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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 17/12/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 1337 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, vertente tra nata a [...], in data [...] Parte_1 ricorrente
e
, nato a [...], in data [...] Controparte_1 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 06 agosto 2025, la ricorrente ha chiesto la separazione con addebito e la regolamentazione delle altre condizioni della separazione con vittoria delle spese.
Costituendosi in giudizio, il resistente ha depositato il 2 ottobre 2025 accordo di separazione datato
29 settembre 2025 sottoscritto da entrambi i coniugi.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 15 dicembre 2025 sulle conclusioni delle parti che, nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26 novembre
2025, hanno insistito nell'omologa dell'accordo.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dai coniugi, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il contrasto che traspare dal tenore delle
1 allegazioni delle parti, nonché il loro dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato con la sottoscrizione dell'accordo.
3. Le parti hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti alla separazione e alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori
(nata a [...] il [...] e (nata a [...] il [...]) con l'accordo Per_1 Per_2 congiunto depositato il 2 ottobre 2025 e datato 29 settembre 2025, che si ha qui per riportato.
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire alle figlie minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione anche in considerazione della loro età ed esigenze.
Il complessivo contenuto dell'accordo, qui positivamente valutato, consente di ritenere non necessaria l'audizione delle minori ai sensi del novellato art. 473-bis.4, terzo comma, c.p.c. (sul punto, Cass. civ., n. 10776/2019 e Cass. civ., n. 3913/2018).
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e, di conseguenza, il
Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sulla domanda congiunta di e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Omologa l'accordo di separazione personale delle parti depositato il 2 ottobre 2025 e datato
29 settembre 2025.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
3) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
16 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
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