Sentenza 27 maggio 2011
Massime • 1
Non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta di colui che, fermato per un controllo dalla Polizia alla guida della propria autovettura, dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2011, n. 39610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39610 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 27/05/2011
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 811
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 43063/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA GE N. IL 27/04/1961;
avverso la sentenza n. 513/2010 TR1B.SEZ.DIST. di OSTIA, del 29/09/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. G. Salvi: annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione LL EL avverso la sentenza del Tribunale di Roma- sez. dist. di Ostia - in data 29 settembre 2010 con la quale gli è stata applicata la pena concordata ex art.444 c.p.p. in relazione al reato ex art. 483 c.p..
Oggetto di contestazione ai sensi della norma citata era stata la condotta consistita nell'avere, il ricorrente, dichiarato falsamente ad un agente della polizia municipale - che redigeva il relativo verbale, sottoscritto anche dal dichiarante - di essere in possesso della patente di guida e del certificato assicurativo relativo alla vettura Nissan Micra che deteneva, fatto commesso nel giugno 2006. Deduce:
la violazione dell'art. 129 c.p.p. e il vizio di motivazione. La condotta descritta non costituiva infatti reato come già riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5^ n. 21402 del 28 maggio 2008). PG presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha effettivamente enunciato il principio evocato dal ricorrente e cioè quello secondo cui non integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che - fermato dalla Polizia alla guida della propria auto - dichiari falsamente di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, non sussistendo, in tal caso, l'obbligo del privato di dire la verità, posto che il verbale della polizia, contenente le dichiarazioni del privato, non è destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati ed il reato in questione è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale sia trasfusa la dichiarazione del privato, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (Sez. 5, Sentenza n. 21402 del 05/02/2008 Ud. (dep. 28/05/2008) Rv. 240080). La decisione è del tutto condivisibile perché in linea con il testo letterale dell'art. 483 c.p. e con i principi espressi in materia dalle Sezioni unite.
Basterà qui ricordare la sentenza Lucarotti del 1999 che ha per prima sottolineato come il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) sussista solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (v. Sez. U, Sentenza n. 6 del 17/02/1999 Ud. (dep. 31/03/1999) Rv. 212782; Conforme Sez. U, Sentenza n. 28 del 15/12/1999 Ud. (dep. 00/00/1999) Rv. 215413). Consegue da ciò che la sentenza impugnata, di patteggiamento della pena, risulta errata nella valutazione delle cause di proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., che pure il giudice è tenuto ad effettuare.
Essa va annullata senza rinvio perché il fatto contestato non integra reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2011