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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/05/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1574 del R.G. 2025, avente ad oggetto
separazione giudiziale,
T R A
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.10.1942, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Ciani, come da mandato in atti,
E
(C.F. ), nato a [...]-Saale (Germania) il Parte_2 C.F._2
25.10.1945,
NONCHÈ
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 03.04.2025 , premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
data 05.11.1967 in VA (SU) con chiedeva pronunziarsi la Parte_2
separazione con addebito al marito con richiesta di provvedimenti urgenti ex artt. 473
bis 15, 473 bis 69 e 70 c.p.c. e con richiesta di sequestro ex art. 473 bis 36 c.p.c.,
esponendo che il rapporto coniugale era andato deteriorandosi a causa del carattere violento di quest'ultimo.
Con il deposito di nota del 21.05.2025, il procuratore di parte ricorrente dava atto dell'intervenuto decesso del convenuto allegando all'uopo certificato di morte emesso dal Comune di Grottaglie.
All'udienza del 28.05.2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva per la cessazione della materia del contendere e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Deve pertanto dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla originaria domanda di separazione a causa della morte del resistente avvenuta il 14.05.2025 e dunque prima ancora dell'udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi fissata per il 28.05.2025.
Difatti, come più volte chiarito dalla Suprema Corte con orientamento condiviso anche da questo collegio, alla luce del disposto dell'art 149 c.c. “in ordine al caso della morte
di una delle parti nel corso del giudizio di separazione e di quello di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, si è ripetutamente affermato che essa
determina la cessazione della materia del contendere, con conseguente nullità di tutte
le pronunce emesse nel corso del procedimento e non ancora passate in giudicato,
2 relative all'oggetto della causa non più sussistente (ex pluribus, si vedano Cass. Civ. 29
febbraio 2008, n. 5441, 27 aprile 2006 n. 9689)”
Di conseguenza, ed alla luce di tale assorbente declaratoria, in presenza di un giudizio a parti necessarie quale quello di separazione o di divorzio, non potrà esservi spazio per alcuna prosecuzione volontaria da parte degli eredi, se è vero che: “l'art. 110 c.p.c.,
secondo il quale in caso di morte di una parte, il processo è proseguito dal successore
universale o nei suoi confronti, esaurisce i propri effetti nella sfera processuale e non si
estende fino alla creazione di una legittimazione sostanziale, esclusa dalla specifica
disciplina del rapporto in contestazione. Ne deriva che, in tema di divorzio, dove il
decesso di uno dei coniugi, sopravvenuto nel corso del relativo processo, determina lo
scioglimento del matrimonio per altra causa, precludendo il diritto ad ottenere il bene
della vita richiesta in via giudiziale, detta norma non vale a radicare la “legitimatio ad
processum” del successore a titolo universale nei confronti del coniuge superstite, non
verificandosi alcuna successione nel diritto e nel rapporto per l'intrinseca
intrasmissibilità della situazione soggettiva correlativa” (Cass. Civ. 25 giugno 2003 n.
10065).
Nulla va disposto sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2
), nato a [...]-Saale (Germania) il 25.10.1945, così provvede: C.F._2
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione giudiziale per morte del coniuge (C.F. ), nato a Parte_2 C.F._2
3 Hof-Saale (Germania) il 25.10.1945, avvenuta in corso di causa in data 14.05.2025
2) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto,
in data 29.05.2025
Il Presidente est.
dott. Martino Casavola
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