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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'esito dell'udienza del 12.3.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2023 al n. 4539, vertente
tra
(C.F. , rappresentato e difeso in virtù di mandato Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso dall'Avv. Francesco MEI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, Via Adige n. 41,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo per malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) Parte_1 CP_1
aveva lavorato dal 1981 con mansione di stiratrice, eseguendo tutte le mansioni a tale attività inerenti;
2) in particolare, si era occupata di: effettuare la stiratura dei capi in diversi modi, stirare i capi più grandi utilizzando le stiratrici industriali a rullo, utilizzare il ferro a caldaia per i capi più piccoli (vestiario), inserire il capo da stirare nel macchinario in maniera precisa e ben distesa, piegare i capi stirati, spostare i carrelli in ferro carichi di vestiti da stirare, spostare lo stand appendiabiti una volta riempito di capi stirati, imballare e impacchettare la biancheria pulita;
3) aveva così contratto la malattia professionale della tendinopatia spalle bilaterale con deficit funzionale articolare di circa 1/3 ai fisiologici movimenti, per la quale aveva proposto domanda amministrativa all' ma inutilmente, chiedendo il riconoscimento della predetta malattia CP_1
professionale e la liquidazione del relativo indennizzo, commisurato ad una percentuale di danno biologico del 7%.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione CP_1 dell'indennizzo, nella misura predetta, da unificare al già riconosciuto 9% per altre due malattie professionali (una sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polsi bilateralmente con scarso riverbero funzionale ed una sindrome algo-disfunzionale del rachide LS), con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U..
I testi escussi hanno confermato che l'attrice aveva lavorato per circa 25 anni come stiratrice.
In particolare, la ricorrente era adibita principalmente alle presse occupandosi della pressatura delle giacche e pressando circa 40 giacche al giorno. Per eseguire la stiratura delle giacche, la ricorrente doveva posizionare il capo di abbigliamento sulla pressa e sorreggerlo per consentire la piega, seguendo la pressa e quindi partendo dal collo per completare tutto il capo. La ricorrente
2 lavorava dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana. Durante l'orario di lavoro venivano pressate circa 150 giacche.
Tale attività ha determinato l'insorgenza a carico della ricorrente della malattia professionale della tendinopatia di spalla bilaterale strumentalmente accertata e responsabile di sfumate ripercussioni funzionali, come approfonditamente ha argomentato il C.T.U. medico legale nominato in corso di causa. In particolare, il perito ha sottolineato che l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, con le sollecitazioni meccaniche subite, gli sforzi ripetuti e gli atteggiamenti posturali incongrui, è stata idonea a causare il quadro disfunzionale accertato. Il perito ha così ritenuto di quantificare complessivamente in misura pari al 3% il danno biologico conseguente alla malattia professionale accertata, tenuto conto della quantificazione operata nelle voci 224 e 227 delle tabelle valutative di cui al D.M. 12.7.2000.
Il perito ha anche operato la valutazione sincretica del danno complessivo a carico dell'attrice, tenendo conto anche di altre due malattie professionali, la sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polsi bilateralmente con scarso riverbero funzionale e la sindrome algo-disfunzionale del rachide LS, già riconosciute dall' con una percentuale del 9%, quantificandolo in misura CP_1
del 12%.
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l' CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attrice l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti della metà, tenuto conto del mancato accoglimento per intero delle domande attoree, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del CP_1 procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa della malattia professionale della tendinopatia di spalla bilaterale strumentalmente accertata e responsabile di sfumate ripercussioni funzionali, la
3 ricorrente presenta un danno biologico in misura del 3%;
2) previa unificazione dei postumi indicati al capo 1) con quelli del 9%, già riconosciuti dall'Istituto per le malattie professionali della sindrome algo-disfunzionale del distretto mano- polsi bilateralmente con scarso riverbero funzionale e della sindrome algo-disfunzionale del rachide LS, per un danno complessivo pari al 12%, condanna l' a liquidare in favore CP_1
dell'attrice l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, detratto l'indennizzo già liquidato, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti della metà, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' la residua parte, liquidata in €.900,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., CP_1
C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 20/03/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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