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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 6885/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a COSENZA (CS), il Parte_1 C.F._1 27/12/1986
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 CAMPOBASSO (CB), il 20/04/1986
entrambi con l'avv. GIUSEPPE COMELATO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 21/11/2025, e Parte_1 Parte_2
– premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio
[...] Per_ e di essere genitori di , nato il [...], riconosciuto da entrambi;
di avere interrotto recentemente la convivenza – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero – pur notiziato del procedimento – non è intervenuto, così manifestando l'assenza di un fattivo interesse a partecipare in giudizio.
*** *** ***
Ritiene il Collegio chele condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da Per_ quello condiviso, con collocamento di presso la madre;
- il regime delle viste del padre al figlio, rimesso ogni volta all'accordo tra le parti, sia giustificato dalla distanza geografica tra le rispettive abitazioni, l'una (del figlio) in provincia di Treviso, l'altra (del padre) in provincia di Campobasso;
- quanto al mantenimento, sia doveroso e congruo il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e Parte_1 [...]
per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_2 genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
Per_
“1) Il figlio di TO sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento del medesimo presso l'abitazione della madre in Preganziol
(TV), Piazza Gambino n. 12. Le parti concordano che la madre si occuperà di tenere i rapporti con scuola, pediatra, attività extrascolastiche del minore (attività sportive, catechismo, centri estivi, ecc.), e potrà assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione in ambito scolastico, sanitario, ludico e ricreativo, mentre le questioni diverse ed ulteriori verranno decise dalle parti di comune accordo, nell'interesse del figlio;
2) Il sig. avrà il diritto- dovere di vedere il figlio almeno una Parte_2 volta al mese, previa intesa con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché con gli impegni ricreativi e scolastici dello stesso minore, salvo diverso accordo. Il padre inoltre avrà il diritto- dovere di vedere il figlio durante le festività natalizie e pasquali e le ferie estive, secondo modalità e tempistiche che dovranno essere previamente concordate da parte dei genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative entrambi.
Le parti a tal fine concordano che le visite mensili e gli incontri padre-figlio durante le festività natalizie e pasquali dovranno avvenire presso l'attuale domicilio della ricorrente e del minore in località Preganziol (TV), Piazza Gambino
n. 12.
3) Il ricorrente provvederà a concorrere al mantenimento Parte_2 ordinario del figlio con l'importo mensile di Euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondersi alla ricorrente anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese. Entrambi i genitori inoltre concorreranno ciascuno per la quota del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio, secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Treviso per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio. L'assegno unico spetterà alla madre;
4) La sig.ra percepirà l'assegno unico ed universale per il figlio nella Pt_1 Per_ misura del 100% quale genitore collocatario del figlio ”; 1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 6885/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a COSENZA (CS), il Parte_1 C.F._1 27/12/1986
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 CAMPOBASSO (CB), il 20/04/1986
entrambi con l'avv. GIUSEPPE COMELATO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 21/11/2025, e Parte_1 Parte_2
– premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio
[...] Per_ e di essere genitori di , nato il [...], riconosciuto da entrambi;
di avere interrotto recentemente la convivenza – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento del figlio alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero – pur notiziato del procedimento – non è intervenuto, così manifestando l'assenza di un fattivo interesse a partecipare in giudizio.
*** *** ***
Ritiene il Collegio chele condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da Per_ quello condiviso, con collocamento di presso la madre;
- il regime delle viste del padre al figlio, rimesso ogni volta all'accordo tra le parti, sia giustificato dalla distanza geografica tra le rispettive abitazioni, l'una (del figlio) in provincia di Treviso, l'altra (del padre) in provincia di Campobasso;
- quanto al mantenimento, sia doveroso e congruo il contributo a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473bis.47 cpc. proposto da e Parte_1 [...]
per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_2 genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
Per_
“1) Il figlio di TO sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento del medesimo presso l'abitazione della madre in Preganziol
(TV), Piazza Gambino n. 12. Le parti concordano che la madre si occuperà di tenere i rapporti con scuola, pediatra, attività extrascolastiche del minore (attività sportive, catechismo, centri estivi, ecc.), e potrà assumere in autonomia le decisioni di ordinaria amministrazione in ambito scolastico, sanitario, ludico e ricreativo, mentre le questioni diverse ed ulteriori verranno decise dalle parti di comune accordo, nell'interesse del figlio;
2) Il sig. avrà il diritto- dovere di vedere il figlio almeno una Parte_2 volta al mese, previa intesa con la madre e compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori nonché con gli impegni ricreativi e scolastici dello stesso minore, salvo diverso accordo. Il padre inoltre avrà il diritto- dovere di vedere il figlio durante le festività natalizie e pasquali e le ferie estive, secondo modalità e tempistiche che dovranno essere previamente concordate da parte dei genitori, tenuto conto delle esigenze lavorative entrambi.
Le parti a tal fine concordano che le visite mensili e gli incontri padre-figlio durante le festività natalizie e pasquali dovranno avvenire presso l'attuale domicilio della ricorrente e del minore in località Preganziol (TV), Piazza Gambino
n. 12.
3) Il ricorrente provvederà a concorrere al mantenimento Parte_2 ordinario del figlio con l'importo mensile di Euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondersi alla ricorrente anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese. Entrambi i genitori inoltre concorreranno ciascuno per la quota del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio, secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Treviso per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio. L'assegno unico spetterà alla madre;
4) La sig.ra percepirà l'assegno unico ed universale per il figlio nella Pt_1 Per_ misura del 100% quale genitore collocatario del figlio ”; 1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi