Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4523/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dal procuratore costituito nell'interesse della parte attrice, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 17.4.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 16.9.2024 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice
dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile – in composizione mo- nocratica e nella persona della dott.ssa Maria Del Prete, ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4523/2022 del ruolo generale, avente ad oggetto: ac- certamento qualità di erede, vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.ta in Romaalla via Cre- Parte_1 C.F._1 scenzio n. 20, presso l'avv. Nicola Staniscia (CF. ) che la CodiceFiscale_2
rapp.ta e difende in virtù di procura in atti;
1
E
(C.F. ), residente in [...](Germania) CP_1 C.F._3
Aubere Sulzbacher str 13 - 90489;
- Convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 17.4.25 tratta- ta con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
La signora ha dedotto di essere creditrice, nei confronti della signora Parte_1
dell'importo di euro 5.000,00 oltre accessori, in forza di titolo esecuti- CP_1
vo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma (n. 5287/20).
L'istante, in forza del suddetto titolo giudiziale, ha promosso procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto l'unico immobile intestato alla convenuta, nonché ogni ulteriore cespite mobiliare a lei riconducibile nello Stato italiano.
L'istante ha dichiarato che, in data 25 giugno 2001, la convenuta ha ac- CP_1
quistato la proprietà dell'immobile oggetto di esecuzione per successione ereditaria a seguito del decesso di (giusta denuncia n. 3/493/7 del 28/03/07 Persona_1 presentata all'Agenzia delle Entrate di Piedimonte Matese), divenendo proprietaria di 1000/5000 di detto immobile.
L'istante ha inoltre affermato che la convenuta, ha acquistato la pro- CP_1
prietà dell'immobile in oggetto anche per successione ereditaria del Persona_2
(denuncia n. 73/493/7 del 09/11/07 presentata presentato all'Agenzia
[...]
delle Entrate di Piedimonte Matese), divenendo proprietaria di 1/20 di detto immobi- le.
L'istante ha inoltre dichiarato che, in data 14 dicembre 2019, la convenuta CP_1
ha acquisito la proprietà dell'immobile pignorato per successione ereditaria del
[...]
(denuncia n. 18501/88888/21 del 26/01/21 presentata pre- Persona_3 sentato all'Agenzia delle Entrate di Caserta), divenendo proprietaria di 250/1000 di detto immobile.
2
L'istante ha precisato che, in data 25 giugno 2022, la convenuta ha ac- CP_1
quistato ulteriori 250/1000 di piena proprietà dell'immobile pignorato, mediante atto notarile rogato dal notaio di Caiazzo in data 25/06/22, a mezzo del quale la Per_4
sig.ra ha acquistato, la quota della signora CP_1 Parte_2
In conclusione, sulla scorta della relazione notarile prodotta, è emerso che CP_1
è divenuta proprietaria di ¾ dell'immobile subastato in forza dei seguenti tito-
[...]
li:
-per acquisti 250\1000 di piena proprietà del detto immobile per atto di notaio
[...]
in data 25 giugno 2022; Persona_5
- per successione ab intestato del germano è divenuta proprietaria di Persona_3
250\1000 di piena proprietà del detto immobile;
-in data 17 luglio 2004 per successione ab intestato del è Persona_6
divenuta proprietaria di 1\20 di piena proprietà del detto immobile;
-in data 25 giugno 2001 per successione ab intestato di è dive- Persona_1
nuta proprietaria di 1000\5000 di piena proprietà del letto immobile.
L'istante ha riferito che la convenuta ha presentato denuncia di succes- CP_1
sione depositata presso l'Agenzia delle Entrate di Piedimonte Matese e trascritta il
24 Aprile 2007 presso la conservatoria dei registri immobiliari di Caserta.
L'attrice ha inoltre dichiarato che, a seguito del decesso del Persona_7
[...
la convenuta è divenuta proprietaria di un ulteriore quarto dell'immobile oggetto del pignoramento per successione ab intestato presentando a tal fine la relativa de- nuncia di successione (18501/88888/21 del 26.01.21) presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta.
L'istante ha rilevato che, con un'ordinanza del 5 maggio 2022, il giudice dell'esecu- zione ha evidenziato la mancata continuità delle trascrizioni, in quanto il cespite pi- gnorato è pervenuto alla debitrice per successione legittima senza che sia stata tra- scritta l'accettazione eredità, necessaria a conferirle la qualità di erede e dunque, di proprietaria.
L'attrice ha affermato di aver inutilmente cercato di indurre la convenuta a espletare l'incombente trascrizione dell'accettazione dell'eredità relativa all'immobile oggetto di esecuzione, al fine di evitare l'instaurazione del giudizio.
L'attrice ha precisato che, a partire dalla data del decesso dei signori Persona_3
e , la convenuta ha preso possesso dell'immobile sito in Caiazzo Persona_1
via Montegrande.
Ha inoltre evidenziato che, nel caso de quo, la qualità di erede della convenuta risul-
3
ta confermata ex lege poiché la signora ha compiuto atti che implicano CP_1
la volontà di accettare l'eredità, come la partecipazione alle assemblee condominiali e il pagamento di oneri condominiali, atti che sarebbero stati possibili solo in qualità di erede dei signori e Per_6 Controparte_2
Ha concluso chiedendo:
“accettare e dichiarare l'intervenuto subentro, senza soluzione di continuità, della convenuta nella posizione di erede del Sig. e CP_1 Persona_3 [...]
e, quindi, nella titolarità del diritto di proprietà sull'immobile pignorato, Per_1
ai sensi delle norme sopra richiamate con ordine al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di Caserta di procedere alla trascrizione del emanando prov- vedimento, ai fini della continuità delle trascrizioni, ex art. 2648 c.c.”.
La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità del procedimen- to di notificazione, restando pertanto contumace.
Il merito
La domanda è infondata, in quanto non adeguatamente provata.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
L'istante ha dedotto che la convenuta avrebbe tacitamente accettato l'eredità, en- trando nel possesso del bene immobile oggetto di causa, nonché compiendo, in rela- zione allo stesso, atti idonei a manifestare l'intenzione di accettare l'eredità.
La prova di ciò tuttavia non è stata offerta in giudizio.
In particolare, l'attrice ha rilevato comportamenti che sarebbero stati tenuti dalla chiamata, come ad esempio partecipazioni ad assemblee condominiali ed esborso di spese di manutenzione, a sostegno dell'effettivo compimento dei quali non è emersa adeguata e sufficiente prova.
Né è emerso in alcun modo che l'istante sia nel possesso del bene oggetto di causa.
Sotto tale profilo, va evidenziato che la convenuta non risiede in Italia e non ha rice- vuto la notifica dell'atto di citazione presso l'immobile oggetto di causa (come emerge dall'atto introduttivo e dalla relativa notifica).
Tale ultima circostanza in particolare avrebbe potuto costituire elemento da valutare ai fini dell'accettazione tacita.
In assenza della prova di tali circostanze non può affermarsi che la convenuta abbia tacitamente accettato l'eredità, divenendo erede e dunque proprietaria dell'immobile oggetto del pignoramento.
Tra l'altro, tali comportamenti, da soli considerati e ove mai provati, non basterebbe- ro in ogni caso a configurare la sussistenza dell'accettazione.
4
Sul punto, va osservato che la sentenza n. 20868 del 2005 ha stabilito come “la in- vocata relazione possessoria, pur se sussistente, non sarebbe di per sé sufficiente ad integrare un'accettazione tacita dell'eredità, posto che l'immissione nel possesso dei beni ereditari può dipendere da un intento conservativo del chiamato o da tolleran- za le parte degli altri chiamati”.
In conclusione, questo giudice ritiene che il possesso dei beni ereditari non possa in- tegrare accettazione tacita dell'eredità a meno che non sia accompagnato da compor- tamenti che valorizzano un'intesa in tal senso.
Ne deriva che il conseguimento del possesso materiale dei beni ereditari non è suffi- ciente a determinare un'accettazione tacita dell'eredità. In ogni caso, nell'ipotesi in esame, non è neppure stata raggiunta adeguata prova in merito al dedotto possesso.
Va aggiunto che in nessun atto processuale, né precedente né successivo all'instaurazione del procedimento esecutivo, l'attrice ha ricostruito in quale maniera la sig.ra sarebbe divenuta erede dei beni caduti in successione legale, CP_1
essendo depositata in atti solo la relazione notarile a firma del Notaio Persona_8
che tra l'altro risulta scarna sotto il profilo della descrizione dei beni ed in
[...]
ogni caso attesta la titolarità esclusivamente nella misura dei ¾.
Sul punto va in ogni caso evidenziato che la relazione notarile, essendo una mera elencazione delle vicende successorie, non può sostituire la prova dell'accettazione dell'eredità.
Quindi, la domanda si presenta già fortemente carente in termini di esposizione delle ragioni giustificative.
In definitiva, parte attrice, su cui incombe l'onere di provare i fatti posti a fondamen- to della domanda a norma dell'articolo 2967 cod.civ., come si è osservato, non ha offerto adeguata prova.
Si aggiunga che nessuna valenza probatoria può essere attribuita alla documentazio- ne catastale, priva di rilevanza civilistica se non di tipo indiziario.
Infine va osservando che non risultano prodotte in atti le denunce di successione.
In definitiva, non potendo prescindere la controversia in esame dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà in capo alla convenuta, in ossequio ai principi di cui all'art. 2697 c.c., la domanda va rigettata.
Le spese
5
Nulla va disposto in merito alle spese di lite, in ragione della contumacia della parte risultata vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
CP_1
• rigetta la domanda di parte attrice;
• nulla per le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 17.04.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
6