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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 24/04/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
SETTORE CIVILE
N. 486/2022 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Irene Colladet ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al N. 486/2022 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. CASAGRANDE EMILIANO (c.f. Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti;
C.F._2
appellante contro
(c.f. , con l'avv. GASPERIN MAURO (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1
) e l'avv. SANTIN PAOLO (c.f. giusta procura in atti;
C.F._3 C.F._4
in punto: impugnazione della sentenza n. 284/2021 del 15/11/2021 con cui il Giudice di Pace di Belluno ha rigettato la domanda di parte attrice, condannandola a risarcire a favore del le spese legali liquidate in euro Controparte_1
330,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'appellante:
“insiste per l'accogliento delle conclusioni ivi formulate in particolare, respinta ogni contraria istanza: nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 284/2021 emessa del Giudice di Pace di Belluno, Giudice dott. Bottoli, nel giudizio R.G. 1724/2019 il 12.11.2021 e depositata in pagina 1 di 10 cancelleria in data 15.11.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che di seguito si riportano: accertato e dichiarato che le spese contestate sono ad esclusivo carico dei condomini , con riferimento all'importo di euro Parte_2
682,00 per potatura alberi, e con riferimento all'importo di euro 353,98 per “fornitura e posa in opera Parte_3
scossalina di raccordo abbaino” (voce G17 Consuntivo 2018 - 2019), dichiarare nulla o comunque annullare o dichiarare inefficace la delibera assembleare del 05.10.2019 quantomeno nella parte di cui al punto 1 dell'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento alle summenzionate spese;
per l'effetto disattendere tutte le eccezioni e istanze sollevate dall'appellato per tutti i motivi esposti nel presente atto;
spese di lite interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio;
in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse o rigettate in primo grado ed in particolare
l'ammissione di prova testimoniale sui capitoli formulati nella memoria autorizzata del 11.06.2021 di parte attrice con i testi ivi indicati;
si richiamano infine tutti i documenti allegati all'atto d'appello;”
Conclusioni dell'appellato:
“In via preliminare: Alla luce del contenuto della delibera assembleare del 05.11.2021 (doc. nr. 9, allegato al fascicolo di primo grado), che ha esonerato il signor dall'onere di contribuzione alle spese per il taglio delle piante, Parte_1
dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello formulato da controparte, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo cessata la materia del contendere.
Sempre in via preliminare: Alla luce del contenuto della delibera assembleare del 05.11.2021 (doc. nr. 9, allegato al fascicolo di primo grado), che ha modificato il contenuto della delibera precedentemente impugnata, dichiarare, anche su questo punto, l'inammissibilità dell'atto di appello formulato da controparte, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., essendo cessata la materia del contendere.
Sempre in via preliminare: dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione ad entrambi i punti della controversia e, di conseguenza, dichiarare inammissibile l'atto di appello formulato da controparte per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Nel merito, in via principale: rigettare l'atto di appello formulato dal signor in quanto infondato Parte_1
in fatto e in diritto, per le ragioni tutte esposte in narrativa e negli scritti defensionali dimessi nel giudizio di primo grado.
pagina 2 di 10 In ogni caso: condannare controparte al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si effettua un ampio richiamo al contenuto dei documenti dimessi in uno alla comparsa di costituzione e risposta.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte, si chiede l'ammissione delle istanze di prova per testimoni (con i testi ivi indicati) e per interrogatorio formale dell'appellante, istanze dedotte da questo patrocinio nella memoria istruttoria del 10.06.2021.
Con riserva di dedurre e argomentare nonché formulare istanze istruttorie nei termini di legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 01/11/2019, il sig. impugnava, in qualità di Parte_1
condomino, ai sensi dell'art. 1137 c.c. la delibera dell'assemblea condominiale in data 05/10/2019 del condominio chiedendo “in via preliminare la sospensione dell'efficacia della delibera assembleare ed in CP_1
particolare la decisione di cui al punto 1 relativa all'approvazione del bilancio consuntivo della gestione 2018-2019 nella parte in cui venivano addebitate le spese rispettivamente di euro 353,00 per il taglio di due piante del giardino ed euro CP_2
682,00 per la posa in opera di una scossalina di raccordo tra l'abbaino, di proprietà di un singolo condomino, ed il tetto;
nonché, nel merito, che fosse accertato e dichiarato che le suddette spese andavano addebitate esclusivamente ai condomini sig.ra
, con riferimento all'importo di euro 682,00 per il taglio dell'albero, e sig. con riferimento Parte_2 Parte_3
all'importo di euro 353,98 per la posa in opera della scossalina;
conseguentemente dichiarare nulla o comunque annullare o dichiarare inefficace la delibera assembleare del 05.10.2019 quantomeno nella parte di cui al punto 1 dell'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento alle summenzionate spese;
3) per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”. CP_1
Costituendosi in giudizio, il contestava le deduzioni attoree, chiedendo: 1) Controparte_1
in via preliminare la sospensione del giudizio con ordine di esperire la procedura di mediazione civile;
2) nel merito il rigetto di ogni domanda attorea;
3) nel merito, in via subordinata, la riduzione dell'avversa pretesa a quanto effettivamente provato.
pagina 3 di 10 Veniva esperita infruttuosamente la procedura di mediazione;
la causa veniva istruita solo documentalmente e, all'esito di un tentativo di conciliazione anch'esso infruttuoso, la causa veniva discussa e così decisa dal Giudice di Pace di Belluno: “rigetta le domande di parte attrice e la condanna a pagare a parte convenuta le spese legali che liquida in euro 330,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
Il sig. promuoveva quindi appello chiedendo “in totale riforma della sentenza n. Parte_1
284/2021 emessa del Giudice di Pace di Belluno, Giudice dott. Bottoli, nel giudizio R.G. 1724/2019 il 12.11.2021 e depositata in cancelleria in data 15.11.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: accertato e dichiarato che le spese contestate sono ad esclusivo carico dei condomini , con riferimento Parte_2
all'importo di euro 682,00 per potatura alberi, e con riferimento all'importo di euro 353,98 per “fornitura e Parte_3
posa in opera scossalina di raccordo abbaino” (voce G17 Consuntivo 2018 - 2019), dichiarare nulla o comunque annullare o dichiarare inefficace la delibera assembleare del 05.10.2019 quantomeno nella parte di cui al punto 1 dell'ordine del giorno avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento alle summenzionate spese”.
A sostegno del gravame parte appellante sosteneva che:
- immotivatamente il Giudice di Pace non aveva ammesso le istanze istruttorie dallo stesso formulate (in particolare prova per testi) dirette a provare che il taglio degli alberi non era avvenuto per motivi di sicurezza e che il sig. faceva un uso esclusivo dell'abbaino; Pt_3
- il Giudice di prime cure non aveva considerato che il taglio degli alberi e delle piante condominiali necessiterebbe di delibera assembleare assunta all'unanimità, trattandosi della “distruzione” di un bene comune, comportante, in quanto tale, un'innovazione altrimenti vietata ai sensi degli artt. 1120 e 1122 c.c.;
- il Giudice di Pace avrebbe confuso l'uso del tetto, di cui il sig. non aveva l'uso esclusivo, con l'uso Pt_3
dell'abbaino e di quella porzione di tetto di cui quest'ultimo era proprietario esclusivo e come tale esclusivo utilizzatore.
Si costituiva in giudizio il appellato eccependo in via preliminare l'”inammissibilità e/o CP_1
improcedibilità e/o irricevibilità” dell'atto di appello formulato da controparte, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., avendo il condominio, con successiva delibera del 05/11/2021 esonerato il signor pagina 4 di 10 dal versamento degli oneri per il taglio delle piante di alto fusto e addebitato il costo Parte_1
per la sostituzione della c.d. scossalina per 1/3 a carico del signor e per i restanti 2/3 a carico di tutti i Pt_3
condomini (compreso l'odierno appellante); nel merito chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Anche in appello la causa veniva istruita solo documentalmente.
All'udienza del 15/04/2025, fissata per discussione ex art. 281 quinquies comma secondo c.p.c., su istanza del Giudice, l'amministratore del Condominio presente personalmente specificava che “la scossalina è stata inserita tra la base dell'abbaino e la falda del tetto (cfr. cerchio eseguito a penna in data odierna nel documento 4 di parte appellata, che oggi viene acquisito anche in cartaceo)” mentre il sig. specificava “di non sapere dove è stato Parte_1
eseguito l'intervento perché non è stato messo in grado di verificare il punto focale dei lavori” (cfr. verbale di udienza).
I difensori discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti ed il Giudice si riservava.
0. Premessa
Preliminarmente occorre precisare che, in applicazione del principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui al Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n.
9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011), verrà esaminato direttamente il merito dell'appello.
Si ritiene infatti che le eccezioni di inammissibilità formulate da parte appellata impongano la meno agevole disamina della sussistenza/insussistenza dell'interesse ad agire (a fronte di una autonoma domanda di accertamento, da sottoporre anch'essa al vaglio di ammissibilità), nonché della compatibilità della rilevabilità d'ufficio (pacifica in primo grado) della cessata materia del contendere con le caratteristiche proprie del giudizio di appello.
Chiarito ciò, è ora possibile esaminare nel merito i motivi di appello, che verranno trattati secondo un diverso ordine rispetto a quello contenuto nell'atto di appello.
1. Sulla motivazione errata e/o carente sul taglio degli alberi e sulla non ammissione della relativa prova per testi
pagina 5 di 10 Con il secondo motivo d'appello, il sig. lamenta che il Giudice di prime cure non Parte_1
avrebbe considerato che il taglio degli alberi e delle piante condominiali necessitava di delibera assembleare assunta all'unanimità, trattandosi della “distruzione” di un bene comune, comportante, in quanto tale, un'innovazione altrimenti vietata ai sensi degli artt. 1120 e 1122 c.c.;
Anzitutto, occorre richiamare la parte di delibera oggetto di impugnazione (cfr. doc. 1 fascicolo primo grado appellante), vale a dire il punto 1 relativo all'approvazione del bilancio consuntivo della gestione 2018-2019 nella parte in cui vengono addebitate le spese di euro 353,00 e 682,00 (cfr. conclusioni dell'atto di citazione in primo grado).
In particolare, al punto 1 della delibera, per quanto qui interessa, si legge: “Delibera odierna: In attuazione della delibera del 13 agosto 2019, l'amministratore ha provveduto a rettificare i conteggi del riscaldamento e acqua calda inviandoli ai condomini in allegato al verbale.
Il signor detta: 'recuperando la voce contabile che si riferisce al taglio dell'albero situato nel giardino condominiale Parte_1
ritiene che suddetta spesa debba essere stornata dalla competenza condominiale e imputata in capo alle persone che si sono prese la responsabilità del taglio. La voce della fornitura e posa in opera scossalina di raccordo abbaino listelle e tegole e guaina bituminosa fatt. 28/18 ditta Lattonerie 06, essendo lavori fatti sull'abbaino di uso esclusivo del condomino proprietario del sottotetto ad esso vanno addebitate tali spese secondo l'articolo 1123 comma 1, 2'. Gli altri condomini non condividono le puntualizzazioni del signor Dopo ampie discussioni si procede all'approvazione del bilancio consuntivo e relativa Parte_1
ripartizione come inviata a tutti condomini”.
(…)
Delibera: approvata”.
Com'è evidente, tale delibera (e le contestazioni formulate) aveva ad oggetto unicamente la ripartizione delle spese, non l'an del taglio.
Di conseguenza, le contestazioni che riguardano le maggioranze necessarie per decidere l'an del taglio sono irrilevanti in questa sede, perché, si ripete, con il punto 1 della delibera in data 05/10/2019, impugnato dal signor l'assemblea si è limitata a votare la ripartizione della spesa sostenuta per Parte_1
pagina 6 di 10 l'abbattimento degli alberi. E poiché non è contestato che questi ultimi fossero di proprietà comune a tutti i condomini, le spese per il loro abbattimento sono state correttamente ripartite tra tutti i condomini.
Inoltre, poiché con il primo motivo di appello il sig. lamenta la non ammissione da parte Parte_1
del Giudice di pace delle istanze istruttorie dallo stesso formulate (in particolare prova per testi) dirette a provare che il taglio degli alberi non era avvenuto per motivi di sicurezza, è chiaro che le stesse correttamente non sono state ammesse perché irrilevanti ai fini della decisione. Con la delibera impugnata l'assemblea condominiale non ha stabilito se il taglio doveva o meno essere eseguito, ma unicamente i criteri di ripartizione del relativo costo.
Ne consegue, pertanto, che il primo motivo in parte qua ed il secondo motivo di appello sono infondati.
2. Sulla violazione o sull'errata applicazione dell'art. 1123, comma secondo c.c. e sulla non ammissione delle relative prove.
Con il secondo motivo d'appello, in base alla ricostruzione dell'appellante, il Giudice di Pace avrebbe confuso l'uso del tetto, di cui il sig. non aveva l'uso esclusivo, con l'uso dell'abbaino e di Pt_3
quella porzione di tetto di cui quest'ultimo era proprietario esclusivo e come tale esclusivo utilizzatore.
Sul punto il allegava che il sig. aveva riscontrato delle infiltrazioni nel proprio CP_1 Pt_3
muro interno in corrispondenza dell'unione tra la base dell'abbaino e la falda del tetto (cfr. cerchio eseguito a penna in data 15/04/2025 nel documento 4 di parte appellata, acquisito anche in cartaceo in data
15/04/2025).
Qualora fosse stata confermata anche da parte appellante la sede dell'intervento, interessando quest'ultimo una parte comune quale è il tetto ex art. 1117 c.c., la motivazione articolata dal Giudice di pace sarebbe stata esauriente.
Tuttavia, non essendo pacifico tra le parti dove sia stato eseguito l'intervento di impermeabilizzazione e di inserimento della scossalina e non essendo stata svolta istruttoria sul punto, prima di rimettere la causa sul ruolo per le ridette verifiche, occorre chiedersi se l'abbaino oggetto di pagina 7 di 10 manutenzione abbia funzione protettiva od ornamentale ed efficacia decorativa dell'intero edificio, al fine di classificarlo o meno come parte comune (cfr. Cass. 1422/2019):
“In tema di condominio degli edifici, il decoro architettonico attiene a tutto ciò che nell'edificio è visibile ed apprezzabile dall'esterno, posto che esso si riferisce alle linee essenziali del fabbricato, cioè alla sua particolare struttura e fisionomia, che contribuisce a dare ad esso una sua specifica identità. Sul decoro architettonico dell'edificio incidono, perciò, tutte le parti esterne, sia comuni sia di proprietà individuale, in quanto le une e le altre concorrono all'insieme delle linee e dei motivi ornamentali che costituiscono le note uniformi dominanti ed imprimono una determinata ed uniforme fisionomia estetica ed armonica al fabbricato (si veda, ad es., Cass. Sez. 2, 30/08/2004, n. 17398), A differenza, tuttavia, dei muri perimetrali dell'edificio, che l'art. 1117 c.c., n. 1., espressamente annovera tra i beni comuni, i balconi, gli sporti chiusi, le finestre, le luci, gli stessi lucernari (e cioè le aperture praticate sulla parete esterna o sulla copertura di un edificio per illuminare gli ambienti adiacenti o sottostanti, quale risulta essere il manufatto oggetto di lite), anche se inseriti nella facciata, non rientrano fra le parti necessarie o comunque destinate all'uso comune, essendo accidentali rispetto alla struttura essenziale del fabbricato, e piuttosto costituiscono, di regola, elementi integranti dell'appartamento che vi ha accesso o nel quale comunque immettono luce ed aria, sicchè per essi non opera la presunzione di condominialità.
Soltanto in specifiche situazioni di fatto, determinate dalla peculiare conformazione architettonica del fabbricato, i balconi, le finestre, gli sporti chiusi, gli stessi lucernari, ovvero, in particolare, alcuni elementi di tali manufatti, assolvono non ad una funzione accessoria al decoro della singola unità immobiliare di proprietà esclusiva, cui assicurano luce ed aria, quanto ad una prevalente funzione di rendere esteticamente gradevole l'intero edificio, dovendo unicamente in questi casi essere considerati di proprietà comune dei condomini. Ne consegue che, con riguardo, nella specie, ad un lucernaio pertinenza ed ornamento di un appartamento compreso in un edificio condominiale, la sua natura di bene comune, agli effetti dell'art. 1117
c.c., va accertata non in base al dato che esso "contribuisce a formare la struttura architettonica dell'edificio", come sostenute dalla Corte d'Appello di Roma, quanto in base al criterio della sua precipua e prevalente funzione protettiva od ornamentale ed alla rilevata efficacia decorativa dell'intero edificio (arg. Da Cass. Sez. 2, 14/12/2017, n. 30071; Cass. Sez. 2,
21/01/2000, n. 637; Cass. Sez. 2, 19/01/2000, n. 568; Cass. Sez. 2, 23/06/1995, n. 7148; Cass. Sez. 2,
28/11/1992, n. 12792; Cass. Sez. 2, 29/10/1992, n. 11775; Cass. Sez. 2, 03/08/1990, n. 7831)”.
pagina 8 di 10 Per comunanza di funzione, sussistono i presupposti per inserire gli abbaini accanto agli elementi architettonici presi in esame dalla giurisprudenza di legittimità (balconi, finestre, sporti chiusi, lucernari) sopra richiamata, di talchè al fine di stabilire se gli stessi costituiscano o meno parte comune, non rileva l'uso che ne fa il singolo condomino, bensì l'accertamento in concreto della funzione protettiva od ornamentale o decorativa dell'intero edificio.
Dalle foto in atti, in particolare dalla foto depositata sub doc. 4 dal appellato, è visibile CP_1
l'intera facciata nella quale aggetta l'abbaino in questione, realizzato unitamente al fabbricato nel 1977 (cfr. relazione depositata in primo grado da parte attrice).
Esso si trova all'ultimo piano, in aggetto su una falda del tetto e incornicia due finestre poste in corrispondenza delle aperture che si trovano ai due piani inferiori visibili nella foto.
L'apertura dell'abbaino ha forma di trapezio isoscele, tale per cui la base inferiore, a colpo d'occhio, risulta della stessa larghezza della facciata dallo stesso interessata.
Inoltre, la parte di muro visibile dell'abbaino è ricoperta da listelle di legno verticali, come tutta la facciata del piano immediatamente inferiore.
Alla luce di tali elementi di richiamo (posizione “allineata” delle finestre sui tre piani visibili nella foto, listelle in legno presenti sia nella facciata interessata dall'abbaino sia in quella inferiore, forma geometrica dell'abbaino), esaminando le foto in atti, l'abbaino è apprezzabile dall'esterno quale geometria che per la sua particolare struttura e fisionomia, contribuisce a dare all'intero edificio su cui aggetta una sua specifica identità, incidendo sul decoro architettonico dell'edificio ed imprimendo una determinata ed uniforme fisionomia estetica ed armonica al fabbricato.
Deve quindi concludersi che l'abbaino in questione svolga la prevalente funzione di rendere esteticamente gradevole l'intero edificio, dovendo pertanto essere considerato di proprietà comune dei condomini, di talchè le relative spese di manutenzione dovevano essere ripartite tra tutti i condomini, come correttamente previsto nella delibera impugnata.
Da ultimo, poiché con il primo motivo di appello il sig. lamenta la non ammissione da Parte_1
pagina 9 di 10 parte del Giudice di pace anche delle istanze istruttorie dallo stesso formulate (in particolare prova per testi) dirette a provare che il sig. facesse un uso esclusivo dell'abbaino, è evidente che le stesse Pt_3
risultavano ininfluenti al fine di stabilire la funzione dell'abbaino, motivo per il quale correttamente il
Giudice di pace non le ha ammesse.
Ne consegue che anche il terzo motivo ed il primo in parte qua risultano infondati.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, avuto riguardo al valore della lite, quale sommatoria degli importi contestati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello n. 486/2022 R.G. promossa da
[...]
c.f. contro (c.f. , ogni Parte_1 C.F._1 Controparte_1 P.IVA_1
altra diversa domanda ed eccezione respinta:
I. RIGETTA l'appello;
II. CONDANNA (c.f. a rimborsare al Parte_1 C.F._1
(c.f. le spese di lite, che si liquidano in € 662,00 per Controparte_1 P.IVA_1
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
III. DICHIARA sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, con conseguente obbligo a carico di parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo
Belluno, 24/04/2025
Il Giudice dott. Irene Colladet
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