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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione S E N T E N Z A consensuale”. nella causa civile iscritta al n. 1735/2024R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...] il [...] e res.te in Venaria Reale (TO) alla Via Parte_1
Gaetano Amati 161 (C.F. ) C.F._1
e nato a [...] il [...] e ivi res.te in Via Gaetano Amati Parte_2
n. 161 (C.F. C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 14 presso l'Avv.
Andrea Spitaleri che li rappresenta e difende per delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli Parte_1 Parte_2
stessi a vivere separati;
Ordinare al Comune di Torino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Dichiarate compensate le spese legali e OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI della separazione: 1) Assegnazione della casa coniugale, con i mobili ivi esistenti, sita in Venaria, Via Gaetano Amati
n. 161 al padre. Nell'ipotesi in cui detto immobile venisse venduto la Sig.ra avrà Parte_1
diritto a riprendersi i beni mobili da lei acquistati e di proprietà;
2) La madre, unitamente alle figlie e si trasferirà a far data dal Persona_1 Persona_2
31.08.2024, con i propri effetti personali, presso il proprio appartamento di proprietà sito in Torino,
Via Pagliani n. 1;
3) Disporsi l'affidamento delle figlie minori e a entrambi i genitori, Persona_1 Persona_2
con residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione della madre in Torino, Via Pagliani 1;
4) Disporre che il padre possa incontrare le figlie e tenerle con sé secondo accordi tra i coniugi e in
difetto di accordo, secondo le seguenti modalità:
- durante i fine settimana alternati, dalle ore 14,30 del sabato alle ore 21,30 della domenica;
- un pomeriggio alla settimana, compatibilmente con l'orario di lavoro del padre;
- metà delle vacanze natalizie, un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6
gennaio e così di seguito;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali, comprensive di eventuali ponti, ed il giorno del
compleanno delle figlie, alternandosi con l'altro genitore;
- durante le vacanze estive le minori trascorreranno due settimane con ciascun genitore, anche
suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore. In
assenza di accordo le figlie trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni
pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari.
- disporre a carico del Sig. di versare alla Sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di €. 500,00 omnia
(250,00 per ciascuna figlia), rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, a decorrere dal mese
di agosto 2024.
- disporre che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura ed all'educazione delle figlie
quando le ha con sé. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive per un'attività e
ricreative e in ogni caso documentate saranno a carico di entrambe i genitori, nella misura del 50 % ciascuno, secondo quanto approvato dal Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Tribunale
di Ivrea in data 24.06.2016”
Il P.M. ha così concluso: “Visto, il PM EL VI esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 25.07.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale affinché Parte_1 Parte_2
pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che:
- hanno contratto matrimonio “religioso” in data 06.09.2008 a Torino e trascritto nei Registri
dello stato civile del Comune di Torino al n. 516, parte 2 serie A- anno 2008;
- dall'unione dei coniugi sono nate le figlie a CI (TO) il 23.12.2009 e Persona_1
a CI (TO) il 14.03.2015; Persona_2
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 25 febbraio 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è
meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a Torino il 06.09.2008, con rito concordatario (trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile Atto n. 516 parte II serie A- anno 2008 - Comune di Torino).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di bigenitorialità) possono essere integralmente recepite dal Collegio.
Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto matrimonio a Torino Parte_1 Parte_2
il 06.09.2008, con rito concordatario (trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile parte II, serie
A, atto n. 516- anno 2008 - Comune di Torino - alle condizioni sopra riportate;
2)le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 16 aprile 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art. 52 codice privacy)