TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/11/2025, n. 2270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2270 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5300/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TT NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5300/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIGA' Parte_1 C.F._1
GIACOMO
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AFFINITO Controparte_1 C.F._2
CARLO
RESISTENTE nonché
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, 1. revocare l'assegno di mantenimento percepito dalla Sig.ra e posto a carico del Sig. Controparte_1 Parte_1 in favore del figlio , in quanto non più dovuto, disponendo altresì la
[...] Controparte_2 ripetizione da parte della Sig.ra degli assegni mensili di mantenimento Controparte_1 indebitamente percepiti in favore del ricorrente dalla data ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
2. condannare inoltre i resistenti, in solido tra di Loro, alle spese ed al compenso del legale per l'attività prestata nel presente procedimento, con il rimborso delle spese generali in misura del 15%, ai sensi del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ex art. 13 sesto comma della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e del
Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
2 aprile 2014, oltre C.A. ed I.V.A. se dovuta”.
Per la resistente costituita: “La sig.ra aderisce alla domanda del ricorrente sig. Controparte_1
, chiedendo di confermare il provvedimento del 14 maggio 2025, revocando Parte_1
l'assegno di mantenimento a carico del padre, attesa l'età raggiunta dal figlio e l'attività lavorativa svolta. Si oppone alla domanda di ripetizione dell'assegno, in quanto trattasi di somme irripetibili, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11863 del 2004; n. 28987 del 2008; ordinanze n. 13609/2016 e n. 25166/2017; inoltre, le Sezioni Unite n. 32914/2022 hanno stabilito la ripetibilità delle somme destinate e versate all'ex coniuge, ma hanno escluso di estendere la disciplina della ripetibilità al mantenimento dei figli). Con il favore delle spese di lite, ovvero in subordine con compensazione delle stesse, attesa l'assenza di conflittualità tra le parti e la contumacia del figlio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 473 bis. 12-29 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha Parte_1 chiesto la modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza n. 954/1999, come modificata con decreto del Tribunale intestato del 14.4.2010, e, nello specifico, la revoca dell'assegno posto a mantenimento del figlio . Controparte_2
La signora , regolarmente costituitasi in giudizio, ha prestato il proprio assenso alla Controparte_1 revoca dell'assegno in favore del figlio, chiedendo invece il rigetto della domanda avente ad oggetto gli arretrati.
All'udienza di comparizione personale del 14.5.2025, le parti sono comparse insistendo nelle proprie domande. Il figlio delle parti , nonostante il perfezionamento della notifica, non si è Controparte_2 costituito ed è stato dichiarato contumace. Il Giudice delegato ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti revocando l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore di . Controparte_2 La causa è stata rinviata ex art. 473 bis.22 ult. comma c.p.c. e all'udienza del 3.11.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Ciò posto, l'ordinanza del 14.5.2025 dev'essere confermata con riguardo alla revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Sul punto si devono infatti richiamare i principi della funzione educativa del mantenimento e di auto responsabilità, così come ribaditi dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 17183/2020 secondo cui “Nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, questa Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi… Si nota, pertanto, già un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla "percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" - a volte in capo allo stesso genitore, come nel caso di specie - hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, giacchè si discorre, come sopra ricordato, di una "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076) … In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore…”.
Nella specie, si osserva che figlio oggi ha 34 anni ed inoltre, come dichiarato anche dalla CP_2 resistente, è stato assunto a tempo indeterminato presso “LA SPIAGGETTA DI BIGI AGIDE E C.
S.n.c.”, con sede in Velletri (cfr. anche l'ulteriore documentazione depositata dal ricorrente ai docc.
13 e ss., fra cui la rettifica della dichiarazione dei redditi inviata nell'aprile 2024 da Agenzia delle
Entrate con riguardo alle detrazioni dei familiari a carico). Quanto alla richiesta del ricorrente avente ad oggetto gli arretrati, la domanda è inammissibile nella presente sede atteso il divieto del c.d. simultaneus processus. In ogni caso, si rileva che la ripetibilità delle somme versate al figlio deve ritenersi esclusa, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, n.32676).
Considerata la natura del giudizio le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- a parziale modifica della sentenza n. 954/1999 del Tribunale di Velletri, come modificata con decreto del 14.4.2010, revoca l'assegno di mantenimento del figlio a carico del Controparte_2 ricorrente a partire dalla data della domanda;
Parte_1
- rigetta le restanti domande;
- spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TT NO IC AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TT NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5300/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIGA' Parte_1 C.F._1
GIACOMO
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AFFINITO Controparte_1 C.F._2
CARLO
RESISTENTE nonché
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, 1. revocare l'assegno di mantenimento percepito dalla Sig.ra e posto a carico del Sig. Controparte_1 Parte_1 in favore del figlio , in quanto non più dovuto, disponendo altresì la
[...] Controparte_2 ripetizione da parte della Sig.ra degli assegni mensili di mantenimento Controparte_1 indebitamente percepiti in favore del ricorrente dalla data ritenuta di giustizia, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
2. condannare inoltre i resistenti, in solido tra di Loro, alle spese ed al compenso del legale per l'attività prestata nel presente procedimento, con il rimborso delle spese generali in misura del 15%, ai sensi del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ex art. 13 sesto comma della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e del
Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
2 aprile 2014, oltre C.A. ed I.V.A. se dovuta”.
Per la resistente costituita: “La sig.ra aderisce alla domanda del ricorrente sig. Controparte_1
, chiedendo di confermare il provvedimento del 14 maggio 2025, revocando Parte_1
l'assegno di mantenimento a carico del padre, attesa l'età raggiunta dal figlio e l'attività lavorativa svolta. Si oppone alla domanda di ripetizione dell'assegno, in quanto trattasi di somme irripetibili, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11863 del 2004; n. 28987 del 2008; ordinanze n. 13609/2016 e n. 25166/2017; inoltre, le Sezioni Unite n. 32914/2022 hanno stabilito la ripetibilità delle somme destinate e versate all'ex coniuge, ma hanno escluso di estendere la disciplina della ripetibilità al mantenimento dei figli). Con il favore delle spese di lite, ovvero in subordine con compensazione delle stesse, attesa l'assenza di conflittualità tra le parti e la contumacia del figlio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 473 bis. 12-29 c.p.c. regolarmente depositato, il signor ha Parte_1 chiesto la modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza n. 954/1999, come modificata con decreto del Tribunale intestato del 14.4.2010, e, nello specifico, la revoca dell'assegno posto a mantenimento del figlio . Controparte_2
La signora , regolarmente costituitasi in giudizio, ha prestato il proprio assenso alla Controparte_1 revoca dell'assegno in favore del figlio, chiedendo invece il rigetto della domanda avente ad oggetto gli arretrati.
All'udienza di comparizione personale del 14.5.2025, le parti sono comparse insistendo nelle proprie domande. Il figlio delle parti , nonostante il perfezionamento della notifica, non si è Controparte_2 costituito ed è stato dichiarato contumace. Il Giudice delegato ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti revocando l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore di . Controparte_2 La causa è stata rinviata ex art. 473 bis.22 ult. comma c.p.c. e all'udienza del 3.11.2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Ciò posto, l'ordinanza del 14.5.2025 dev'essere confermata con riguardo alla revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre. Sul punto si devono infatti richiamare i principi della funzione educativa del mantenimento e di auto responsabilità, così come ribaditi dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 17183/2020 secondo cui “Nell'inventario delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, questa Corte ne ha individuate diverse. Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi… Si nota, pertanto, già un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità: se, un tempo, vi era il riferimento ad una raggiunta "capacità del figlio di provvedere a sè con appropriata collocazione in seno al corpo sociale" (Cass. 10 aprile 1985, n. 2372) ed alla "percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita" (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830), in seguito le mutate condizioni del mercato del lavoro e la non infrequente sopravvenuta mancanza di autonomia "di ritorno" - a volte in capo allo stesso genitore, come nel caso di specie - hanno ormai indotto a ritenere che l'avanzare dell'età abbia notevole rilievo, giacchè si discorre, come sopra ricordato, di una "funzione educativa del mantenimento" e del "tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076) … In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore…”.
Nella specie, si osserva che figlio oggi ha 34 anni ed inoltre, come dichiarato anche dalla CP_2 resistente, è stato assunto a tempo indeterminato presso “LA SPIAGGETTA DI BIGI AGIDE E C.
S.n.c.”, con sede in Velletri (cfr. anche l'ulteriore documentazione depositata dal ricorrente ai docc.
13 e ss., fra cui la rettifica della dichiarazione dei redditi inviata nell'aprile 2024 da Agenzia delle
Entrate con riguardo alle detrazioni dei familiari a carico). Quanto alla richiesta del ricorrente avente ad oggetto gli arretrati, la domanda è inammissibile nella presente sede atteso il divieto del c.d. simultaneus processus. In ogni caso, si rileva che la ripetibilità delle somme versate al figlio deve ritenersi esclusa, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cassazione civile sez. I, 24/11/2023, n.32676).
Considerata la natura del giudizio le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- a parziale modifica della sentenza n. 954/1999 del Tribunale di Velletri, come modificata con decreto del 14.4.2010, revoca l'assegno di mantenimento del figlio a carico del Controparte_2 ricorrente a partire dalla data della domanda;
Parte_1
- rigetta le restanti domande;
- spese di lite compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 5.11.2025.
Il giudice estensore Il presidente
TT NO IC AS