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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 04/11/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro, alla udienza del 07.10.2025, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 407/2017 R.G. TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ato, dall' .F. , con cui elett.te C.F._2 domicilia come in atti;
Ricorrente E
C.F. in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 P.IVA_1 lle liti o Dinoia, come in atti;
Resistente Nonché
codice fiscale e P. Iva , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Claudi e in atti;
Resistente Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto all'intestato Tribunale in data 06.03.2017, l'epigrafato ricorrente proponeva formale opposizione avverso gli atti di seguito riportati: cartelle di pagamento:
1) n. 10020070061253981;
2) n. 10020090004241311;
3) n. 10020090059473203;
4) n. 10020100037689144;
5) n. 10020100053872457;
6) n. 10020110014443975;
7) n. 10020110034978173; avvisi di addebito:
8) n. 40020160007567840;
9) n. 40020160007567941;
10) n. 40020160007568042;
11) n. 40020160007563085;
12) n. 40020120003881876;
13) n. 40020160007563186;
14) n. 40020160007563388;
15) n. 40020160001520921;
16) n. 40020160005698237; inerenti contributi relativi agli anni dal 2002 al 2015, per un totale di complessivi euro 121.796,25.
Rappresentava, in particolare, di essere venuto a conoscenza dei predetti debiti allorquando, in data 26.01.2017, “si recava presso l'esattoria Equitalia Servizi di Riscossione Spa e richiedeva copia delle cartelle esattoriali iscritte a ruolo con le relative relate di notifica. A tale richiesta l'esattoria consegnava gli estratti di ruolo iscritti da parte dell'ente impositore per un totale di euro 121.796,95 ma non le relate di notifica.” Pertanto, l'odierno ricorrente eccepiva l'omessa notifica dei predetti atti e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ad essi sottesi. Eccepiva, inoltre, la decadenza dell'Ente impositore dal diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 25, D.lgs. 46/1999 nonché la sussistenza di vizi relativi al calcolo delle sanzioni, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione. Concludeva chiedendo, previa sospensione ex art. 47, D. Lgs. 546/1992 dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati:
“- ordinare all'esattoria la cancellazione delle cartelle di pagamento opposte in quanto iscritte in violazione di legge sia per la mancanza e illegittimità della notifica sia in quanto parte le Cartelle esattoriali impugnatesi riferiscono agli anni dal 2002 al 2011 quindi prescritte e comunque tutte viziate giuridicamente e quindi contenenti contributi decaduti e/o nulli, inesistenti e/o prescritti e non precedute da alcun titolo sottostante ritualmente notificato (…); In via secondaria:
- di ordinare l'esibizione in originale della cartella esattoriale con le relative relate di notifica per dimostrare che sono giuridicamente affette da vizi e quindi sono nulle o inesistenti;
” il tutto con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva il difetto di contraddittorio nei confronti della essendo CP_1 CP_3 quest'ultima subentrata nei rapp le soggetto cessionario del credito. Eccepiva, poi: il dif resse ad agire di parte ricorrente stante la non impugnabilità, in via autonoma, dell'estratto di ruolo;
l'improcedibilità della domanda ex artt. 618 bis e 616 c.p.c.; il difetto di legittimazione passiva;
l'inammissibilità della domanda ex art 414 c.p.c. e improcedibilità ex art. 443 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 46, L. 88/89. Nel merito, in ogni caso, l'Ente impositore contestava la fondatezza della domanda. Concludeva, dunque, per la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda ovvero per il rigetto. Si opponeva, altresì, alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Anche l' contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in particolare evidenziando la tardività CP_4 dell'opposizione la rituale e corretta notifica degli atti impugnati. Eccepiva, altresì, il difetto di competenza per territorio del Giudice adito.
La causa subiva alcuni rinvii determinati, altresì, determinati dall'assenza, nel fascicolo d'ufficio, della produzione di parte ricorrente, per cui veniva onerata la Cancelleria del Tribunale ad eseguire le opportune ricerche che non ebbero, tuttavia, esito positivo. Con provvedimento del 14.12.2023, pertanto, la titolare del fascicolo, dott.ssa onerava nuovamente la Cancelleria del Tribunale ad eseguire le ricerche, nonché la parte ricorrente Per_1 ad effe la ricostruzione del proprio fascicolo di parte. Con il medesimo provvedimento, stante la sopravvenienza della legge n. 215/21 di conversione del d.l. 146/21, il Tribunale ha sottoposto alle parti la questione relativa alla applicabilità della norma alle controversie pendenti, invitando, in particolare, il ricorrente a dedurre in ordine al proprio interesse ad agire. Esaurita l'istruttoria mediante l'acquisizione agli atti dei documenti allegati, la causa subiva ulteriori rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. All'udienza del 07.10.2025, la scrivente, che giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe sostituisce la dott.ssa sul ruolo, decide la causa come da sentenza depositata Per_1 nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello as per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* Preliminarmente, va dato atto che il ricorrente ha agito sulla base di estratto di ruolo a lui rilasciato il 26.01.2017, assumendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento risultanti dal predetto estratto. Il giudizio va definito sulla base del principio della ragione più liquida, con assorbimento di ogni questione, anche relativa alla competenza territoriale. Va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n.26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo” e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame. L'opponente, già compulsato in anticipo, giusta provvedimento del 14.12.2023, non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad “accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022). Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza). Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 4.11.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Gerardina Guglielmo
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 ato, dall' .F. , con cui elett.te C.F._2 domicilia come in atti;
Ricorrente E
C.F. in persona del legale rappresentate pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura CP_1 P.IVA_1 lle liti o Dinoia, come in atti;
Resistente Nonché
codice fiscale e P. Iva , con sede in Roma, Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Claudi e in atti;
Resistente Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto all'intestato Tribunale in data 06.03.2017, l'epigrafato ricorrente proponeva formale opposizione avverso gli atti di seguito riportati: cartelle di pagamento:
1) n. 10020070061253981;
2) n. 10020090004241311;
3) n. 10020090059473203;
4) n. 10020100037689144;
5) n. 10020100053872457;
6) n. 10020110014443975;
7) n. 10020110034978173; avvisi di addebito:
8) n. 40020160007567840;
9) n. 40020160007567941;
10) n. 40020160007568042;
11) n. 40020160007563085;
12) n. 40020120003881876;
13) n. 40020160007563186;
14) n. 40020160007563388;
15) n. 40020160001520921;
16) n. 40020160005698237; inerenti contributi relativi agli anni dal 2002 al 2015, per un totale di complessivi euro 121.796,25.
Rappresentava, in particolare, di essere venuto a conoscenza dei predetti debiti allorquando, in data 26.01.2017, “si recava presso l'esattoria Equitalia Servizi di Riscossione Spa e richiedeva copia delle cartelle esattoriali iscritte a ruolo con le relative relate di notifica. A tale richiesta l'esattoria consegnava gli estratti di ruolo iscritti da parte dell'ente impositore per un totale di euro 121.796,95 ma non le relate di notifica.” Pertanto, l'odierno ricorrente eccepiva l'omessa notifica dei predetti atti e, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ad essi sottesi. Eccepiva, inoltre, la decadenza dell'Ente impositore dal diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 25, D.lgs. 46/1999 nonché la sussistenza di vizi relativi al calcolo delle sanzioni, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione. Concludeva chiedendo, previa sospensione ex art. 47, D. Lgs. 546/1992 dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati:
“- ordinare all'esattoria la cancellazione delle cartelle di pagamento opposte in quanto iscritte in violazione di legge sia per la mancanza e illegittimità della notifica sia in quanto parte le Cartelle esattoriali impugnatesi riferiscono agli anni dal 2002 al 2011 quindi prescritte e comunque tutte viziate giuridicamente e quindi contenenti contributi decaduti e/o nulli, inesistenti e/o prescritti e non precedute da alcun titolo sottostante ritualmente notificato (…); In via secondaria:
- di ordinare l'esibizione in originale della cartella esattoriale con le relative relate di notifica per dimostrare che sono giuridicamente affette da vizi e quindi sono nulle o inesistenti;
” il tutto con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva il difetto di contraddittorio nei confronti della essendo CP_1 CP_3 quest'ultima subentrata nei rapp le soggetto cessionario del credito. Eccepiva, poi: il dif resse ad agire di parte ricorrente stante la non impugnabilità, in via autonoma, dell'estratto di ruolo;
l'improcedibilità della domanda ex artt. 618 bis e 616 c.p.c.; il difetto di legittimazione passiva;
l'inammissibilità della domanda ex art 414 c.p.c. e improcedibilità ex art. 443 c.p.c. nonché ai sensi dell'art. 46, L. 88/89. Nel merito, in ogni caso, l'Ente impositore contestava la fondatezza della domanda. Concludeva, dunque, per la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della domanda ovvero per il rigetto. Si opponeva, altresì, alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Anche l' contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in particolare evidenziando la tardività CP_4 dell'opposizione la rituale e corretta notifica degli atti impugnati. Eccepiva, altresì, il difetto di competenza per territorio del Giudice adito.
La causa subiva alcuni rinvii determinati, altresì, determinati dall'assenza, nel fascicolo d'ufficio, della produzione di parte ricorrente, per cui veniva onerata la Cancelleria del Tribunale ad eseguire le opportune ricerche che non ebbero, tuttavia, esito positivo. Con provvedimento del 14.12.2023, pertanto, la titolare del fascicolo, dott.ssa onerava nuovamente la Cancelleria del Tribunale ad eseguire le ricerche, nonché la parte ricorrente Per_1 ad effe la ricostruzione del proprio fascicolo di parte. Con il medesimo provvedimento, stante la sopravvenienza della legge n. 215/21 di conversione del d.l. 146/21, il Tribunale ha sottoposto alle parti la questione relativa alla applicabilità della norma alle controversie pendenti, invitando, in particolare, il ricorrente a dedurre in ordine al proprio interesse ad agire. Esaurita l'istruttoria mediante l'acquisizione agli atti dei documenti allegati, la causa subiva ulteriori rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. All'udienza del 07.10.2025, la scrivente, che giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe sostituisce la dott.ssa sul ruolo, decide la causa come da sentenza depositata Per_1 nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello as per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
******* Preliminarmente, va dato atto che il ricorrente ha agito sulla base di estratto di ruolo a lui rilasciato il 26.01.2017, assumendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento risultanti dal predetto estratto. Il giudizio va definito sulla base del principio della ragione più liquida, con assorbimento di ogni questione, anche relativa alla competenza territoriale. Va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto;
un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA;
la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n.26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo” e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione". La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame. L'opponente, già compulsato in anticipo, giusta provvedimento del 14.12.2023, non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad “accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022). Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario “una minaccia di procedere ad esecuzione forzata” (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza). Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 4.11.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Gerardina Guglielmo