Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 25/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
42/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
CO TORRI - Presidente Fabio TA GALEFFI - Consigliere relatore Natale LONGO - Consigliere Stefania PETRUCCI - Consigliere Beatrice MENICONI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 62113 del ruolo generale, proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo, c.f. [...], pec avv.lidia.carcavallo@
postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. [...],
pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, IU Giannico, c.f. [...], pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f.
[...], pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e
con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;
contro OMISSIS, nato a [...] il omissis, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico di Stasio, c.f. pec domenico.distasio@avvocatismcv.it e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio a Caserta, via Ricciardi 32, come da delega in atti, avverso
la sentenza n. 16/2025 del 20 gennaio 2025 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania.
VISTI l’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Fabio TA LE, l’avv. IU Giannico per l’Inps, e l’avv.
IA RI PO, in sostituzione dell’avv. Domenico di Stasio, per l’appellato,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in segreteria il 21 marzo 2025, l’Inps ha impugnato la sentenza n. 16/2025 della Sezione Campania, con cui veniva accolto il ricorso presentato da Omissis, tendente a:
1. dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione alla data del 31 dicembre 1995, adottando come presupposto il possesso di un’anzianità contributiva arrotondata a 18 anni maturata antecedentemente al 01 gennaio 2012;
2. condannare l’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali e della rivalutazione monetaria a far data dalle singole trattenute, ai sensi di legge;
3. condannare l’Amministrazione a pagare le spese di giudizio, oltre i compensi professionali, oltre IVA e c.p.a., con attribuzione al procuratore costituito.
La sentenza impugnata, sulla base dell’orientamento proveniente da alcune pronunce di merito, ha ritenuto di accogliere la tesi del ricorrente per l’arrotondamento a 18 anni di un periodo di servizio al 31 dicembre 1995 di anni 17, mesi 11 e giorni 27 di servizio, ai fini del calcolo della pensione con il sistema retributivo, invece che con il sistema c.d. misto.
L’Istituto previdenziale appellante ha fatto valere un unico motivo di impugnazione, concernente la violazione dell’art. 1 della legge n.
335/1995, nonché dei principi di interpretazione della legge in generale e contrarietà ad uniforme orientamento espresso dalle Sezioni di Appello della Corte dei conti, ed ha concluso per la riforma dell’impugnata sentenza.
Omissis si è costituito il 19 dicembre 2025, ha contrastato le pretese dell’appellante, sulla base delle direttive emesse dall’Inps sin dalla circolare del 16 marzo 1989 in ordine all’arrotondamento a mese intero, ed ha chiesto di confermare l’impugnata sentenza.
All’udienza del 15 gennaio 2026, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda in esame riguarda un pensionato che, al 31 dicembre 1995, vantava un’anzianità di servizio di 17 anni, 11 mesi e 27 giorni.
Deve, preliminarmente, rilevarsi l’ammissibilità dell’atto di appello, alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto”. Nell’atto introduttivo del giudizio, l’Istituto previdenziale appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo dire, in contrasto con il tenore letterale e sistematico della disciplina di legge. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l’appello è ammissibile.
Nel merito, il gravame si appalesa fondato.
Il Collegio rileva, infatti, che, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza che, alla data del 31 dicembre 1995, potevano far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo il sistema retributivo, così prevedendosi, mediante una norma di diritto transitorio,
“l’ultrattività di una regola – quella del metodo retributivo – ormai abrogata, e che pertanto, non può essere applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 delle preleggi) (Prima Sez. Giur.
Centr. App., sent. n. 204/2022; sent. n. 328/2023).
Ne consegue, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, che l’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 deve essere computata senza approssimazione alcuna, non ravvisandosi i presupposti per far luogo ad interpretazioni analogiche (Prima Sez. Giur. Centr.
App., sent., n. 204/2022, n. 249/2020, Terza Sez. Giur. Centr. App.,
sent., n. 56/2020) che, oltre a porsi comunque in contrasto con il carattere eccezionale e transitorio della norma, presupporrebbero un vuoto normativo che non sussiste, stante il tenore letterale della norma che prevede “almeno 18 anni di anzianità contributiva”, ed infatti l’impiego da parte del legislatore dell’avverbio “almeno”
introduce un elemento di tassatività e determinatezza (Seconda Sez.
Giur. Centr. App., sent., n. 475/2019).
Pertanto, nella fattispecie in esame, sussistendo un’anzianità di servizio, al 31 dicembre 1995, di 17 anni, 11 mesi e 27 giorni, deve necessariamente trovare applicazione il sistema c.d. misto.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene di dover accogliere l’appello, in riforma dell’impugnata sentenza.
Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla per le spese del giudizio, trattandosi di controversia di natura previdenziale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello, iscritto al n. 62113 del ruolo generale, proposto dall’INPS nei confronti di Omissis, annulla l’impugnata sentenza e liquida le spese di difesa, in favore dell’Inps ed a carico dell’appellante, in euro 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre eventuali accessori come per legge.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to Fabio TA LE
IL PRESIDENTE
F.to CO TO Depositata in Segreteria il 25/02/2026
IL DIRIGENTE
F.to Massimo Biagi