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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/07/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2790/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2790/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
nato l'[...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
CATALDO ANTONELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1
MARTIN PATRIZIA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria integrativa del 27.09.2023)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO:
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, a Torino, il 30/01/2010, con atto ivi trascritto nei registri dello Stato Civile - Atto n. 82, Parte I,
[...]
pagina 1 di 6 Ufficio 1, Anno 2010 - con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e di eseguire tutte le dovute incombenze ai sensi di legge. Disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio anche Persona_1
disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, prevedendo che tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) e la scelta della residenza abituale del minore siano assunte da entrambi i genitori. Disporre che il figlio minore sia collocato in via Per_1
prevalente presso il padre, con residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione paterna. Disporre che la madre, salvo ogni diverso accordo con il padre, in ragione delle richieste del minore e della propria situazione abitativa e lavorativa, possa vedere e tenere con sè il figlio minore
, secondo il seguente calendario: un giorno, durante la settimana, dall'uscita di scuola sino alle Per_1
ore 21,00; a fine settimana alternati dal venerdì sera, indicativamente dalle ore 19.30 sino alla domenica sera quando la madre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione paterna alle ore 21,00. In occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1° gennaio. Ad anni alterni i giorni di Pasqua e Pasquetta;
ponti scolastici ed altre festività alternandosi con il padre;
durante le vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, nel periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di mancato accordo, ad anni alterni dal 1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto oltre ad una settimana da trascorrere alternativamente a giugno o luglio. Fatta eccezione per i periodi di vacanza che il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, per i restanti giorni verrà rispettato il calendario di visita settimanale ordinario. Confermare la revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre, come già disposto con l'ordinanza presidenziale del 27.06.2023.
Disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento, all'educazione e alla cura del figlio nei rispettivi periodi di permanenza concordati. Confermare in ragione dell'attuale stato di Per_1
disoccupazione della signora , che l'assegno unico sia percepito per intero dal signor CP_1
. In via subordinata, per il caso in cui non dovesse essere disposto il versamento per Parte_1
intero dell'assegno unico a favore del padre, disporre che la signora corrisponda mensilmente CP_1
al signor quale concorso al mantenimento del figlio minore, l'importo di € 100,00, o altra Pt_1
somma che il Tribunale riterrà di giustizia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Disporre, in ogni caso, che le spese scolastiche, fatta eccezione per la retta della scuola secondaria di primo grado Fàa di attualmente frequentata dal figlio Per_2
pagina 2 di 6 che continuerà a essere corrisposta in via esclusiva dalla madre, medico/sanitarie ed Per_1
extrascolastiche così come individuate dal Protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di
Torino del 15/03/2016 siano ripartite al 50% tra i genitori. IN VIA ISTRUTTORIA − Confermare la presa in carico da parte dei servizi sociali territorialmente competenti ai fini del monitoraggio e degli eventuali interventi di sostegno ritenuti più opportuni per il recupero del rapporto madre/figlio, con deposito di relative relazioni di aggiornamento. − Si richiamano i documenti già depositati in via telematica dal n. 1 al n. 19. Con espressa riserva di deduzioni, produzioni, richiesta prove per interrogatorio formale e testi e riservata, altresì, ogni ulteriore richiesta istruttoria e modifica delle presenti conclusioni. Con il favore delle spese, compensi di giudizio, Spese Generali, CPA ai sensi di legge.”
Per parte resistente (come da memoria di replica del 3.11.2023)
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, a Torino, il 30/01/2010, (Atto n. 82, Parte I, Ufficio 1,) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di
[...]
provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
disponendo l'affidamento condiviso del figlio
ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di Per_1
ordinaria amministrazione;
che il minore, allo stato, mantenga la residenza e l'abitazione principale presso il padre, e che la madre, salvo diversi accordi, possa vederlo e tenerlo seco il figlio : un giorno, durante la settimana, il venerdì dall'uscita di scuola sino alle 21 o, previo gradimento del ragazzo, anche con pernotto e rientro presso l'abitazione paterna il sabato mattina nonché a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera quando la madre lo riaccompagnerà presso
l'abitazione paterna alle ore 21,00; vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni i giorni di Pasqua e Pasquetta;
ponti scolastici ed altre festività alternandosi con il padre;
durante le vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. L'assegno unico, in ragione dell'attuale stato di disoccupazione della signora che non le CP_1
consente di contribuire al mantenimento ordinario del figlio, sarà percepito per intero dal padre che ne farà richiesta. Le spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche come da Protocollo d'intesa tra
Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del 15/03/2016 saranno suddivise al 50% tra i genitori.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 CP_1
30/01/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 82, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 12.07.2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
17.05.2013, omologata dal Tribunale di Torino in data 27.05.2013.
Con ricorso depositato il 07/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55.
Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso di sé, di regolamentarsi il diritto di visita con la madre come da ricorso, nonché disporsi a carico della madre il versamento di un assegno di mantenimento per il minore nella misura di € 100,00, oltre al 50% delle spese extra.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio, ma chiedendo l'incremento degli incontri madre-figlio.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 27.06.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, revocava il contributo al mantenimento posto a carico del padre, disponendone il mantenimento diretto nei periodi di rispettiva spettanza, assegno unico al 100% al padre, nonché presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti e l'espletamento di un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali di Torino, all'udienza del 25.02.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
pagina 4 di 6 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento, sulle modalità di visita del genitore non collocatario, sul contributo al mantenimento del minore.
Deve essere confermato l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso il padre, non essendo emerse, anche all'esito dell'indagine sociale svolta, ragioni di pregiudizio per lo stesso che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla L. n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'ottobre 2022.
Devono, in particolare, essere confermati i provvedimenti assunti in via interinale dal Presidente, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati dalle parti dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni.
Sul punto, peraltro, le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Spese di lite
In considerazione delle conclusioni, sostanzialmente conformi, si compensano le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 5 di 6 Affida il figlio a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
Dispone che la madre, salvo ogni diverso accordo con il padre, possa vedere e tenere con sè il figlio minore , secondo il seguente calendario: Per_1
- un giorno, durante la settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 21: 00;
- a fine settimana alternati dal venerdì sera, indicativamente dalle ore 19.30, sino alla domenica sera quando la madre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione paterna entro le ore 21:00;
- in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'1 gennaio;
- ad anni alterni i giorni di Pasqua e Pasquetta;
- ponti scolastici ed altre festività alternandosi con il padre;
- durante le vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, nel periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di mancato accordo, ad anni alterni dal 1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto oltre ad una settimana da trascorrere alternativamente a giugno o luglio.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé.
Dispone che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate di cui al Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Torino- siano poste a carico di ciascun genitore al 50%.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2790/2023
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
nato l'[...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
CATALDO ANTONELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CP_1
MARTIN PATRIZIA che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente (come da memoria integrativa del 27.09.2023)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione: NEL MERITO:
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, a Torino, il 30/01/2010, con atto ivi trascritto nei registri dello Stato Civile - Atto n. 82, Parte I,
[...]
pagina 1 di 6 Ufficio 1, Anno 2010 - con ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e di eseguire tutte le dovute incombenze ai sensi di legge. Disporre
l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio anche Persona_1
disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, prevedendo che tutte le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'educazione, la salute, l'istruzione (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) e la scelta della residenza abituale del minore siano assunte da entrambi i genitori. Disporre che il figlio minore sia collocato in via Per_1
prevalente presso il padre, con residenza principale, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione paterna. Disporre che la madre, salvo ogni diverso accordo con il padre, in ragione delle richieste del minore e della propria situazione abitativa e lavorativa, possa vedere e tenere con sè il figlio minore
, secondo il seguente calendario: un giorno, durante la settimana, dall'uscita di scuola sino alle Per_1
ore 21,00; a fine settimana alternati dal venerdì sera, indicativamente dalle ore 19.30 sino alla domenica sera quando la madre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione paterna alle ore 21,00. In occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 1° gennaio. Ad anni alterni i giorni di Pasqua e Pasquetta;
ponti scolastici ed altre festività alternandosi con il padre;
durante le vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, nel periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di mancato accordo, ad anni alterni dal 1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto oltre ad una settimana da trascorrere alternativamente a giugno o luglio. Fatta eccezione per i periodi di vacanza che il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, per i restanti giorni verrà rispettato il calendario di visita settimanale ordinario. Confermare la revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a carico del padre, come già disposto con l'ordinanza presidenziale del 27.06.2023.
Disporre che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento, all'educazione e alla cura del figlio nei rispettivi periodi di permanenza concordati. Confermare in ragione dell'attuale stato di Per_1
disoccupazione della signora , che l'assegno unico sia percepito per intero dal signor CP_1
. In via subordinata, per il caso in cui non dovesse essere disposto il versamento per Parte_1
intero dell'assegno unico a favore del padre, disporre che la signora corrisponda mensilmente CP_1
al signor quale concorso al mantenimento del figlio minore, l'importo di € 100,00, o altra Pt_1
somma che il Tribunale riterrà di giustizia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Disporre, in ogni caso, che le spese scolastiche, fatta eccezione per la retta della scuola secondaria di primo grado Fàa di attualmente frequentata dal figlio Per_2
pagina 2 di 6 che continuerà a essere corrisposta in via esclusiva dalla madre, medico/sanitarie ed Per_1
extrascolastiche così come individuate dal Protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di
Torino del 15/03/2016 siano ripartite al 50% tra i genitori. IN VIA ISTRUTTORIA − Confermare la presa in carico da parte dei servizi sociali territorialmente competenti ai fini del monitoraggio e degli eventuali interventi di sostegno ritenuti più opportuni per il recupero del rapporto madre/figlio, con deposito di relative relazioni di aggiornamento. − Si richiamano i documenti già depositati in via telematica dal n. 1 al n. 19. Con espressa riserva di deduzioni, produzioni, richiesta prove per interrogatorio formale e testi e riservata, altresì, ogni ulteriore richiesta istruttoria e modifica delle presenti conclusioni. Con il favore delle spese, compensi di giudizio, Spese Generali, CPA ai sensi di legge.”
Per parte resistente (come da memoria di replica del 3.11.2023)
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, contratto dai signori e Parte_1 CP_1
, a Torino, il 30/01/2010, (Atto n. 82, Parte I, Ufficio 1,) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di
[...]
provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
disponendo l'affidamento condiviso del figlio
ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di Per_1
ordinaria amministrazione;
che il minore, allo stato, mantenga la residenza e l'abitazione principale presso il padre, e che la madre, salvo diversi accordi, possa vederlo e tenerlo seco il figlio : un giorno, durante la settimana, il venerdì dall'uscita di scuola sino alle 21 o, previo gradimento del ragazzo, anche con pernotto e rientro presso l'abitazione paterna il sabato mattina nonché a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera quando la madre lo riaccompagnerà presso
l'abitazione paterna alle ore 21,00; vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni i giorni di Pasqua e Pasquetta;
ponti scolastici ed altre festività alternandosi con il padre;
durante le vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. L'assegno unico, in ragione dell'attuale stato di disoccupazione della signora che non le CP_1
consente di contribuire al mantenimento ordinario del figlio, sarà percepito per intero dal padre che ne farà richiesta. Le spese scolastiche, mediche ed extrascolastiche come da Protocollo d'intesa tra
Avvocati e Magistrati del Tribunale di Torino del 15/03/2016 saranno suddivise al 50% tra i genitori.”
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 CP_1
30/01/2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 82, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 12.07.2010. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
17.05.2013, omologata dal Tribunale di Torino in data 27.05.2013.
Con ricorso depositato il 07/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n.
55.
Chiedeva inoltre l'affidamento condiviso del minore, con collocazione prevalente presso di sé, di regolamentarsi il diritto di visita con la madre come da ricorso, nonché disporsi a carico della madre il versamento di un assegno di mantenimento per il minore nella misura di € 100,00, oltre al 50% delle spese extra.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di scioglimento del CP_1
matrimonio, ma chiedendo l'incremento degli incontri madre-figlio.
Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 27.06.2023, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento del minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre, revocava il contributo al mantenimento posto a carico del padre, disponendone il mantenimento diretto nei periodi di rispettiva spettanza, assegno unico al 100% al padre, nonché presa in carico del nucleo da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione dei documenti e l'espletamento di un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali di Torino, all'udienza del 25.02.2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
pagina 4 di 6 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge
6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento, sulle modalità di visita del genitore non collocatario, sul contributo al mantenimento del minore.
Deve essere confermato l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza anagrafica presso il padre, non essendo emerse, anche all'esito dell'indagine sociale svolta, ragioni di pregiudizio per lo stesso che consentano di derogare all'assetto dell'affidamento condiviso previsto dalla L. n. 54/06 e praticato dalle parti sin dall'ottobre 2022.
Devono, in particolare, essere confermati i provvedimenti assunti in via interinale dal Presidente, atteso che non risultano medio tempore mutate le condizioni dei coniugi – come già valutate in quella sede – né sono stati dalle parti dedotti e provati fatti nuovi sopravvenuti tali da giustificare una revisione di quelle statuizioni.
Sul punto, peraltro, le domande dei coniugi coincidono e pertanto non vi è contrasto da dirimere.
Spese di lite
In considerazione delle conclusioni, sostanzialmente conformi, si compensano le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1 [...]
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
pagina 5 di 6 Affida il figlio a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle Per_1
questioni di ordinaria amministrazione, disponendo che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
Dispone che la madre, salvo ogni diverso accordo con il padre, possa vedere e tenere con sè il figlio minore , secondo il seguente calendario: Per_1
- un giorno, durante la settimana, dall'uscita di scuola sino alle ore 21: 00;
- a fine settimana alternati dal venerdì sera, indicativamente dalle ore 19.30, sino alla domenica sera quando la madre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione paterna entro le ore 21:00;
- in occasione delle vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'1 gennaio;
- ad anni alterni i giorni di Pasqua e Pasquetta;
- ponti scolastici ed altre festività alternandosi con il padre;
- durante le vacanze scolastiche estive il figlio trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, nel periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, ovvero, in caso di mancato accordo, ad anni alterni dal 1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto oltre ad una settimana da trascorrere alternativamente a giugno o luglio.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé.
Dispone che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate di cui al Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Torino- siano poste a carico di ciascun genitore al 50%.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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