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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 8386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8386 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. SA TO, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 13024/24
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Napoli n. 162, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pannone, elettivamente domiciliato come in atti. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RO AI, elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi n. 55. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.6.2024 parte ricorrente in epigrafe indicato esponeva che il figlio risultava essere titolare di pensione di inabilità civile e Persona_1 di indennità di accompagnamento di cui alle leggi 118/71 e 18/80, avendo ottenuto il riconoscimento dei predetti requisiti quando era minorenne dal 1/7/2004 con sentenza di questa Sezione lavoro n. 6884/2006; che al raggiungimento della maggiore età del figlio e in seguito alla comunicazione dei propri dati reddituali l' aveva provveduto a CP_1 erogare la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, come da liquidazione del 10.6.2021; che in data 25.9.2019 il Tribunale di Napoli Settore Tutele aveva nominato la madre quale amministratore di sostegno del figlio. CP_2
Evidenziava di avere presentato il 16.2.2022 la domanda di assegno unico universale per i due figli a carico ai sensi del D.lgs n.230/21; che l aveva rigettato a marzo 2022 CP_1 la domanda per silenzio/rifiuto per il figlio inabile , mentre aveva Persona_1 erogato il citato assegno alla figlia . Parte_2
Concludeva chiedendo di “1) dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione dell di cui al D.lgs n. 230/21 anche per il figlio Controparte_3 maggiorenne disabile per il periodo da 3/22 a 2/25 e di cui alla Persona_1 domanda amministrativa n. 2051786 del 16/2/2022; 2) conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp. p.t , al pagamento in favore del ricorrente dell' CP_1
ASSEGNO di cui al D.lgs 230/21 anche per il figlio Controparte_3 maggiorenne disabile , per il periodo da 3/22 a 2/25 (essendo già Persona_1 stato riconosciuto in via amministrativa per la figlia ); 3) condannare Parte_2 il convenuto al pagamento di tutti i ratei conseguenti alla pronuncia di cui al punto precedente;
4) condannare il convenuto., al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme che sara' tenuto a corrispondere;
5) condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 6) in caso di rigetto della domanda si chiede compensarsi le spese di giudizio sussistendo i requisiti reddituali di cui all' art. 152 disp. att. cpc, come da dichiarazione sostituiva di certificazione parte integrante delle presenti conclusioni e che si allega su separato foglio sottoscritta dal ricorrente. 7) in via subordinata ed in via istruttoria ove mai il SI. GL lo ritenga opportuno, chiede nominarsi CTU onde accertare se il figlio del ricorrente, SI , in Persona_1 base alle patologie di cui e' affetto, sia da considerarsi soggetto disabile ai sensi dell' art. 2 comma 1 lettera C del D.lgs230/21 da data antecedente all' 1/1/2022”.
L' , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, rilevando di avere CP_1 accolto in data 20.11.2024, nelle more del giudizio, la domanda per l'assegno unico universale in favore di con decorrenza dal marzo 2022; che stava Persona_1 procedendo all'elaborazione dei dati per il pagamento degli arretrati. Concludeva chiedendo di “disporre un rinvio, in vista di una declaratoria di cessata mater i a del contendere.”.
All'udienza cartolare sopra indicata, come sostituita dalle note sopra depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, per come riconosciuto dal procuratore di parte ricorrente nelle note di t.s. depositate in occasione della udienza del 13.11.2024, si è verificato il pagamento delle somme per cui è causa ( ciò dopo che nelle precedenti note di trattazione scritta era stato evidenziato il pagamento di una prima tranche, vale a dire quello di una sola parte delle mensilità dovute per il periodo marzo-giugno 2022). All'affermazione concernente l'avvenuto totale pagamento il procuratore del ricorrente ha fatto conseguire la richiesta di dichiarazione della cessata la materia del contendere, con condanna dell al pagamento delle spese processuali, venendo rimarcato che la CP_1 liquidazione delle somme è avvenuta in corso di causa e dopo tre udienze di discussione.
2 Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione. Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Infatti, il pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso, essendo stato disposto a decorrere dal novembre 2024, per come precisato dallo stesso laddove il CP_1 ricorso è stato depositato il 3.6.2024. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare in il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr. Cass., sentt. 17312/2015; 4035/1999). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il
3 fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
va considerato il fatto che il pagamento è avvenuto in data ben successiva al deposito del ricorso, così come lo stesso accoglimento della domanda, risalente al 21.11.2024; non è stata documentata la data di notifica del ricorso, tuttavia dalla circostanza che la costituzione dell' è avvenuta il 22.11.24 e che dalla CP_1 istruttoria allegata l'accoglimento della domanda risulta risalire al giorno precedente è evincibile il fatto che il ricorso non sia stato ininfluente quanto all'esito della pratica. pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, rendono equa la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale, spese che vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione, anche se il buon comportamento processuale dell' , che è CP_4 addivenuto alla composizione della controversia in tempi sufficientemente rapidi rispetto alla fissazione della prima udienza di discussione ne rende corretta la compensazione in misura pari a un terzo .
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento di due terzi delle spese di lite, quantificando questi ultimi CP_1 in euro 1.820,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese. Si comunichi. Napoli, 14.11.2025 Il giudice
Dr. SA TO
4
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice, dott. SA TO, in funzione di giudice del lavoro, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 13.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 13024/24
TRA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Napoli n. 162, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pannone, elettivamente domiciliato come in atti. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
RO AI, elettivamente domiciliato in Napoli, via De Gasperi n. 55. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.6.2024 parte ricorrente in epigrafe indicato esponeva che il figlio risultava essere titolare di pensione di inabilità civile e Persona_1 di indennità di accompagnamento di cui alle leggi 118/71 e 18/80, avendo ottenuto il riconoscimento dei predetti requisiti quando era minorenne dal 1/7/2004 con sentenza di questa Sezione lavoro n. 6884/2006; che al raggiungimento della maggiore età del figlio e in seguito alla comunicazione dei propri dati reddituali l' aveva provveduto a CP_1 erogare la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, come da liquidazione del 10.6.2021; che in data 25.9.2019 il Tribunale di Napoli Settore Tutele aveva nominato la madre quale amministratore di sostegno del figlio. CP_2
Evidenziava di avere presentato il 16.2.2022 la domanda di assegno unico universale per i due figli a carico ai sensi del D.lgs n.230/21; che l aveva rigettato a marzo 2022 CP_1 la domanda per silenzio/rifiuto per il figlio inabile , mentre aveva Persona_1 erogato il citato assegno alla figlia . Parte_2
Concludeva chiedendo di “1) dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione dell di cui al D.lgs n. 230/21 anche per il figlio Controparte_3 maggiorenne disabile per il periodo da 3/22 a 2/25 e di cui alla Persona_1 domanda amministrativa n. 2051786 del 16/2/2022; 2) conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp. p.t , al pagamento in favore del ricorrente dell' CP_1
ASSEGNO di cui al D.lgs 230/21 anche per il figlio Controparte_3 maggiorenne disabile , per il periodo da 3/22 a 2/25 (essendo già Persona_1 stato riconosciuto in via amministrativa per la figlia ); 3) condannare Parte_2 il convenuto al pagamento di tutti i ratei conseguenti alla pronuncia di cui al punto precedente;
4) condannare il convenuto., al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme che sara' tenuto a corrispondere;
5) condannare il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. 6) in caso di rigetto della domanda si chiede compensarsi le spese di giudizio sussistendo i requisiti reddituali di cui all' art. 152 disp. att. cpc, come da dichiarazione sostituiva di certificazione parte integrante delle presenti conclusioni e che si allega su separato foglio sottoscritta dal ricorrente. 7) in via subordinata ed in via istruttoria ove mai il SI. GL lo ritenga opportuno, chiede nominarsi CTU onde accertare se il figlio del ricorrente, SI , in Persona_1 base alle patologie di cui e' affetto, sia da considerarsi soggetto disabile ai sensi dell' art. 2 comma 1 lettera C del D.lgs230/21 da data antecedente all' 1/1/2022”.
L' , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, rilevando di avere CP_1 accolto in data 20.11.2024, nelle more del giudizio, la domanda per l'assegno unico universale in favore di con decorrenza dal marzo 2022; che stava Persona_1 procedendo all'elaborazione dei dati per il pagamento degli arretrati. Concludeva chiedendo di “disporre un rinvio, in vista di una declaratoria di cessata mater i a del contendere.”.
All'udienza cartolare sopra indicata, come sostituita dalle note sopra depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Invero, per come riconosciuto dal procuratore di parte ricorrente nelle note di t.s. depositate in occasione della udienza del 13.11.2024, si è verificato il pagamento delle somme per cui è causa ( ciò dopo che nelle precedenti note di trattazione scritta era stato evidenziato il pagamento di una prima tranche, vale a dire quello di una sola parte delle mensilità dovute per il periodo marzo-giugno 2022). All'affermazione concernente l'avvenuto totale pagamento il procuratore del ricorrente ha fatto conseguire la richiesta di dichiarazione della cessata la materia del contendere, con condanna dell al pagamento delle spese processuali, venendo rimarcato che la CP_1 liquidazione delle somme è avvenuta in corso di causa e dopo tre udienze di discussione.
2 Tale circostanza non è stata oggetto di contestazione. Il detto riconoscimento determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse alla prosecuzione del giudizio. Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Infatti, il pagamento è avvenuto successivamente al deposito del ricorso, essendo stato disposto a decorrere dal novembre 2024, per come precisato dallo stesso laddove il CP_1 ricorso è stato depositato il 3.6.2024. La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee a determinare in il venir meno di ogni ragione di contrasto e appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie (cfr. Cass., sentt. 17312/2015; 4035/1999). La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il
3 fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio deve assumere la forma di sentenza, ancorché, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente sopra menzionato, di sentenza di mero rito.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito della lite appare logico ritenere che la domanda sarebbe stata accolta nel merito;
va considerato il fatto che il pagamento è avvenuto in data ben successiva al deposito del ricorso, così come lo stesso accoglimento della domanda, risalente al 21.11.2024; non è stata documentata la data di notifica del ricorso, tuttavia dalla circostanza che la costituzione dell' è avvenuta il 22.11.24 e che dalla CP_1 istruttoria allegata l'accoglimento della domanda risulta risalire al giorno precedente è evincibile il fatto che il ricorso non sia stato ininfluente quanto all'esito della pratica. pertanto, tali circostanze, globalmente valutate, rendono equa la condanna dell' al CP_1 pagamento delle spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale, spese che vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione, giusta dichiarazione di resa anticipazione, anche se il buon comportamento processuale dell' , che è CP_4 addivenuto alla composizione della controversia in tempi sufficientemente rapidi rispetto alla fissazione della prima udienza di discussione ne rende corretta la compensazione in misura pari a un terzo .
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento di due terzi delle spese di lite, quantificando questi ultimi CP_1 in euro 1.820,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese. Si comunichi. Napoli, 14.11.2025 Il giudice
Dr. SA TO
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