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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 20/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al NRG. 736/2020 vertente
TRA
(C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA) l'11.2.1962 e residente in [...]
Marinella (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Musso
- RICORRENTE -
E
C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede in Ferrandina (MT), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Salvia
- RESISTENTE -
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
I − Con ricorso depositato il 22 aprile 2020 Parte_1
ha allegato:
- di esser stato assunto alle dipendenze della società resistente a partire dal 25 ottobre 2006 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, con la mansione di impiegato tecnico;
1 - di esser stato licenziato il 30 gennaio 2007 e riassunto dalla medesima resistente il 1° febbraio 2007 con qualifica di operaio e mansione di , inquadrato nel 5° livello CCNL industria CP_2
metalmeccanica privata, addetto al montaggio di impianti (invero, dal doc. n. 1 di parte resistente emerge trattasi di dimissioni, ma tanto non appare rilevante ai fini del decisum);
- di esser stato destinato, successivamente, alla mansione specialistica di addetto all'Avviamento Impianti;
- di esser stato ricoverato in stato di coma, il 23 aprile 2009, presso il reparto di terapia intensiva, a seguito di un infortunio sul lavoro causato da un'elettrocuzione determinata da un quadro elettrico incautamente alimentato;
- di esser stato valutato idoneo, dopo un breve periodo riabilitativo, al rientro sul posto di lavoro dal medico preposto ma di esser CP_3
stato nuovamente posto in malattia a causa dei postumi dell'infortunio;
- di aver ricevuto, al rientro sul posto di lavoro, imposizione di ferie e di esser stato posto, successivamente, in cassa integrazione da febbraio 2010 a novembre 2010;
- di esser stato costretto a lavorare presso cantieri distanti centinaia di chilometri e di aver subìto, in data 26 aprile 2011, un secondo infortunio, rimanendo vittima di un incidente stradale nel percorso per raggiungere il posto di lavoro;
- di non aver ricevuto l'indennità di trasferta per n. 411 giornate, per un complessivo importo di € 10.275,00; il pagamento delle spese di viaggio e le competenze aggiuntive per un credito pari a € 3.364,76
(sub 16 del ricorso);
2 - di aver ricevuto dalla società una proposta transattiva per €
8.000,00, successivamente ritirata (doc. n. 4);
- di esser stato trasferito a Ferrandina in data 20 ottobre 2014 e di esser stato poi licenziato in data 4 dicembre 2014 per presunta assenza ingiustificata;
- di aver impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di
Civitavecchia ma di aver ricevuto decreto di rigetto in data 11 maggio
2016 per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di trasferimento (doc. n. 3 di parte resistente);
- di non aver ricevuto le spettanze dovute a titolo di TFR pari a €
9.392,36 e la 13° mensilità 2014 (doc. n. 7/a e 7/b);
- di non aver ricevuto i cedolini paga;
- di non aver ricevuto acconti di TFR nonostante ne risulti uno pari a
€ 7.399,25 dal cedolino paga di dicembre 2014 (doc. n. 7/c) da cui, peraltro, risulta esser stata illegittimamente detratta la somma di €
2.808,08 per ferie asseritamente godute in più dal lavoratore;
- di risultare creditore di: € 3.313,28 per differenze non corrisposte in relazione all'infortunio del 26 aprile 2011; € 1524,67 per differenze sulla Cassa Integrazione Guadagni nel periodo da gennaio ad ottobre 2010; € 205,59 per assegni familiari non erogati sulle buste paga di febbraio, marzo e aprile 2010.
Ciò dedotto ha formulato le seguenti conclusioni:
«- condannare la società resistente, in persona del legale rapp.te pro- tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, per i titoli in premessa, della complessiva somma di €. 18.829,55 (di cui €.
9.392,36 a titolo di T.F.R.), o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da liquidarsi, se del caso, ex art. 432
3 c.p.c., con rivalutazione ed interessi dal momento della maturazione dei diritti al saldo;
- condannare la resistente, in persona del legale rapp.te pro- tempore, al pagamento delle spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed oneri di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato antistatario».
In data 17 novembre 2020 si è costituita parte resistente chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, la compensazione dell'eventuale credito accertato con quello che la società vanta nei confronti del ricorrente in forza della condanna del Tribunale di
Civitavecchia al pagamento delle spese di € 5.090,40 (doc. n. 3 di parte resistente); in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A seguito dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25 luglio 2024, entrambe le parti depositavano note scritte.
II − Il ricorso è parzialmente fondato.
Non contestata e documentalmente provata la sussistenza e la durata del rapporto, con le mansioni e gli orari indicati in ricorso, va osservato che l'oggetto della causa attiene al riconoscimento di differenze retributive per tutti i titoli indicati in ricorso.
Quanto all'asserita mancata corresponsione del TFR (1° febbraio
2007 – 10 dicembre 2014) determinato in € 9.392,36 (v. doc. 7, 7/a,
7/b, 7/c di parte ricorrente) e non oggetto di contestazione nella sua quantificazione (p. 5 della memoria di costituzione), la società, fermo quanto di cui infra, eccepisce la prescrizione ordinaria quinquennale.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro è cessato in data 4 dicembre
2014 e le richieste di pagamento delle somme in ricorso sono state
4 avanzate già con pec del 22 marzo 2018 e del 26 marzo 2019 (doc.
h, 4 e 5 di parte ricorrente).
L'eccezione di prescrizione è, conseguentemente, infondata.
Nel merito, la società afferma di aver comunque già corrisposto gran parte del TFR (€ 7.399,25) operando una compensazione parziale, con trattenuta nella busta paga di dicembre 2014, tra detto debito e quello derivante dal mancato rimborso degli acconti corrisposti, nel periodo tra il 2009 e il 2011, a mezzo di n. 7 bonifici, per complessivi
€ 7.426,00, con causale «acconto su retribuzione» (v. doc. nn. 5 e
6 di parte resistente).
Parte resistente, in particolare, sostiene che gravi sul ricorrente dimostrare un diverso titolo di percezione delle somme corrisposte e imputate, ex art. 1193 c.c., a pagamento delle retribuzioni.
Sul piano strettamente probatorio, giova innanzitutto ricordare che, una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, spetta a parte resistente, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione, dovendo il creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, con mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte
(Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, stante l'imputazione delle somme ad «acconto su retribuzione», gli importi non avrebbero potuto essere, de plano, imputati al TFR, considerato che «in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del
5 pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace» (ex multis, Cass. 9 novembre 2012, n.
19527).
Rebus sic stantibus, la società − non avendo operato, nel corso del rapporto di lavoro, alcuna compensazione con le retribuzioni − ha ritenuto di compensare parzialmente, a mezzo di trattenuta in busta paga, il debito derivante dalla mancata corresponsione del TFR con quello derivante dalla mancata restituzione degli acconti percepiti dal ricorrente sino al mese di ottobre 2011.
D'altronde, la giurisprudenza ammette la possibilità di una
«compensazione impropria o atecnica» tra reciproci debiti originati da un unico, ancorché complesso, rapporto, così operando un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino a reciproca concorrenza (Cass. 14 settembre
2022, n. 27030).
Preliminarmente, si rileva che il lavoratore non ha contestato la percezione della predetta somma né la mancata restituzione della stessa nel corso del rapporto lavorativo, limitandosi ad eccepire una presunzione di già avvenuta detrazione dell'importo di €
7.026,02 nella busta paga di novembre 2011 (doc. b di parte ricorrente, p. 61). Invero, lungi dal costituire trattenuta delle somme ricevute, la somma di € 7.026,02, nella voce “statistiche”, corrisponde all'imponibile imposta del 10%.
In ogni caso, avuto riguardo alle buste paghe prodotte in atti (doc. b di parte ricorrente), si evincono le seguenti trattenute a titolo di
“acconti”: € 1.983,75 a dicembre 2009 (N.B. detta trattenuta, però, è superiore rispetto all'importo degli acconti ricevuti sino
6 a dicembre 2009); € 1.000,00 a marzo 2012; € 1.000, 00 a ottobre
2012; € 7.399,25 a dicembre 2014.
Ne discende che sono state detratte somme per un totale di € 11.383,
00 (a fronte di acconti per € 7.426,00), per una differenza, a titolo di acconti, in favore del lavoratore di € 3.957,00, cui aggiungere
l'intero TFR pari a € 9.392,36, per un credito totale di questi pari a
€ 13.349,36.
III – Con riguardo alla somma di € 2.808,08, detratta per ferie asseritamente godute in più rispetto a quelle maturate, è da osservarsi che non è vietato al datore di lavoro provvedere unilateralmente, e con congruo preavviso, alla collocazione in ferie dei lavoratori ogniqualvolta si manifestino preminenti esigenze dell'impresa, incompatibili con le indicazioni del lavoratore, nonostante la questione rimanga controversa per il godimento forzato di ferie maturande.
La collocazione unilaterale dei lavoratori in ferie che sia stata disposta in disaccordo con i lavoratori è considerata illegittima qualora l'interruzione dell'attività produttiva sia dovuta ad una violazione di norme inderogabili compiuta dal datore di lavoro
(Cass. 30 agosto 2000, n. 11403). In tal caso, il lavoratore può agire in giudizio per ottenere la dichiarazione d'illegittimità della condotta del datore di lavoro con condanna al pagamento del risarcimento del danno derivatone, provando, in aderenza al principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., l'assenza delle preminenti esigenze dell'impresa, la violazione di norme inderogabili posta in essere dalla società o il disaccordo del lavoratore.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente nulla ha provato in merito, limitandosi a chiedere l'accertamento dell'illegittimità della
7 detrazione dell'importo di € 2.808,08 presente nella busta paga di dicembre 2014.
Invero, risulta pacifica tra le parti la circostanza per la quale il ricorrente abbia comunque, effettivamente, goduto delle predette ferie (non essendovi contestazione sul punto e non emergendo nulla in atti che provi il contrario). Ne deriva, conseguentemente, e in assenza di impossibilità di accertare l'illegittimità dell'imposizione delle ferie, la legittimità della detrazione operata in busta paga.
IV – Parte ricorrente richiede anche il pagamento di ulteriori somme, quali:
1) € 1.585,37 a titolo di 13° mensilità dell'anno 2013;
1) € 3.313,28 per differenze non corrisposte in relazione all'infortunio del 26 aprile 2011;
2) € 1.524,67 per differenze sulla Cassa integrazione guadagni nel periodo da gennaio ad ottobre 2010;
3) € 205,59 per assegni familiari non erogati sulle buste paga di febbraio, marzo e aprile 2010.
Rispetto a tali pretese, il resistente ha eccepito il relativo pagamento e la prescrizione presuntiva ex artt. 2955 e 2956 c.c. nonché, in subordine, quella ordinaria ex art. 2948 c.c. Inoltre, con riferimento alle sole somme dovute a titolo di infortunio sul lavoro del 26 aprile
2011, di differenze sulla CIG e di assegni familiari non erogati, la società ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Con riguardo alla somma di € 3.313,28 spettante a titolo di indennità per assenze dovute all'infortunio del 26 aprile 2011, riconosciuto dall' per il periodo dal 30 aprile 2011 al 21 maggio 2011 (v. CP_3
doc. n. l di parte ricorrente), data in cui il lavoratore è passato in stato di malattia, l'eccepito difetto di legittimazione passiva è infondato.
8 In merito il CCNL Metalmeccanica – Aziende industriali 2008 (doc.
o di parte ricorrente, con efficacia sino al 31 dicembre 2012) al titolo
VI della sezione IV, stabilisce:
- art. 1: «le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato secondo quanto previsto dai soli commi 26 e 27 del successivo articolo 2 e ad esclusione di quanto previsto ai commi 28,
29 e 30, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale»;
- art. 2: «le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale», avendo diritto il lavoratore, per l'anzianità di servizio superiore ai tre anni e sino ai sei anni compiuti, all'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e a metà retribuzione globale per i successivi 6 mesi.
Alla luce di quanto riportato, il datore di lavoro, limitatamente alla quota integrativa posta a suo carico, è legittimato attivo in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. 17 febbraio 2017, n.
4274).
9 Diversamente, è fondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva in merito agli importi dovuti a titolo di assegni familiari non erogati e differenze sulla Cassa integrazione guadagni.
Nell'erogare predette prestazioni il datore di lavoro si limita ad anticipare il pagamento delle somme nei confronti dei lavoratori, per poi richiedere il rimborso all'ente previdenziale o procedere a mezzo di conguaglio con i contributi previdenziali dovuti.
In entrambi i casi, però, il datore di lavoro assume la posizione di mero adiectus solutionis causa, rimanendo l l'unico soggetto CP_4
obbligato all'erogazione. La qualità assegnata al datore di lavoro di mero soggetto pagatore non è idonea a superare il profilo della legittimazione passiva, che si radica in capo al soggetto titolare del rapporto previdenziale, unico legittimato, peraltro, al recupero della prestazione indebitamente erogata (ex multis, Cass. 1 febbraio 2022
n. 3076).
V – Con riguardo alle somme richieste per le quali non si rileva difetto di legittimazione passiva (€ 1.585,37 a titolo di 13° mensilità dell'anno 2013 ed € 3.313,28 per differenze non corrisposte in relazione all'infortunio del 26 aprile 2011) è possibile procedere alla disamina inerente alle eccezioni di prescrizione presuntiva ed estintiva.
Prioritariamente, si osserva che, in aderenza agli indirizzi giurisprudenziali più recenti, il dies a quo della prescrizione dei crediti di lavoro aventi natura retributiva coincide con il termine di cessazione del rapporto di lavoro, poiché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012
e del d.lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non
10 è assistito da un regime di stabilità che permette la decorrenza della prescrizione anche nel corso dello svolgimento del medesimo (Cass.
Sez. Lav., sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022; Cass. Sez. Lav., ordinanza n. 1989 del 23 gennaio 2023).
Ne deriva che «per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge (18 luglio 2007) il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948, n. 4 e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass.
Sez. Lav., sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022), non essendo più possibile distinguere tra rapporti con o senza stabilità.
Diversamente, i termini di prescrizione dei diritti non aventi natura retributiva decorrono già durante il rapporto di lavoro.
Tanto premesso, nella fattispecie concreta (tenuto conto della cessazione del rapporto di lavoro in data 4 dicembre 2014) si riscontrano, documentalmente, i seguenti atti interruttivi della prescrizione, distinguibili tra (a) atti intervenuti durante il rapporto di lavoro, limitatamente all'indennità per infortunio del 26 aprile 2011;
e (b) atti successivi alla cessazione del lavoro.
a) - Raccomandata del 15 giugno 2013 (doc. d);
- Raccomandata del 20 novembre 2013 (doc. g);
a) - 2017 (p. 2 doc. n. 6 e v. 2944 c.c.): sul punto si osserva, infatti, che pur non essendo riprodotta la nota del 2017, il cui contenuto è ricavabile solo per relationem, la presenza dell'atto interruttivo è ricavabile, in via indiretta, da quanto ammesso (e non contestato) dallo stesso debitore nella mail del 9 aprile 2019, ove si legge, testualmente: «non essendo nuovo il Sig. Parte_1
a richieste di tal genere nei ns. confronti, La invitiamo a prendere contezza della Nota del 07/04/2017 (ivi allegata) inviata dal ns.
11 Legale ai Legali della controparte». D'altronde, l'atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il debitore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (ex multis, Cass. 25 novembre 2015, n. 24054;
Cass. 14 giugno 2018, n. 15714; Cass. 10 marzo 2022, n. 7385).
- 22 marzo 2018 (doc. h parte ricorrente);
- 26 marzo 2019 (doc. n. 4 parte ricorrente).
E' esclusa dal novero dagli atti interruttivi della prescrizione la comunicazione del 30 aprile 2010 (doc. c), che si risolve in una mera richiesta scritta, priva della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio credito e di qualsiasi richiesta formale.
Le eccezioni di prescrizione presuntiva e ordinaria sono, comunque, entrambe da rigettare.
In particolare, si osserva, prioritariamente, che la prescrizione presuntiva opera non già sul piano sostanziale ma sul terreno della prova nel processo, atteso che «il debitore eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, [mentre] il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta» (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1435).
Con riguardo alla somma di € 1.585,37 a titolo di 13° mensilità dell'anno 2013, che risulterebbe dalla busta paga in atti (non firmata
12 né per ricevuta né per quietanza) ma il cui importo si ritiene mai corrisposto, la stessa non può ritenersi presuntivamente prescritta poiché la decorrenza, a far data dal 4 dicembre 2014, del termine triennale di prescrizione presuntiva (Cass. 11 luglio 2023, n. 19649)
è stata interrotta dall'atto del 2017 di cui meglio supra, che non permette di considerare decorso il termine di legge e non esonera, dunque, il debitore che afferma di aver estinto il debito dall'onere di provare il fatto estintivo.
Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla somma di
€ 3.313,28 richiesta a titolo di trattamento integrativo in relazione all'infortunio del 26 aprile 2011 e alla successiva malattia. Le indennità de quibus hanno, di fatto, natura retributiva, e non meramente indennitaria, tenuto conto che gli importi erogati dal datore di lavoro sono soggetti a contribuzione e si basano sulla particolare corrispettività che contraddistingue il rapporto di lavoro.
In ragione di ciò, il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, sottraendosi alla disciplina normativa prevista per le prestazioni corrisposte dagli enti previdenziali.
Anche a non voler ritenere valido atto interruttivo la nota del 2017,
l'eccezione di prescrizione presuntiva avanzata con riguardo alle dette somme si considera, in ogni caso, da rigettare, nonostante manchino la confessione del debitore o il deferimento del giuramento decisorio e nonostante i documenti prodotti dal ricorrente (doc. nn.
4 e 5) non costituiscano motivo di rigetto dell'eccezione ex art. 2959
c.c., poiché contenenti dichiarazioni rese da parte resistente fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto è stato azionato
(Cass. 18 novembre 2021, n. 35211).
13 Nella fattispecie concreta, infatti, parte resistente oppone, in subordine all'eccezione di prescrizione presuntiva, una richiesta di compensazione parziale di «un qualsiasi importo» tra quelli richiesti
(p. 7 della memoria) con il credito di € 5.090,40 che la stessa vanta nei confronti del ricorrente in forza di quanto stabilito nell'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia (doc. n. 3 di parte resistente).
L'eccezione di compensazione giudiziale dedotta in via subordinata determina, invero, il rigetto di quella di prescrizione presuntiva proposta in via principale in quanto costituisce implicita ammissione dell'attuale esistenza del debito (Cass. 31 gennaio 2019, n. 2970; conformi Cass. 21 maggio 2018 n. 12529;
Cass. 25 febbraio 1981, n. 1149.
Ancora, con particolare riferimento alle somme dovute per infortunio sul lavoro e per malattia, la contestazione della legittimazione passiva equivale ad ammissione di non estinzione del debito, eccependosi che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento.
«L'ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto dell'eccezione di prescrizione (presuntiva), può risultare anche per implicito, in particolare, dalla contestazione dell'esistenza del credito, o della legittimazione passiva, o anche dalla richiesta che si proceda alla compensazione giudiziale con il credito vantato a titolo risarcitorio» (Cass. 3 marzo 1994, n. 2124; Cass. 14 dicembre 2017, n. 30058; Cass. 14 ottobre 2019 n. 25838).
In merito al quantum, incontrastato l'importo della 13a mensilità del
2013 (doc. b di parte ricorrente, p. 85), parte resistente contesta «ogni avversa deduzione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio unitamente ai documenti allegati, con particolare riferimento alle
14 consulenze di parte, prive di qualsiasi riferimento probatorio nonché contabile».
Con riferimento all'indennità per infortunio e malattia, alla luce dei sopra richiamati artt. 1 e 2, titolo VI della sezione IV, CCNL
Metalmeccanica – Aziende industriali 2008 (doc. o di parte ricorrente), risultano confermati gli importi del CTP (doc. n. 2 di parte ricorrente):
a) indennità per infortunio sul lavoro: € 134,46 (retribuzione giornaliera media) x 40% (quota a carico del datore di lavoro) per 21 giorni (anziché 22 perché manca la busta paga di aprile 2011):
1.129,46;
a) indennità per malattia: € 64,23 (retribuzione giornaliera media) x 34 giorni (8 del mese di maggio 2011, ossia dal 24 al 31, e
26 del mese di giugno 2011): 2.183,82; il tutto per complessivi € 3.313,28.
VI – Parte resistente ha chiesto, in subordine, la compensazione, per quantità corrispondenti, del credito vantato, a qualsiasi titolo, dal lavoratore (accertato per complessivi € 18.248,01) con il debito, non contestato, che questi ha nei confronti della stessa, per € 5.090,40, a titolo di spese legali liquidate con l'ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia (doc. n. 3 di parte resistente), inerente alla contestazione di trasferimento e licenziamento afferente al rapporto giuridico intercorso tra le parti.
Invero, diversamente dalla compensazione propria, che, nell'elidere i rispettivi crediti fino al limite della loro reciproca concorrenza, presuppone l'autonomia dei rapporti giuridici da cui hanno origine i contrapposti debiti e crediti delle parti, nella compensazione c.d.
«impropria» i crediti nascono dal medesimo e unico rapporto
15 sinallagmatico e danno vita a un mero accertamento contabile di dare e avere (ossia una sorta di “sommatoria algebrica” tra correlate pretese costituenti mere poste contabili), con conseguente inapplicabilità delle norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni.
Nella fattispecie concreta, poiché il credito di cui si richiede la compensazione deriva dalla liquidazione delle spese relative al giudizio, si rende necessario comprendere se l'assenza del vincolo di sinallagmaticità tra le obbligazioni valga ad escludere l'operatività della compensazione impropria, con conseguente compensabilità dei crediti nella misura massima di un quinto (artt. 1246, comma 1, n. 3,
c.c. e 545 c.p.c.).
Prima facie, il credito vantato dalla società per mancato pagamento delle spese legali appare del tutto autonomo rispetto a quello insorgente dal rapporto di lavoro, che, al più, assurgerebbe a mera occasione del diritto ma non a vero e proprio titolo di pretesa.
Si reputa, tuttavia, che non osti alla sussistenza del requisito dell'unicità del rapporto la circostanza che le contrapposte ragioni di credito delle parti derivino da una relazione negoziale complessa, comprendente anche gli aspetti accessori, ovvero, pur avendo il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondate su titoli aventi diversa natura, l'una contrattuale e l'altra extracontrattuale
(Cass. 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass. 25 maggio 2016, n.
10750).
Ne deriva che, nel caso in esame, sussiste l'evidenziata unicità del rapporto obbligatorio, rappresentando la statuizione sulle spese legali un controcredito del datore di lavoro che condivide la natura
16 dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede (Trib. Cassino, 28 settembre 2023).
La compensazione impropria tra il credito vantato dal lavoratore di €
18.248,01 e quello vantato dalla società di € 5.090,40 comporta che residuano da pagare in favore del lavoratore complessivi € 13.157,61.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione parziale delle spese di lite.
Quanto al valore della causa la Corte di legittimità ha precisato, con indirizzo costante, che «ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del “disputatum”, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza, tenendo conto però che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, in base al criterio del
“decisum”, salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del “disputatum”, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (Cass., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014; Cass., ordinanza n. 8449 del 24 marzo 2023).
A tale indirizzo si conforma l'art. 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 che precisa: “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di
17 danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella determinazione del compenso si tiene conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M.
13 agosto 2022, n. 147, in particolare della natura e del valore della causa compreso nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 euro, dei parametri ridotti al minimo di cui alla tabella n. 3 (Cause di lavoro) allegata al predetto d.m., dell'assenza di particolare attività istruttoria nonché della concreta attività difensionale, per cui si ha il seguente compenso: 911,00 euro per la fase di studio della controversia,
388,00 euro per la fase introduttiva del giudizio e 809,00 euro per la fase decisionale per un totale di 2.109,00 euro, oltre spese generali
15%, nonché Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino
Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso, come da parte motiva, e per l'effetto compensa, per quantità corrispondenti, i due contrapposti debiti di cui al titolo VI e condanna la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in
[...]
favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la residua somma di € 13.157,61, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT ed interessi al tasso legale, nei limiti di legge, dalle singole scadenze delle componenti del credito fino all'effettivo pagamento;
2. dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di giudizio in misura della metà e condanna altresì parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, da distrarre al difensore ex art. 93 c.p.c.,
18 del residuo delle spese del giudizio, che liquida in € 1.054,50 per onorario, oltre Cassa ed IVA (se dovuti) come per legge nonché spese generali 15%.
Matera, lì 20 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Sabino Digregorio
Si dà atto che tale provvedimento è stato redatto con la partecipazione della dott.ssa Tiziana Perillo, addetta per l'Ufficio per il Processo.
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott.
Sabino Digregorio, all'esito del procedimento cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al NRG. 736/2020 vertente
TRA
(C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA) l'11.2.1962 e residente in [...]
Marinella (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Musso
- RICORRENTE -
E
C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore con sede in Ferrandina (MT), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Salvia
- RESISTENTE -
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
I − Con ricorso depositato il 22 aprile 2020 Parte_1
ha allegato:
- di esser stato assunto alle dipendenze della società resistente a partire dal 25 ottobre 2006 con contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, con la mansione di impiegato tecnico;
1 - di esser stato licenziato il 30 gennaio 2007 e riassunto dalla medesima resistente il 1° febbraio 2007 con qualifica di operaio e mansione di , inquadrato nel 5° livello CCNL industria CP_2
metalmeccanica privata, addetto al montaggio di impianti (invero, dal doc. n. 1 di parte resistente emerge trattasi di dimissioni, ma tanto non appare rilevante ai fini del decisum);
- di esser stato destinato, successivamente, alla mansione specialistica di addetto all'Avviamento Impianti;
- di esser stato ricoverato in stato di coma, il 23 aprile 2009, presso il reparto di terapia intensiva, a seguito di un infortunio sul lavoro causato da un'elettrocuzione determinata da un quadro elettrico incautamente alimentato;
- di esser stato valutato idoneo, dopo un breve periodo riabilitativo, al rientro sul posto di lavoro dal medico preposto ma di esser CP_3
stato nuovamente posto in malattia a causa dei postumi dell'infortunio;
- di aver ricevuto, al rientro sul posto di lavoro, imposizione di ferie e di esser stato posto, successivamente, in cassa integrazione da febbraio 2010 a novembre 2010;
- di esser stato costretto a lavorare presso cantieri distanti centinaia di chilometri e di aver subìto, in data 26 aprile 2011, un secondo infortunio, rimanendo vittima di un incidente stradale nel percorso per raggiungere il posto di lavoro;
- di non aver ricevuto l'indennità di trasferta per n. 411 giornate, per un complessivo importo di € 10.275,00; il pagamento delle spese di viaggio e le competenze aggiuntive per un credito pari a € 3.364,76
(sub 16 del ricorso);
2 - di aver ricevuto dalla società una proposta transattiva per €
8.000,00, successivamente ritirata (doc. n. 4);
- di esser stato trasferito a Ferrandina in data 20 ottobre 2014 e di esser stato poi licenziato in data 4 dicembre 2014 per presunta assenza ingiustificata;
- di aver impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale di
Civitavecchia ma di aver ricevuto decreto di rigetto in data 11 maggio
2016 per mancata tempestiva impugnazione del provvedimento di trasferimento (doc. n. 3 di parte resistente);
- di non aver ricevuto le spettanze dovute a titolo di TFR pari a €
9.392,36 e la 13° mensilità 2014 (doc. n. 7/a e 7/b);
- di non aver ricevuto i cedolini paga;
- di non aver ricevuto acconti di TFR nonostante ne risulti uno pari a
€ 7.399,25 dal cedolino paga di dicembre 2014 (doc. n. 7/c) da cui, peraltro, risulta esser stata illegittimamente detratta la somma di €
2.808,08 per ferie asseritamente godute in più dal lavoratore;
- di risultare creditore di: € 3.313,28 per differenze non corrisposte in relazione all'infortunio del 26 aprile 2011; € 1524,67 per differenze sulla Cassa Integrazione Guadagni nel periodo da gennaio ad ottobre 2010; € 205,59 per assegni familiari non erogati sulle buste paga di febbraio, marzo e aprile 2010.
Ciò dedotto ha formulato le seguenti conclusioni:
«- condannare la società resistente, in persona del legale rapp.te pro- tempore, al pagamento, a favore del ricorrente, per i titoli in premessa, della complessiva somma di €. 18.829,55 (di cui €.
9.392,36 a titolo di T.F.R.), o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, da liquidarsi, se del caso, ex art. 432
3 c.p.c., con rivalutazione ed interessi dal momento della maturazione dei diritti al saldo;
- condannare la resistente, in persona del legale rapp.te pro- tempore, al pagamento delle spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed oneri di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto avvocato antistatario».
In data 17 novembre 2020 si è costituita parte resistente chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, la compensazione dell'eventuale credito accertato con quello che la società vanta nei confronti del ricorrente in forza della condanna del Tribunale di
Civitavecchia al pagamento delle spese di € 5.090,40 (doc. n. 3 di parte resistente); in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A seguito dell'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 25 luglio 2024, entrambe le parti depositavano note scritte.
II − Il ricorso è parzialmente fondato.
Non contestata e documentalmente provata la sussistenza e la durata del rapporto, con le mansioni e gli orari indicati in ricorso, va osservato che l'oggetto della causa attiene al riconoscimento di differenze retributive per tutti i titoli indicati in ricorso.
Quanto all'asserita mancata corresponsione del TFR (1° febbraio
2007 – 10 dicembre 2014) determinato in € 9.392,36 (v. doc. 7, 7/a,
7/b, 7/c di parte ricorrente) e non oggetto di contestazione nella sua quantificazione (p. 5 della memoria di costituzione), la società, fermo quanto di cui infra, eccepisce la prescrizione ordinaria quinquennale.
Nel caso di specie, il rapporto di lavoro è cessato in data 4 dicembre
2014 e le richieste di pagamento delle somme in ricorso sono state
4 avanzate già con pec del 22 marzo 2018 e del 26 marzo 2019 (doc.
h, 4 e 5 di parte ricorrente).
L'eccezione di prescrizione è, conseguentemente, infondata.
Nel merito, la società afferma di aver comunque già corrisposto gran parte del TFR (€ 7.399,25) operando una compensazione parziale, con trattenuta nella busta paga di dicembre 2014, tra detto debito e quello derivante dal mancato rimborso degli acconti corrisposti, nel periodo tra il 2009 e il 2011, a mezzo di n. 7 bonifici, per complessivi
€ 7.426,00, con causale «acconto su retribuzione» (v. doc. nn. 5 e
6 di parte resistente).
Parte resistente, in particolare, sostiene che gravi sul ricorrente dimostrare un diverso titolo di percezione delle somme corrisposte e imputate, ex art. 1193 c.c., a pagamento delle retribuzioni.
Sul piano strettamente probatorio, giova innanzitutto ricordare che, una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, spetta a parte resistente, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione, dovendo il creditore soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, con mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte
(Cass., Sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, stante l'imputazione delle somme ad «acconto su retribuzione», gli importi non avrebbero potuto essere, de plano, imputati al TFR, considerato che «in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il pagamento va esercitata e si consuma all'atto del
5 pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace» (ex multis, Cass. 9 novembre 2012, n.
19527).
Rebus sic stantibus, la società − non avendo operato, nel corso del rapporto di lavoro, alcuna compensazione con le retribuzioni − ha ritenuto di compensare parzialmente, a mezzo di trattenuta in busta paga, il debito derivante dalla mancata corresponsione del TFR con quello derivante dalla mancata restituzione degli acconti percepiti dal ricorrente sino al mese di ottobre 2011.
D'altronde, la giurisprudenza ammette la possibilità di una
«compensazione impropria o atecnica» tra reciproci debiti originati da un unico, ancorché complesso, rapporto, così operando un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino a reciproca concorrenza (Cass. 14 settembre
2022, n. 27030).
Preliminarmente, si rileva che il lavoratore non ha contestato la percezione della predetta somma né la mancata restituzione della stessa nel corso del rapporto lavorativo, limitandosi ad eccepire una presunzione di già avvenuta detrazione dell'importo di €
7.026,02 nella busta paga di novembre 2011 (doc. b di parte ricorrente, p. 61). Invero, lungi dal costituire trattenuta delle somme ricevute, la somma di € 7.026,02, nella voce “statistiche”, corrisponde all'imponibile imposta del 10%.
In ogni caso, avuto riguardo alle buste paghe prodotte in atti (doc. b di parte ricorrente), si evincono le seguenti trattenute a titolo di
“acconti”: € 1.983,75 a dicembre 2009 (N.B. detta trattenuta, però, è superiore rispetto all'importo degli acconti ricevuti sino
6 a dicembre 2009); € 1.000,00 a marzo 2012; € 1.000, 00 a ottobre
2012; € 7.399,25 a dicembre 2014.
Ne discende che sono state detratte somme per un totale di € 11.383,
00 (a fronte di acconti per € 7.426,00), per una differenza, a titolo di acconti, in favore del lavoratore di € 3.957,00, cui aggiungere
l'intero TFR pari a € 9.392,36, per un credito totale di questi pari a
€ 13.349,36.
III – Con riguardo alla somma di € 2.808,08, detratta per ferie asseritamente godute in più rispetto a quelle maturate, è da osservarsi che non è vietato al datore di lavoro provvedere unilateralmente, e con congruo preavviso, alla collocazione in ferie dei lavoratori ogniqualvolta si manifestino preminenti esigenze dell'impresa, incompatibili con le indicazioni del lavoratore, nonostante la questione rimanga controversa per il godimento forzato di ferie maturande.
La collocazione unilaterale dei lavoratori in ferie che sia stata disposta in disaccordo con i lavoratori è considerata illegittima qualora l'interruzione dell'attività produttiva sia dovuta ad una violazione di norme inderogabili compiuta dal datore di lavoro
(Cass. 30 agosto 2000, n. 11403). In tal caso, il lavoratore può agire in giudizio per ottenere la dichiarazione d'illegittimità della condotta del datore di lavoro con condanna al pagamento del risarcimento del danno derivatone, provando, in aderenza al principio di carattere generale di cui all'art. 2697 c.c., l'assenza delle preminenti esigenze dell'impresa, la violazione di norme inderogabili posta in essere dalla società o il disaccordo del lavoratore.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente nulla ha provato in merito, limitandosi a chiedere l'accertamento dell'illegittimità della
7 detrazione dell'importo di € 2.808,08 presente nella busta paga di dicembre 2014.
Invero, risulta pacifica tra le parti la circostanza per la quale il ricorrente abbia comunque, effettivamente, goduto delle predette ferie (non essendovi contestazione sul punto e non emergendo nulla in atti che provi il contrario). Ne deriva, conseguentemente, e in assenza di impossibilità di accertare l'illegittimità dell'imposizione delle ferie, la legittimità della detrazione operata in busta paga.
IV – Parte ricorrente richiede anche il pagamento di ulteriori somme, quali:
1) € 1.585,37 a titolo di 13° mensilità dell'anno 2013;
1) € 3.313,28 per differenze non corrisposte in relazione all'infortunio del 26 aprile 2011;
2) € 1.524,67 per differenze sulla Cassa integrazione guadagni nel periodo da gennaio ad ottobre 2010;
3) € 205,59 per assegni familiari non erogati sulle buste paga di febbraio, marzo e aprile 2010.
Rispetto a tali pretese, il resistente ha eccepito il relativo pagamento e la prescrizione presuntiva ex artt. 2955 e 2956 c.c. nonché, in subordine, quella ordinaria ex art. 2948 c.c. Inoltre, con riferimento alle sole somme dovute a titolo di infortunio sul lavoro del 26 aprile
2011, di differenze sulla CIG e di assegni familiari non erogati, la società ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Con riguardo alla somma di € 3.313,28 spettante a titolo di indennità per assenze dovute all'infortunio del 26 aprile 2011, riconosciuto dall' per il periodo dal 30 aprile 2011 al 21 maggio 2011 (v. CP_3
doc. n. l di parte ricorrente), data in cui il lavoratore è passato in stato di malattia, l'eccepito difetto di legittimazione passiva è infondato.
8 In merito il CCNL Metalmeccanica – Aziende industriali 2008 (doc.
o di parte ricorrente, con efficacia sino al 31 dicembre 2012) al titolo
VI della sezione IV, stabilisce:
- art. 1: «le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato secondo quanto previsto dai soli commi 26 e 27 del successivo articolo 2 e ad esclusione di quanto previsto ai commi 28,
29 e 30, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale»;
- art. 2: «le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del periodo di trattamento contrattuale», avendo diritto il lavoratore, per l'anzianità di servizio superiore ai tre anni e sino ai sei anni compiuti, all'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e a metà retribuzione globale per i successivi 6 mesi.
Alla luce di quanto riportato, il datore di lavoro, limitatamente alla quota integrativa posta a suo carico, è legittimato attivo in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. 17 febbraio 2017, n.
4274).
9 Diversamente, è fondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva in merito agli importi dovuti a titolo di assegni familiari non erogati e differenze sulla Cassa integrazione guadagni.
Nell'erogare predette prestazioni il datore di lavoro si limita ad anticipare il pagamento delle somme nei confronti dei lavoratori, per poi richiedere il rimborso all'ente previdenziale o procedere a mezzo di conguaglio con i contributi previdenziali dovuti.
In entrambi i casi, però, il datore di lavoro assume la posizione di mero adiectus solutionis causa, rimanendo l l'unico soggetto CP_4
obbligato all'erogazione. La qualità assegnata al datore di lavoro di mero soggetto pagatore non è idonea a superare il profilo della legittimazione passiva, che si radica in capo al soggetto titolare del rapporto previdenziale, unico legittimato, peraltro, al recupero della prestazione indebitamente erogata (ex multis, Cass. 1 febbraio 2022
n. 3076).
V – Con riguardo alle somme richieste per le quali non si rileva difetto di legittimazione passiva (€ 1.585,37 a titolo di 13° mensilità dell'anno 2013 ed € 3.313,28 per differenze non corrisposte in relazione all'infortunio del 26 aprile 2011) è possibile procedere alla disamina inerente alle eccezioni di prescrizione presuntiva ed estintiva.
Prioritariamente, si osserva che, in aderenza agli indirizzi giurisprudenziali più recenti, il dies a quo della prescrizione dei crediti di lavoro aventi natura retributiva coincide con il termine di cessazione del rapporto di lavoro, poiché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della l. 92/2012
e del d.lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non
10 è assistito da un regime di stabilità che permette la decorrenza della prescrizione anche nel corso dello svolgimento del medesimo (Cass.
Sez. Lav., sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022; Cass. Sez. Lav., ordinanza n. 1989 del 23 gennaio 2023).
Ne deriva che «per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge (18 luglio 2007) il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948, n. 4 e 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass.
Sez. Lav., sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022), non essendo più possibile distinguere tra rapporti con o senza stabilità.
Diversamente, i termini di prescrizione dei diritti non aventi natura retributiva decorrono già durante il rapporto di lavoro.
Tanto premesso, nella fattispecie concreta (tenuto conto della cessazione del rapporto di lavoro in data 4 dicembre 2014) si riscontrano, documentalmente, i seguenti atti interruttivi della prescrizione, distinguibili tra (a) atti intervenuti durante il rapporto di lavoro, limitatamente all'indennità per infortunio del 26 aprile 2011;
e (b) atti successivi alla cessazione del lavoro.
a) - Raccomandata del 15 giugno 2013 (doc. d);
- Raccomandata del 20 novembre 2013 (doc. g);
a) - 2017 (p. 2 doc. n. 6 e v. 2944 c.c.): sul punto si osserva, infatti, che pur non essendo riprodotta la nota del 2017, il cui contenuto è ricavabile solo per relationem, la presenza dell'atto interruttivo è ricavabile, in via indiretta, da quanto ammesso (e non contestato) dallo stesso debitore nella mail del 9 aprile 2019, ove si legge, testualmente: «non essendo nuovo il Sig. Parte_1
a richieste di tal genere nei ns. confronti, La invitiamo a prendere contezza della Nota del 07/04/2017 (ivi allegata) inviata dal ns.
11 Legale ai Legali della controparte». D'altronde, l'atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il debitore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto (ex multis, Cass. 25 novembre 2015, n. 24054;
Cass. 14 giugno 2018, n. 15714; Cass. 10 marzo 2022, n. 7385).
- 22 marzo 2018 (doc. h parte ricorrente);
- 26 marzo 2019 (doc. n. 4 parte ricorrente).
E' esclusa dal novero dagli atti interruttivi della prescrizione la comunicazione del 30 aprile 2010 (doc. c), che si risolve in una mera richiesta scritta, priva della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio credito e di qualsiasi richiesta formale.
Le eccezioni di prescrizione presuntiva e ordinaria sono, comunque, entrambe da rigettare.
In particolare, si osserva, prioritariamente, che la prescrizione presuntiva opera non già sul piano sostanziale ma sul terreno della prova nel processo, atteso che «il debitore eccipiente, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, [mentre] il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito, e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l'obbligazione non è stata estinta» (Cass. 25 gennaio 2021, n. 1435).
Con riguardo alla somma di € 1.585,37 a titolo di 13° mensilità dell'anno 2013, che risulterebbe dalla busta paga in atti (non firmata
12 né per ricevuta né per quietanza) ma il cui importo si ritiene mai corrisposto, la stessa non può ritenersi presuntivamente prescritta poiché la decorrenza, a far data dal 4 dicembre 2014, del termine triennale di prescrizione presuntiva (Cass. 11 luglio 2023, n. 19649)
è stata interrotta dall'atto del 2017 di cui meglio supra, che non permette di considerare decorso il termine di legge e non esonera, dunque, il debitore che afferma di aver estinto il debito dall'onere di provare il fatto estintivo.
Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla somma di
€ 3.313,28 richiesta a titolo di trattamento integrativo in relazione all'infortunio del 26 aprile 2011 e alla successiva malattia. Le indennità de quibus hanno, di fatto, natura retributiva, e non meramente indennitaria, tenuto conto che gli importi erogati dal datore di lavoro sono soggetti a contribuzione e si basano sulla particolare corrispettività che contraddistingue il rapporto di lavoro.
In ragione di ciò, il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, sottraendosi alla disciplina normativa prevista per le prestazioni corrisposte dagli enti previdenziali.
Anche a non voler ritenere valido atto interruttivo la nota del 2017,
l'eccezione di prescrizione presuntiva avanzata con riguardo alle dette somme si considera, in ogni caso, da rigettare, nonostante manchino la confessione del debitore o il deferimento del giuramento decisorio e nonostante i documenti prodotti dal ricorrente (doc. nn.
4 e 5) non costituiscano motivo di rigetto dell'eccezione ex art. 2959
c.c., poiché contenenti dichiarazioni rese da parte resistente fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto è stato azionato
(Cass. 18 novembre 2021, n. 35211).
13 Nella fattispecie concreta, infatti, parte resistente oppone, in subordine all'eccezione di prescrizione presuntiva, una richiesta di compensazione parziale di «un qualsiasi importo» tra quelli richiesti
(p. 7 della memoria) con il credito di € 5.090,40 che la stessa vanta nei confronti del ricorrente in forza di quanto stabilito nell'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia (doc. n. 3 di parte resistente).
L'eccezione di compensazione giudiziale dedotta in via subordinata determina, invero, il rigetto di quella di prescrizione presuntiva proposta in via principale in quanto costituisce implicita ammissione dell'attuale esistenza del debito (Cass. 31 gennaio 2019, n. 2970; conformi Cass. 21 maggio 2018 n. 12529;
Cass. 25 febbraio 1981, n. 1149.
Ancora, con particolare riferimento alle somme dovute per infortunio sul lavoro e per malattia, la contestazione della legittimazione passiva equivale ad ammissione di non estinzione del debito, eccependosi che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento.
«L'ammissione di non aver estinto il debito, da cui deriva il rigetto dell'eccezione di prescrizione (presuntiva), può risultare anche per implicito, in particolare, dalla contestazione dell'esistenza del credito, o della legittimazione passiva, o anche dalla richiesta che si proceda alla compensazione giudiziale con il credito vantato a titolo risarcitorio» (Cass. 3 marzo 1994, n. 2124; Cass. 14 dicembre 2017, n. 30058; Cass. 14 ottobre 2019 n. 25838).
In merito al quantum, incontrastato l'importo della 13a mensilità del
2013 (doc. b di parte ricorrente, p. 85), parte resistente contesta «ogni avversa deduzione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio unitamente ai documenti allegati, con particolare riferimento alle
14 consulenze di parte, prive di qualsiasi riferimento probatorio nonché contabile».
Con riferimento all'indennità per infortunio e malattia, alla luce dei sopra richiamati artt. 1 e 2, titolo VI della sezione IV, CCNL
Metalmeccanica – Aziende industriali 2008 (doc. o di parte ricorrente), risultano confermati gli importi del CTP (doc. n. 2 di parte ricorrente):
a) indennità per infortunio sul lavoro: € 134,46 (retribuzione giornaliera media) x 40% (quota a carico del datore di lavoro) per 21 giorni (anziché 22 perché manca la busta paga di aprile 2011):
1.129,46;
a) indennità per malattia: € 64,23 (retribuzione giornaliera media) x 34 giorni (8 del mese di maggio 2011, ossia dal 24 al 31, e
26 del mese di giugno 2011): 2.183,82; il tutto per complessivi € 3.313,28.
VI – Parte resistente ha chiesto, in subordine, la compensazione, per quantità corrispondenti, del credito vantato, a qualsiasi titolo, dal lavoratore (accertato per complessivi € 18.248,01) con il debito, non contestato, che questi ha nei confronti della stessa, per € 5.090,40, a titolo di spese legali liquidate con l'ordinanza emessa dal Tribunale di Civitavecchia (doc. n. 3 di parte resistente), inerente alla contestazione di trasferimento e licenziamento afferente al rapporto giuridico intercorso tra le parti.
Invero, diversamente dalla compensazione propria, che, nell'elidere i rispettivi crediti fino al limite della loro reciproca concorrenza, presuppone l'autonomia dei rapporti giuridici da cui hanno origine i contrapposti debiti e crediti delle parti, nella compensazione c.d.
«impropria» i crediti nascono dal medesimo e unico rapporto
15 sinallagmatico e danno vita a un mero accertamento contabile di dare e avere (ossia una sorta di “sommatoria algebrica” tra correlate pretese costituenti mere poste contabili), con conseguente inapplicabilità delle norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni.
Nella fattispecie concreta, poiché il credito di cui si richiede la compensazione deriva dalla liquidazione delle spese relative al giudizio, si rende necessario comprendere se l'assenza del vincolo di sinallagmaticità tra le obbligazioni valga ad escludere l'operatività della compensazione impropria, con conseguente compensabilità dei crediti nella misura massima di un quinto (artt. 1246, comma 1, n. 3,
c.c. e 545 c.p.c.).
Prima facie, il credito vantato dalla società per mancato pagamento delle spese legali appare del tutto autonomo rispetto a quello insorgente dal rapporto di lavoro, che, al più, assurgerebbe a mera occasione del diritto ma non a vero e proprio titolo di pretesa.
Si reputa, tuttavia, che non osti alla sussistenza del requisito dell'unicità del rapporto la circostanza che le contrapposte ragioni di credito delle parti derivino da una relazione negoziale complessa, comprendente anche gli aspetti accessori, ovvero, pur avendo il loro comune presupposto nel medesimo rapporto, siano fondate su titoli aventi diversa natura, l'una contrattuale e l'altra extracontrattuale
(Cass. 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass. 25 maggio 2016, n.
10750).
Ne deriva che, nel caso in esame, sussiste l'evidenziata unicità del rapporto obbligatorio, rappresentando la statuizione sulle spese legali un controcredito del datore di lavoro che condivide la natura
16 dell'eventuale credito fatto valere in giudizio, cui semplicemente accede (Trib. Cassino, 28 settembre 2023).
La compensazione impropria tra il credito vantato dal lavoratore di €
18.248,01 e quello vantato dalla società di € 5.090,40 comporta che residuano da pagare in favore del lavoratore complessivi € 13.157,61.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione parziale delle spese di lite.
Quanto al valore della causa la Corte di legittimità ha precisato, con indirizzo costante, che «ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del “disputatum”, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza, tenendo conto però che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione, in base al criterio del
“decisum”, salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del “disputatum”, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (Cass., Sez. Un., 11 settembre 2007, n. 19014; Cass., ordinanza n. 8449 del 24 marzo 2023).
A tale indirizzo si conforma l'art. 5 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 che precisa: “Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di
17 danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”.
Nella determinazione del compenso si tiene conto dei criteri di cui all'art. 4 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M.
13 agosto 2022, n. 147, in particolare della natura e del valore della causa compreso nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00 euro, dei parametri ridotti al minimo di cui alla tabella n. 3 (Cause di lavoro) allegata al predetto d.m., dell'assenza di particolare attività istruttoria nonché della concreta attività difensionale, per cui si ha il seguente compenso: 911,00 euro per la fase di studio della controversia,
388,00 euro per la fase introduttiva del giudizio e 809,00 euro per la fase decisionale per un totale di 2.109,00 euro, oltre spese generali
15%, nonché Cassa ed IVA (se dovuta) come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino
Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso, come da parte motiva, e per l'effetto compensa, per quantità corrispondenti, i due contrapposti debiti di cui al titolo VI e condanna la società CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in
[...]
favore del ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la residua somma di € 13.157,61, oltre rivalutazione monetaria secondo indici
ISTAT ed interessi al tasso legale, nei limiti di legge, dalle singole scadenze delle componenti del credito fino all'effettivo pagamento;
2. dichiara parzialmente compensate tra le parti le spese di giudizio in misura della metà e condanna altresì parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, da distrarre al difensore ex art. 93 c.p.c.,
18 del residuo delle spese del giudizio, che liquida in € 1.054,50 per onorario, oltre Cassa ed IVA (se dovuti) come per legge nonché spese generali 15%.
Matera, lì 20 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Sabino Digregorio
Si dà atto che tale provvedimento è stato redatto con la partecipazione della dott.ssa Tiziana Perillo, addetta per l'Ufficio per il Processo.
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