Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Chieti, il contratto collettivo 14 giugno 1951, relativo ai braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 17 febbraio 1953, per l'applicazione della scala mobile ai braccianti agricoli;
per la provincia di Enna, il contratto collettivo 6 marzo 1958, relativo ai braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo integrativo 24 giugno 1960, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura;
per la provincia di Varese, il contratto collettivo 18 dicembre 1953, relativo ai salariati agricoli, il contratto collettivo 18 dicembre 1953, relativo ai braccianti fissi e avventizi, l'accordo collettivo 1 giugno 1955, relativo ai lavoratori agricoli;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Chieti, Enna e Varese.
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati:
per la provincia di Chieti, il contratto collettivo 14 giugno 1951, relativo ai braccianti agricoli avventizi, l'accordo collettivo 17 febbraio 1953, per l'applicazione della scala mobile ai braccianti agricoli;
per la provincia di Enna, il contratto collettivo 6 marzo 1958, relativo ai braccianti agricoli avventizi, il contratto collettivo integrativo 24 giugno 1960, relativo ai salariati fissi dell'agricoltura;
per la provincia di Varese, il contratto collettivo 18 dicembre 1953, relativo ai salariati agricoli, il contratto collettivo 18 dicembre 1953, relativo ai braccianti fissi e avventizi, l'accordo collettivo 1 giugno 1955, relativo ai lavoratori agricoli;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese agricole delle province di Chieti, Enna e Varese.