Sentenza breve 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 06/02/2026, n. 2315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2315 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13366/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13366 del 2025, proposto da
NA SH , rappresentato e difeso dall'avvocato AS IP, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) -Ambasciata d’Italia a Islamabad , non costituito in giudizio;
Per l'annullamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio
1. Violazione degli art. 5 co. 8 DPR 394/1999 e art. 2 L. n. 241/1990 avendo la PA omesso, fino alla data odierna, la convocazione della sig.ra RA NA al fine di procedere alla formalizzazione della domanda di rilascio del visto per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. RT AR GI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 117 cpa , la ricorrente, di nazionalità pakistana, ha proposto l’accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sulla sua precedente richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio presso la competente Ambasciata d’Italia a Islamabad.
All’udienza camerale del 27/1/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Riguardo al contenzioso in esame, il Collegio ritiene di evidenziare quanto segue.
Nel caso di specie, presupposti per riconoscere l’illegittimità del silenzio serbato dal MAECI
sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo alla competente Sede diplomatico – consolare e la sua inerzia per un periodo superiore al termine previsto per la conclusione del relativo procedimento amministrativo.
Il gravame in questione è incentrato sulla pretesa dell’interessata di avviare il procedimento per il rilascio del visto d’ ingresso in Italia . Procedimento che implica necessariamente una fase preliminare -la fissazione di un appuntamento presso l’ Ambasciata a Islamabad , al fine di formalizzare la doverosa istanza di visto – che costituisce parte integrante della stessa procedura amministrativa. Né sarebbe ragionevole ritenere che la relativa fase preliminare sia immune al sindacato del giudice amministrativo e l’ inerzia che determina l’arresto procedimentale della PA – in tal modo, disattendendo i vigenti termini disposti dalle norme - non possa venire giustiziata ( Cfr. Consiglio di Stato -Sez. III, n. 2819/2025 ).
Dovendosi, pertanto, riconoscere la durata della fase preliminare – intesa alla fissazione dell’appuntamento – come inclusa in quella prevista per la conclusione del relativo procedimento amministrativo, resta fermo che il termine complessivo ex art. 5, comma 8, del DPR 394/1999 non potrà superare 90 giorni, anche in considerazione della necessità di provvedere prima che venga definitivamente preclusa la possibilità - per studenti provenienti da paesi extracomunitari - di frequentare il Corso di studi d’interesse, immatricolandosi presso l’ Ateneo scelto.
In definitiva, la richiesta di fissazione di un appuntamento deve essere equiparata a un’ istanza – in senso tecnico – conformemente alle norme generali sul procedimento amministrativo.
Pertanto, la relativa richiesta costituisce un mezzo idoneo a far sorgere l’obbligo di provvedere in capo alla competente Sede diplomatica , che non può restare inerte, determinando un arresto procedurale.
Conseguentemente, il Collegio accoglie il ricorso e – per l’effetto - condanna l’Ambasciata d’Italia in Pakistan a procedere con la massima sollecitudine - e comunque non oltre 10 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia – alla convocazione della ricorrente.
Nondimeno ritiene di disporre la compensazione delle spese di lite – salvo rimborso del contributo unificato, ove versato - in considerazione del periodo, non significativamente esteso, intercorso tra la presentazione della richiesta di appuntamento e la proposizione del presente giudizio, nonché del comportamento processuale della PA , attesa, in particolare, la situazione di obiettiva difficoltà organizzativa improvvisamente insorta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini indicati in motivazione e - per l’effetto - ordina all’Ambasciata d’Italia a Islamabad di procedere sollecitamente alla convocazione della ricorrente, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Spese di lite compensate, salvo rimborso del contributo unificato, ove versato dalla ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IL, Presidente
RT AR GI, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AR GI | AN IL |
IL SEGRETARIO