TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 723/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'11.11.2015, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 24/03/2025 da e da Parte_1 Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MEROLA MARIANGELA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in CIVITAVECCHIA (RM) in data 22.09.1990 dal quale è nato il figlio (il 14.12.1991); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
il sig. Parte_1 continuerà ad abitare in Sessa Aurunca (CE), in loc. Combra n.2, alla fraz. Carano, la sig.ra continuerà ad abitare in Civitavecchia (CE), via Colle dell'ulivo n.10; Parte_2
2. I coniugi si danno atto di non avere alcun bene mobile e/o immobile da dividersi;
3. Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra , entro il 15 di Parte_1 Parte_2 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, un assegno di € 500,00
(euro cinquecento/00) mensili, assegno rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT, con decorrenza per la rivalutazione a partire dall'anno successivo a quello di omologa;
1
4. i coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente, valido ai fini dell'espatrio, peraltro non vi sono figli minori.
Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e , nata il Parte_1 Parte_2
6.06.1964 in CIVITAVECCHIA (RM);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIVITAVECCHIA (RM) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n.127, parte II, serie A, anno 1990);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2