Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.ssa Di Rauso Simona ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 7365/2019 di R.G., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Caserta nr. 813/19, depositata il 13.03.2019, non notificata in materia di finanziamento;
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di appello Parte_1 dall'avv. Gennaro Gentile ed elettivamente domiciliata in Caserta (CE), al viale Cappiello
n.26;
- Parte appellante
E
, con sede in San Severo (FG) alla via Controparte_1
Checchia Rispoli n. 297;
- Parte appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato impugnava la Parte_1 sentenza n. 813/2019 emessa dal Giudice di Pace di Caserta chiedendone l'integrale riforma.
Il giudizio traeva origine da due distinti atti di citazione proposti dalla nei confronti Pt_1 della per ottenere la restituzione dell'importo: di euro 2.073,84 Controparte_1 per il contratto n. 51983; ed euro 3.198,12 per il contratto n. 51984 che, secondo la prospettazione di parte attrice, erano state indebitamente trattenute dall'istituto di credito.
Riguardo al contratto n. 51983, in sede di erogazione del prestito venivano trattenuti euro
1.412,59 a titolo di commissioni bancarie, 2.976,92 a titolo di commissioni finanziarie, euro
200,00 a titolo di spese di istruttoria, ed euro 1.121,96 a titolo di costi assicurativi rischio vita e impiego.
Nel mese di febbraio 2011, parte istante estingueva anticipatamente il prestito mediante corresponsione di una somma pari ad euro 19.630,79, quale capitale residuo ed oneri al netto delle somme di euro 2001,18 per rimborso interessi non maturati ed euro 450,15 a titolo di abbuono commissioni bancarie, detratte dallo stesso istituto di credito in sede di conteggio estintivo.
Riguardo al contratto n. 51984, invece, al momento della stipula venivano trattenuti euro
1.407,95 per commissioni bancarie, euro 3.691,44 per commissioni di intermediazione e di agenzia, ed euro 1.314,85 per costi assicurativi.
Nel mese di marzo 2011, l'istante estingueva anticipatamente il prestito richiedendo la restituzione delle medesime commissioni e premi assicurativi.
A fronte delle richieste di , la società convenuta riscontrava, rispetto al Parte_1 contratto n. 51983, di aver restituito quanto dovuto;
riguardo al contratto n. 51984, la somma pari ad euro 436,55, a titolo di commissioni bancarie.
Ciò posto, la agiva in giudizio e chiedeva di: 1) accertare e dichiarare la violazione Pt_1 da parte della Apulia del principio di trasparenza e buona fede contrattuale, per aver omesso di informare parte attrice della possibilità di chiedere in caso di estinzione anticipata del finanziamento il rimborso delle commissioni non dovute;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di integrato dall'omesso rimborso in favore CP_1 della parte attrice delle commissioni non dovute;
3) conseguentemente condannare la convenuta a rimborsare alla parte attrice la somma complessiva di euro 2.073,84, oltre interessi dalla data del soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite.
La società convenuta si costituiva in entrambi i giudizi e chiedeva, preliminarmente,
l'accertamento di connessione oggettiva e soggettiva ai fini della riunione dei giudizi e, dopo aver contestato la domanda dell'attrice perché infondata in fatto e in diritto, concludeva chiedendo: 1) in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della CP_1 in ordine alla domanda di rimborso dei costi di intermediazione e di mediazione/agenzia, per essere legittimata esclusivamente la mandataria 4) nel merito, di rigettare CP_2 tutte le domande proposte da parte attrice;
5) in via subordinata, nel caso di accoglimento parziale, di condannare la alla restituzione di quanto oggetto di rimborso da CP_2 parte della 6)in via ulteriormente gradata, condannare la Controparte_1
alla restituzione delle sole commissioni bancarie;
con vittoria di spese e competenze CP_1 di lite.
Il Giudice di Pace di Caserta accoglieva parzialmente le domande di parte attrice, condannando la al pagamento della somma di euro 193,61, compensando CP_1 interamente tra le parti le spese di lite.
Con atto di appello notificato e seguito dalla costituzione in giudizio Parte_1 chiedeva l'integrale riforma della sentenza emessa.
In particolare, l'appellante deduceva: 1) la mancata applicazione dell'art. 125 sexies d.lgs.
141/2010; 2) la mancata trasparenza in ordine alla ripartizione delle spese tra recurring e up front.
Chiedeva, dunque, di: 1) accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il pagamento da parte di di quanto dovuto a titolo di rimborso per commissioni ed oneri assicurativi per CP_1 una somma ulteriore complessiva di euro 5.078,35, al netto di quanto già liquidato nella sentenza di primo grado;
2) condannare al pagamento delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
La , benché regolarmente citata, non si costituiva Controparte_1 in giudizio e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024 la causa veniva assegnata in decisione con termini di venti giorni per il deposito della comparsa conclusionale e venti per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il gravame è ammissibile e procedibile, in quanto proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
Sempre in via preliminare, deve essere precisato che il Giudice, all'udienza del 05.12.2023, sollevava il contraddittorio sulle conseguenze della mancata indicazione, nella relata di notifica dell'atto di appello, dell'indirizzo del destinatario e del registro pubblico ove esso è stato attinto.
Come condivisibilmente osservato dall'appellante, la questione risulta superata.
Ed infatti, la Suprema Corte, in tema di notifica effettuata telematicamente al difensore ha enunciato il seguente principio di diritto: “è valida la notificazione al difensore eseguita presso l'indirizzo PEC risultante dall'albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al D.lgs. n. 82 del 2005, art.
6- bis, atteso che, proprio in virtù di tale disposizione, il difensore è obbligato a darne comunicazione al proprio ordine e quest'ultimo è a sua volta obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel Reginde, che sono, per l'appunto, pubblici elenchi” (cfr. Cass. Sez.
U., 23620/2018).
Aderendo all'impostazione della Suprema Corte in tema di validità della notifica effettuata all'indirizzo pec risultante dall'albo professionale di appartenenza ed esaminato l'estratto del Consiglio dell'ordine di Napoli allegato dall'appellante al fine di provare la corrispondenza dell'indirizzo pec dell'avv. Forzati a quello utilizzato per la notifica dell'atto di appello, la notifica così come effettuata da parte istante si ritiene valida.
Peraltro, l'indirizzo del legale domiciliatario dell' appellato corrisponde a quello già indicato nel giudizio di primo grado.
Nel merito, l'appello deve essere rigettato.
Parte appellante, infatti, si costituiva in giudizio telematicamente, mediante invio di nota di iscrizione a ruolo depositata in data 05.09.2019 e, in calce all'atto di citazione in appello, dichiarava di aver depositato il fascicolo di primo grado nonché copia conforme della sentenza impugnata.
Tuttavia, manca agli atti la produzione di parte appellante necessaria a questo giudice per valutare la correttezza della decisione del giudice di prime cure avente ad oggetto la rimborsabilità dei costi recurring e up front.
Premesso che la produzione dei documenti già contenuti nel fascicolo di parte di primo grado non è configurata dalla legge come elemento di validità della costituzione in giudizio, come emerge inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 163, comma 1, n. 5),
e 164 c.p.c., che all'omessa indicazione, da parte dell'attore, dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione, non ricollegano alcun vizio di nullità della citazione trattandosi di attività deduttiva riservata in via esclusiva al potere dispositivo della parte
(cfr. Cassazione, ordinanza n. 24461 del 2020), tale omissione non può che riverberarsi sulla decisione di merito, quanto al profilo della omessa prova delle asserzioni effettuate.
Tale conclusione è coerente con i principi giurisprudenziali affermati in tema di ritiro di del fascicolo parte nel procedimento civile, avendo la giurisprudenza osservato che il mancato (o tardivo) deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ. fa sì che la decisione deve essere comunque presa dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo. Quindi, se una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio. (cfr.
Tribunale Cosenza sez. II, 16/10/2022, n.1761).
Nel caso di specie la causa deve, dunque, essere decisa sulla base dei soli atti rinvenibili nei fascicoli d'ufficio del giudizio di primo grado, agli atti, e dei documenti depositati nel fascicolo telematico, trattandosi di atto di appello iscritto telematicamente.
Mancano, invece, nel giudizio d'appello i documenti posti dal giudice di primo grado alla base della sua decisione, per aver l'appellante omesso di depositare in appello il fascicolo di primo grado.
E' onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sottoposti all'esame del giudice di appello, per cui egli subisce le conseguenze della mancata restituzione del fascicolo dell'altra parte (sia questa costituita o sia invece rimasta contumace) quando questo contenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare" (cfr. Cass. n.
28498/2005 e negli stessi termini Cass. n. 3033/2013).
Dal suddetto principio offerto dalla Suprema Corte, può ricavarsi che se grava in capo all'appellante l'onere di reperire la documentazione prodotta da parte appellata in primo grado se a lui favorevole, ancor di più l'appellante è tenuto a depositare la propria documentazione posta a fondamento del gravame.
Nonostante nell'atto di appello la parte affermi di aver depositato il fascicolo di primo grado, non si rinviene nella documentazione versata in atti la produzione di parte che, stante la costituzione telematica, non poteva che essere depositato telematicamente.
Non avendo, dunque, parte appellante nel presente giudizio provveduto al deposito del contratto di finanziamento, del conteggio estintivo, o ancora della polizza assicurativa e non potendo ricavare gli elementi del giudizio aliunde, -trattandosi di una causa contumaciale- non può che rigettarsi l'appello proposto per mancanza degli elementi idonei a suffragare la domanda proposta da . Parte_1
Nulla per le spese del secondo grado di giudizio stante la contumacia dell'appellata.
Le spese del primo grado di giudizio vanno invece tenute ferme (cfr. sul punto Cass. civ.
15483/2008, secondo cui il potere del giudice d'appello di pronunciarsi d'ufficio sul precedete regolamento relativo alle spese di giudizio e, di conseguenza, di modificarlo, è legittimo soltanto nel caso di riforma della sentenza. Qualora, invece, vi sia la conferma della statuizione, non essendo cambiata la posizione finale delle parti in termini di vittoria e soccombenza, non vi è ragione di dare spazio ai poteri officiosi del giudice, essendo, invece, necessario che la parte che ne ha interesse impugni specificamente il capo della sentenza relativo alle spese processuali (cfr. Cass. 15483/2008; 4052/2009; 18073/2013).
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12 - che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda
(ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Ministero della
Giustizia del 6.07.2015)- l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona della dott.ssa Simona Di Rauso, in funzione di giudice di appello, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
7365/2019, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, conferma la sentenza gravata;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2010.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere l'11 .02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso