conto. In riscontro alla richiesta istruttoria, l’Ente depositava in data 25 marzo 2025 la documentazione richiesta, comprensiva della relazione del Dirigente del Dipartimento 2 – Servizi Economici Finanziari, dalla quale risultava la consistenza delle partecipazioni detenute dall’Ente negli esercizi 2020, 2021 e 2022.
La relazione del Magistrato istruttore evidenziava, in primo luogo, che il conto era stato formalmente redatto secondo il Mod. 22 del d.P.R. n. 194/1996, sottoscritto dall’agente contabile e vistato per la regolarità amministrativo‐
contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, nonché approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 76 del 12 maggio 2022.
Tuttavia, sotto il profilo sostanziale, dalla documentazione emergevano significative irregolarità.
Il conto riportava, quale consistenza iniziale e finale delle partecipazioni, un valore pari a € 1.180.199,00, riferito alle sole società Acquevenete S.p.A.,
AS2 S.r.l. ed Ecoambiente S.r.l., valorizzate al solo valore nominale. Tale valore risultava, da un lato, non coincidente con quello finale del precedente conto 2020, pari a € 749.416,00, e, dall’altro, incoerente con le risultanze del conto del patrimonio dell’Ente, che iscriveva alla voce “Immobilizzazioni finanziarie – partecipazioni” valori pari a € 1.699.091,88 al 1° gennaio 2021 e a € 1.667.332,50 al 31 dicembre 2021. Tale divergenza – rilevante sia in termini assoluti sia nella componente delle variazioni – evidenziava una disarmonia strutturale tra la rappresentazione contenuta nel conto giudiziale e quella risultante dalle scritture patrimoniali.
La relazione istruttoria rilevava, inoltre, che nel conto non erano stati riportati gli ulteriori organismi partecipati dall’Ente, pur risultanti dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario: il Consiglio di CI Alto LE, il Consiglio di CI VI, il Consorzio di Sviluppo del LE
(CONSVIPO) e il Consorzio A.I.A. in liquidazione. Si evidenziava, in proposito, che tali organismi costituivano enti partecipati ai sensi dell’art. 11‐
ter del d.lgs. n. 118/2011, e che la loro omissione si poneva in contrasto con l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Sezione Veneto, sent.
n. 113/2025), secondo cui nel conto del consegnatario devono essere rappresentati tutti gli strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo, non rilevando la natura societaria o consortile dell’ente partecipato.
Quanto alla relazione dell’organo di controllo ex art. 139, co. 2, c.g.c., la stessa risultava meramente ricognitiva, limitandosi ad attestare l’avvenuta parificazione del conto, senza alcuna verifica circa la corrispondenza tra i valori esposti nel conto giudiziale e quelli risultanti dalle scritture contabili dell’Ente, in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza e ribadito dall’ordinanza n. 15 del 31 maggio 2023 di questa Sezione.
Ritenute sussistenti irregolarità rilevanti ai sensi dell’art. 145, co. 4, c.g.c., il Magistrato istruttore proponeva il deferimento del conto al Collegio.
2. In data 22 settembre 2025 l’agente contabile depositava memoria difensiva, nella quale rappresentava che l’incremento del valore iniziale del conto 2021 rispetto a quello finale del conto 2020 era dovuto all’inserimento, per la prima volta, della partecipazione in Ecoambiente S.r.l., divenuta partecipazione diretta solo a seguito della fusione inversa perfezionata il 29 dicembre 2020, e che la valutazione al solo valore nominale discendeva dall’impossibilità di disporre, alla data della resa del conto, dei bilanci 2021 delle società partecipate. L’agente sosteneva, inoltre, che il modello 22 farebbe riferimento alle sole società di capitali e che non sussisterebbe un obbligo di riportare nel conto organismi consortili o enti di natura non societaria. Quanto al Consorzio A.I.A., evidenziava la mancanza di bilanci approvati, ritenuta ostativa alla sua rappresentazione nel conto.
3. All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 l’agente contabile non compariva e il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto, ritenendo non superate le criticità evidenziate in sede istruttoria.
DIRITTO
I. Oggetto del giudizio Il presente giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale n. 78401, reso dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni del Comune di Adria per l’esercizio finanziario 2021. Il Collegio è chiamato a verificare se il conto rechi una rappresentazione veritiera, completa e attendibile dei beni affidati all’agente, secondo la funzione tipica del giudizio di conto delineata dagli artt.
139 ss. del codice della giustizia contabile.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, il giudizio di conto non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico‐patrimoniale dei beni, con particolare riguardo alle partecipazioni societarie e consortili, la cui gestione non è meramente figurativa, ma comporta l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi rilevanti per l’Ente.
II. Sul criterio di rappresentazione contabile delle partecipazioni e sull'allineamento al conto del patrimonio L’esame del conto evidenzia, innanzitutto, che l’agente contabile ha provveduto a indicare le partecipazioni dell’Ente sulla base del solo valore nominale dei titoli, senza alcun raccordo con i valori risultanti dal conto del patrimonio, predisposto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. Ciò ha generato una significativa divergenza tra le due rappresentazioni contabili, poiché il valore riportato nel Mod. 22 del conto giudiziale si presenta immutato rispetto all’esercizio precedente e, soprattutto, non riflette le variazioni patrimoniali emergenti dalle scritture dell’Ente.
Il Collegio osserva che tale modalità espositiva non è compatibile con la funzione propria del conto giudiziale, la quale esige che le partecipazioni siano rappresentate nella loro effettiva consistenza economico‐patrimoniale. Come affermato da consolidata giurisprudenza, la base di ogni rendicontazione riguarda infatti gli inventari, che devono essere aggiornati e verificati, costituendo il punto di riferimento per accertare la corrispondenza tra i valori indicati nel conto del patrimonio e quelli riportati nel conto del consegnatario.
Ne consegue che una rappresentazione che non tenga conto delle variazioni intervenute e che continui a riportare, di esercizio in esercizio, un valore meramente nominale non è idonea a soddisfare tale esigenza, risultando, come nel caso di specie, disallineata rispetto alle scritture patrimoniali.
In questa prospettiva, il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 assume rilievo determinante, nella parte in cui prescrive che le partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o, qualora ciò non sia possibile, secondo criteri prudenziali che ne riflettano comunque l’effettiva consistenza. Tale criterio risponde alla precisa esigenza di garantire una rappresentazione veritiera e dinamica della partecipazione, proporzionata all’andamento dell’ente partecipato e quindi coerente con la realtà economica della gestione.
Alla luce di tali principi, non può ritenersi adeguato il ricorso al mero valore nominale, il quale – oltre a risultare statico e avulso dalla concreta evoluzione della partecipata – non consente di cogliere le variazioni patrimoniali che si producono nel corso dell’esercizi (Sez. giur. Veneto, sentenze nn. 104, 110, 112 e 113 del 2025).
Quanto all’eventuale indisponibilità del bilancio 2021 degli enti partecipati, il principio contabile richiamato impone infatti di far riferimento all’ultimo bilancio approvato o, in sua assenza, di applicare criteri prudenziali idonei a rappresentare in modo comunque attendibile il valore della partecipazione (cit.
principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011).
Va, peraltro, dato atto che l’Ente ha rappresentato di avere adottato, a decorrere dall’esercizio 2022, il criterio del patrimonio netto per la rappresentazione delle partecipazioni nel conto del consegnatario, allineando così il contenuto del Mod. 22 alle risultanze del conto del patrimonio e ai principi contabili richiamati.
III. Sulla mancata inclusione nel conto giudiziale di talune partecipazioni Dall’attività istruttoria è emerso che l’agente contabile non ha indicato nel conto una pluralità di partecipazioni, sussistenti nel corso dell’esercizio 2021 e tutte comportanti, per il Comune di Adria, l’esercizio di diritti amministrativi e il sostenimento di obblighi finanziari. Si tratta di omissioni che incidono sensibilmente sulla completezza del conto, poiché la rappresentazione delle partecipazioni in esso contenuta risulta parziale e non conforme alla reale situazione giuridica e patrimoniale dell’Ente.
In particolare, è stata rilevata l’assenza delle partecipazioni nei Consigli di CI AT LE e VI, entrambi enti strumentali partecipati, titolari di funzioni rilevanti in materia di servizi pubblici locali, la cui appartenenza comporta per i Comuni aderenti diritti amministrativi e di rappresentanza, nonché obblighi finanziari proporzionati alle rispettive quote.
Parimenti, non è stata riportata nel conto la partecipazione nel Consorzio di Sviluppo del LE (CONSVIPO), qualificato dallo statuto vigente come azienda speciale e consorzio pubblico dotato di autonomia organizzativa, gestionale, contabile e patrimoniale, con propri organi e bilanci. Il Comune di Adria vi detiene una quota pari al 4,4356%, indicata dall’art. 9 dello statuto.
In quanto ente strumentale partecipato ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. j),
del d.lgs. n. 118/2011, tale partecipazione costituisce un’immobilizzazione finanziaria dell’Ente e avrebbe dovuto essere inclusa nel conto giudiziale.
Analoga omissione riguarda la partecipazione nel Consorzio A.I.A., risultante dalla relazione del Responsabile del Servizio Finanziario. Sebbene il Consorzio si trovi in stato di liquidazione e non abbia approvato i bilanci negli ultimi esercizi, la liquidazione non determina l’estinzione della partecipazione, che permane fino alla chiusura definitiva. Tale principio emerge chiaramente dai criteri di contabilizzazione dell’allegato 4/3 al d.lgs.
118/2011 ed è coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il consegnatario deve rappresentare nel conto la situazione reale ed effettiva dei beni affidati, comprese le variazioni intervenute. La fase liquidatoria, anzi, richiede un’attenzione ancora maggiore, alla luce dei possibili effetti patrimoniali negativi. In tale prospettiva assume rilievo l’accantonamento disposto dal Comune nell’avanzo 2021, destinato a far fronte a eventuali passività derivanti dalla liquidazione del Consorzio A.I.A., circostanza che conferma l’esistenza di un rischio potenziale legato alla partecipazione che rendeva vieppiù necessario rappresentarla nel conto.
In conclusione, le partecipazioni nei due Consigli di CI, nel CONSVIPO e nel Consorzio A.I.A. risultavano sussistenti nell’esercizio 2021 e produttive di effetti giuridici e patrimoniali per l’Ente, sicché la loro omissione rende il conto non aderente alla reale configurazione delle partecipazioni comunali e in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza contabile, secondo cui ogni partecipazione che comporti diritti amministrativi ed effetti finanziari o patrimoniali a carico dell’ente locale deve trovare adeguata rappresentazione nel conto giudiziale del consegnatario (Sez. giur. Toscana, sent. n. 127/2020;
Sez. giur. Veneto, sent. n. 113/2025).
IV. Sulla relazione dell’organo di controllo ex art. 139 c.g.c.
L'art. 139, c. 2, c.g.c. impone che l'organo di controllo rediga una relazione puntuale sulle verifiche compiute, attestando l'esattezza delle operazioni e la corrispondenza tra i valori riportati nel conto giudiziale e quelli risultanti dalle scritture patrimoniali dell'Ente.
La relazione depositata appare, invece, una mera attestazione formale, priva di qualunque approfondimento sulle componenti patrimoniali, sulle partecipazioni, sui criteri di valutazione e sulle omissioni riscontrate, nonché sulle modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (tra le altre, Sez. giur. Veneto, 10.2.2012 n. 62).
V. Conclusioni In conclusione, l'esame del conto ha evidenziato una pluralità di irregolarità consistenti alla parziale e non fedele rappresentazione delle partecipazioni dell'Ente; alla mancata valutazione delle quote di partecipazione secondo criteri conformi ai principi contabili; alla omissione di partecipazioni giuridicamente esistenti e finanziariamente rilevanti. Ne consegue che il conto giudiziale n. 72155 deve essere dichiarato irregolare, ai sensi dell'art. 149, c.
3, c.g.c..
La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32536 del registro di Segreteria dichiara l’irregolarità del conto giudiziale n. 78401.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Innocenza FI MA NO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)