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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/03/2025, n. 4397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4397 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 42254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 6.12.2024, vertente tra:
l' Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Flaminia n. 322, presso lo studio dell'avv. Simone Cruciani e dell'avv. Emanuele Cruciani, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- appellante -
E la CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Bertoloni n. 44, presso lo studio dell'avv. Teresa Ermocida
Capasso, rappresentata e difesa dall'avv. Erika Villanova e dall'avv. Yasmine Laachir, giusta procura in atti;
- appellata-
E la Controparte_2
- appellata contumace -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 13334/2021 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5 dicembre 2024.
pagina 1 di 6 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma Parte_1
n. 13334/2021, con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della e della CP_1 Controparte_2
A fondamento della domanda parte attrice aveva dedotto che in data 14.01.2018 il veicolo BMW targato FE275YK di proprietà della e condotto da era Controparte_3 Persona_1 fermo al semaforo posto all'incrocio tra il lungotevere delle Armi e via Settembrini. Divenuto verde il semaforo, improvvisamente dalla corsia centrale l'autovettura Toyota Aygo targata FA424VZ, di proprietà della svoltava a destra urtando violentemente la BMW targata Controparte_2
FE275YK.
Per effetto del sinistro la vettura BMW risultava danneggiata e per le relative riparazioni si rendeva necessario un esborso di euro 2.500,00. Il credito risarcitorio veniva ceduto dalla Controparte_3 all' che eseguiva le riparazioni.
[...] Parte_1
La nella qualità di assicuratore della vettura Toyota Aygo, corrispondeva a titolo di CP_1
risarcimento del danno la minor somma di euro 1.400,00, di cui euro 150,00 a titolo di spese legali.
Il Giudice di Pace ha rigettato le domande proposte dall' nei confronti Parte_1
della e della ritenendo non provata la dinamica del sinistro, CP_1 Controparte_2 considerata l'incapacità a testimoniare dell'unico teste addotto, in quanto trasportato Testimone_1 sul veicolo coinvolto nel sinistro, e ritenendo l'inapplicabilità nella specie della presunzione di cui all'art. 2054 comma secondo c.c.
Avverso tale statuizione ha proposto appello l' rilevando l'erroneità della Parte_1 sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto l'incapacità del teste il quale per Testimone_1
effetto del sinistro non avrebbe riportato danno alcuno.
L'appellante ha quindi chiesto accertarsi l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Toyota
Aygo nella causazione dell'incidente e, per l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
La ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, CP_1 ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, attesa l'incapacità a testimoniare del teste Tes_1
e l'assenza di ulteriori elementi istruttori idonei a consentire la ricostruzione della dinamica
[...]
del sinistro.
L'assicurazione ha altresì chiesto il rigetto della domanda di rimborso delle spese stragiudiziali pagina 2 di 6 sostenute, in assenza di prova della necessità e della congruità della relativa spesa
La è rimasta contumace anche nel giudizio di appello. Controparte_2
2. La causa di inammissibilità disciplinata dall'art. 348 bis c.p.c. (c.d. filtro in appello), introdotta dal d. l. n. 83/2012, sanziona con l'anticipata chiusura del giudizio, da pronunciarsi con ordinanza, tutti quei gravami che appaiano prima facie pretestuosi o che siano comunque privi di ragionevoli probabilità di accoglimento.
L'istituto, caratterizzato da un'evidente finalità deflattiva, è tuttavia applicabile solo nel caso in cui – come previsto dall'incipit art. 348 bis c.p.c. – l'inammissibilità (o l'improcedibilità) non debba essere dichiarata con sentenza. Se ne ricava, pertanto, che essa non possa trovare applicazione tutte le volte in cui il giudice di appello abbia dato corso ad una trattazione ordinaria del gravame, senza rilevare in limine litis (e quindi all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.) l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento (tra tutte, cfr. Corte app. Cagliari, 9 novembre 2018, n. 962).
Posto che la causa si trova già in fase decisoria, deve ravvisarsi l'inapplicabilità dell'istituto in esame.
Anche sotto tale profilo, l'eccezione dell'appellata deve pertanto essere disattesa.
3. Il primo motivo di gravame è fondato e merita pertanto accoglimento.
Il primo giudice ha ritenuto l'incapacità a testimoniare del teste in quanto Testimone_1
trasportato sul veicolo BMW targato FE275YK al momento del sinistro.
L'assunto non può essere condiviso.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “Nei giudizi sulla responsabilità civile derivante da circolazione stradale, il terzo trasportato è incapace a deporre, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., quando abbia riportato danni in conseguenza del sinistro” (Cass. n. 19121/2019).
Nelle ipotesi, quale quella per cui è causa, in cui non v'è prova che il terzo trasportato abbia riportato danni per effetto dell'incidente, la sua condizione di passeggero del veicolo può essere valutata esclusivamente ai fini dell'attendibilità delle dichiarazioni rese: “La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare” (così Cass. n.
33536/2022, che ha cassato la pronuncia di merito che, in una causa in materia di responsabilità da circolazione stradale, aveva escluso la capacità a testimoniare dei terzi trasportati su uno dei veicoli coinvolti, in ragione unicamente di tale loro condizione, senza verificare se avessero riportato danni in conseguenza del sinistro).
Tanto premesso, il teste – escusso all'udienza del 6.04.2023 – ha confermato la Testimone_1 dinamica del sinistro allegata dall'appellante e, pertanto, che il sinistro si è verificato a causa della condotta di guida del conducente del veicolo Toyota Aygo, il quale al momento di riprendere la pagina 3 di 6 marcia, allo scattare del semaforo verde, ha svoltato a destra, pur occupando la corsia di sinistra, così di fatto tagliando la strada al veicolo BMW targato FE275YK e causando il sinistro.
Non emergono, dalle dichiarazioni rese da e dalla documentazione prodotta in atti, Testimone_1
attestante i danni subiti dal veicolo BMW (sul lato anteriore sinistro), elementi di contraddittorietà tali da incidere sulla attendibilità del teste escusso.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta deve ritenersi che il sinistro verificatosi in data
4.10.2018 a Roma sul Lungotevere delle Armi sia ascrivile integralmente alla responsabilità del conducente del veicolo Toyota Aygo targato FA424VZ.
Ne discende che la e della devono essere condannate in CP_1 Controparte_2
solido tra loro al risarcimento integrale dei danni subiti dalla Controparte_3
Dalla fattura in atti emerge che per la riparazione del veicolo si è reso necessario un esborso complessivo di euro 2.049,18 oltre IVA, pari a complessivi euro 2.500,00.
Per quanto concerne l'IVA devono trovare applicazione i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione” (così Cass. n. 22580/2022; cfr. altresì Cass. n. 1688/2010 per la quale il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali;
se esso è liquidato in base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta - e a meno che il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata - perché l'autoriparatore, per legge (art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente).
La è una società commerciale e come tale ha diritto a recuperare l'IVA Controparte_3
versata. Non risulta dedotto né tantomeno provato che alla società sia applicato un regime fiscale che escluda il recupero dell'IVA.
Ne discende che l'indennizzo spettante alla cessionaria del credito non può comprendere anche alle somme versate a titolo di IVA dalla danneggiata in occasione degli interventi di riparazione dell'auto danneggiata.
Tenuto conto del pagamento da parte dell'assicurazione della somma di euro 1.250,00 prima dell'introduzione del giudizio, le appellate devono essere condannate al pagamento della somma residua di euro 799,18 (euro 2.049,18 – euro 1.250,00)
pagina 4 di 6 4. L'appellante ha domandato il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale sostenute.
Le spese di assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta nella fase pre-contenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova e che, anche se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cass. 4 novembre 2020 n. 24481).
La quantificazione del compenso dovuto per tale attività, se determinata in misura compresa tra i minimi e i massimi tariffari, costituisce oggetto di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 2 febbraio 2018 n. 2644).
Nella specie risulta documentata l'attività svolta dall'avv. Emanuele Cruciani nella fase precontenziosa (cfr. la richiesta stragiudiziale di pagamento dell'indennizzo, allegata al fascicolo di prime cure), che ha condotto alla liquidazione da parte della società di assicurazioni della somma di euro 1.250,00, oltre alla somma di euro 150,00 per oneri legali.
Risulta allegata la fattura n. 50 del 4.12.2018, con la quale il legale ha quantificato i compensi per la fase stragiudiziale nella somma complessiva di euro 800,00 (euro 769,23 oltre accessori).
Tenuto conto della somma già versata dall'assicurazione a titolo di spese stragiudiziali (euro 150,00) residuerebbe la debenza di euro 650,00
La richiesta appare congrua, tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022 (tenuto conto del momento in cui l'attività stragiudiziale si è conclusa), per le cause di valore compreso tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00.
In conclusione, le appellate devono essere condannate al pagamento in favore dell'appellante della somma complessiva di euro 1.449,18 (euro 799,18+ euro 650,00)
Su tale importo, avente natura di debito di valore, spettano gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del sinistro, sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat, sino alla data di pubblicazione di questa sentenza.
Poiché il credito risarcitorio, una volta liquidato, assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento decorrono gli interessi legali sulla somma complessiva come sopra liquidata.
5. La regolamentazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto ratione temporis per il solo giudizio di appello delle modifiche introdotte dal D.M. 147/2022, segue la soccombenza delle appellate
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dall'
[...]
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 13334/2021, ogni diversa istanza Parte_1
eccezione, deduzione, disattesa così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna la e l' in solido CP_1 Controparte_2 tra loro al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1.449,18, oltre interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 4.01.2018; condanna la e l' in solido tra loro al rimborso delle spese di CP_1 Controparte_2 lite in favore dei procuratori dell'appellante, avv. Simone Cruciani e avv. Emanuele Cruciani, dichiaratisi antistatari, in euro 125,00 per esborsi e in euro 700,0 per compensi per il giudizio di prime cure e in euro 125,00 per esborsi e in euro 1.300,00 per compensi per l'appello, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Roma, 21.03.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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