Ordinanza cautelare 15 maggio 2021
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00309/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 309 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Spadaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Torino, via Valdieri 8;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
“ del decreto della Questura della provincia di Torino, datato -OMISSIS- (notificato a mani il 28 gennaio 2021) Prot. nr. -OMISSIS-, con il quale si rigetta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente tramite circuito postale in data -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto al suddetto decreto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, sempre nei limiti dell'interesse ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il dott. PI UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Questura di Torino ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal ricorrente.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 190/2021 questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.
All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, essendo stato emesso oltre il termine di conclusione del procedimento, a distanza di anni dalla presentazione dell’istanza di rinnovo.
Il motivo è infondato.
Al riguardo, occorre richiamare il principio espresso in giurisprudenza secondo il quale “ Non sussiste un termine perentorio entro il quale la P.A. debba concludere il procedimento avviato dall'istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. Il termine di sessanta giorni indicato dall'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286 del 1998 non ha infatti carattere perentorio, e dal relativo superamento discende unicamente la formazione di un silenzio inadempimento avverso il quale il privato può esercitare l'azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., fermo restando il potere in capo alla P.A. di pronunciarsi comunque tardivamente sull'istanza (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 9/2/2022, n. 300; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, 1 settembre 2021 n. 5688) ” (Tar Lombardia - Milano, sent. n. 2354/2023, cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 4980/2013, punto 5.1.2. della motivazione).
Pertanto, il denunciato ritardo con il quale l’Amministrazione ha concluso il procedimento non inficia la validità del provvedimento emesso, ma avrebbe legittimato il ricorrente ad esperire i rimedi previsti dall’ordinamento avverso il silenzio-inadempimento, non attivati nel caso di specie.
Peraltro, occorre altresì rilevare che, a fronte della notificazione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in data -OMISSIS-, non risulta che il ricorrente abbia esercitato le proprie facoltà partecipative né che abbia mai richiesto aggiornamenti sullo stato della pratica, disinteressandosi quindi del procedimento di rinnovo.
3. Con il secondo, terzo e quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, il ricorrente contesta la valutazione della Questura sull’insussistenza dei requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Anche tali motivi sono infondati.
Come già rilevato in sede cautelare, il provvedimento impugnato deve ritenersi adeguatamente motivato sia in relazione all’insussistenza del requisito reddituale sia in relazione alla pericolosità sociale del ricorrente.
3.1. Con riguardo al primo profilo, si deve rilevare che, a fronte dei documentati rilievi della Questura resistente sull’assenza del requisito reddituale (cfr. doc. 3 resistente), il ricorrente non ha fornito alcuna replica, essendosi limitato ad affermare che dal momento della presentazione dell’istanza di rinnovo e durante il corso del relativo procedimento non avrebbe potuto svolgere lavoro regolare.
Tale difesa non risulta condivisibile in quanto, da un lato, il ricorrente non ha dimostrato di essere in possesso del requisito reddituale neanche nel periodo precedente alla presentazione dell’istanza quando aveva un permesso di soggiorno in corso di validità, e dall’altro, ai sensi dell’art. 5, comma 9- bis , d.lgs. n. 286/1998, “ In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui al primo periodo può svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge ”.
Peraltro, come sopra già rilevato, a fronte della notificazione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, non risulta che il ricorrente abbia esercitato le proprie facoltà partecipative né che abbia mai richiesto aggiornamenti sullo stato della pratica o rappresentato in sede procedimentale la sussistenza di nuove opportunità di lavoro.
3.2. Con riguardo invece al secondo profilo, si deve rilevare che la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990 (“ Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope ") – sebbene non rientri più tra quelle automaticamente ostative a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2023 – assume nondimeno rilievo nel caso di specie ai fini del giudizio di pericolosità sociale, tenendo conto, da un lato, della pena detentiva in concreto comminata dal Tribunale di Savona di 2 anni e sei mesi di reclusione (ben superiore al minimo edittale di sei mesi di reclusione), e dall’altro, della circostanza che la tipologia di reato commesso, unitamente a quanto rappresentato sopra in ordine alla situazione reddituale del ricorrente (cfr. le risultanze delle banche dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, doc. 3 resistente), depongono nel senso che quest’ultimo abbia tratto almeno in parte i mezzi di sostentamento dalla commissione dell’attività delittuosa.
4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della natura della controversia.
6. Deve invece essere disposta la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato in ragione della manifesta infondatezza del ricorso, non essendo stati dedotti elementi oggettivi astrattamente idonei a superare i rilievi ostativi al rinnovo indicati nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Dispone la revoca dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE OS, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
PI UZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI UZ | LE OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.