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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/12/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 1107/2025
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 4/12/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pro- nuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1107/2025 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione a precetto
(art. 615, l° comma c.p.c.)” e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede in Montefredane (AV), località Arcella, rappresentata e difesa dall'Avv. Edonolfo Nitto- lo, in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ), in qualità di procuratrice e mandataria di CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Merola, in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposi- Parte_1 zione avverso l'atto di precetto notificatole in data 1.04.2025, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 320.440,89, oltre interessi e spese, in forza di due contratti di mutuo fondiario stipulati in data 7.04.2005 e 18.06.2010 dalla società Pt_1
con la ..
[...] Controparte_3
La vicenda trae origine dal contratto di compravendita del 27.06.2013 (atto per notar
[...]
rep. n. 25495, racc. n. 10896), con il quale l'odierna opponente Per_1 Parte_2
[...] acquistava dalla l'opificio industriale sito nel Comune di Monte-
[...] Parte_1 fredane, gravato da ipoteche a garanzia dei suddetti mutui. L'atto prevedeva l'accollo da parte dell'acquirente delle obbligazioni gravanti sull'alienante in forza dei menzionati contratti.
A fondamento dell'opposizione, la ha eccepito: Parte_1
la carenza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_4
per non aver fornito prova adeguata della titolarità del credito azionato, non essendo sufficien- te la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco ex art. 58
T.U.B.;
l'inidoneità soggettiva del titolo esecutivo, essendo essa soggetto terzo rispetto ai con- tratti di mutuo e configurandosi l'accollo come meramente "interno", non avendo la banca creditrice mai prestato la propria adesione;
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito, sostenendo che il dies a quo del termine prescrizionale dovesse farsi decorrere non dalla scadenza naturale dei mutui, ma dalla data (20 agosto 2013) in cui la banca creditrice aveva comunicato la decadenza dal bene- ficio del termine, rendendo l'intero debito immediatamente esigibile.
Si è costituita in giudizio la in qualità di mandataria della CP_1 [...]
contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione. In particolare, ha sostenuto la piena prova della propria titolarità del credito, la legittimazione passiva dell'opponente quale terza acquirente del bene ipotecato e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendo il termine decorrere dalla scadenza dell'ultima rata dei mutui (previste per il 30/04/2015 e il 30/06/2020).
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per il motivo assorbente relativo all'intervenu- ta prescrizione del credito.
Sono invece infondate le altre eccezioni sollevate dall'opponente.
1. Sulla legittimazione attiva dell'opposta
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è infondata. Sebbene sia principio consolidato che, in caso di contestazione, la mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzet- ta Ufficiale non sia sufficiente a provare la titolarità del credito, nel caso di specie l'opposta ha fornito elementi ulteriori e decisivi. Oltre all'estratto della G.U. n. 150 del 21/12/2023, ha prodotto una attestazione dell'intervenuta cessione da parte del creditore originario,
[...]
, nonché l'elenco dei crediti ceduti, dal quale è possibile indi- Controparte_3
viduare la posizione debitoria in oggetto tramite il numero di NDG (5385_40164700). Tali
3 documenti, letti congiuntamente, costituiscono prova sufficiente dell'inclusione dello specifi- co credito nell'operazione di cessione in blocco, superando la genericità della contestazione mossa dall'opponente.
2. Sulla legittimazione passiva dell'opponente
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata. È pacifico che l'opponente sia terza acquirente dell'immobile su cui gravano le ipoteche a ga- Parte_1
ranzia dei mutui azionati. A prescindere dalla natura interna o esterna dell'accollo del debito, il creditore ipotecario gode del c.d. "diritto di seguito" (art. 2808 c.c.), che gli consente di espropriare il bene oggetto di garanzia anche nei confronti di chi lo abbia acquistato successi- vamente all'iscrizione dell'ipoteca. L'azione esecutiva, pertanto, può essere legittimamente in- tentata contro il terzo proprietario del bene ipotecato, al quale il precetto deve essere notifica- to, unitamente al titolo esecutivo formatosi nei confronti del debitore originario, al fine di as- soggettare il bene all'espropriazione. Non sussiste, pertanto, l'eccepita inidoneità soggettiva del titolo.
3. Sull'intervenuta prescrizione del credito
L'opposizione è, invece, fondata sotto il profilo dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
In materia di mutuo con piano di ammortamento rateale, l'obbligazione di restituzione della somma è unica e il pagamento frazionato costituisce una mera modalità di adempimento. Di conseguenza, il termine di prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) decorre, di regola, dalla data di scadenza dell'ultima rata, momento in cui il debito diviene integralmente esigibi- le nella sua interezza (cfr. Cass. n. 4232/2023).
Tuttavia, tale principio non opera allorché il creditore, avvalendosi della decadenza dal bene- ficio del termine, dichiari la risoluzione del contratto o la decadenza del debitore dal beneficio del termine a causa del suo inadempimento. In tale ipotesi, la rateizzazione del debito viene meno e il creditore ha il diritto di pretendere l'immediato pagamento dell'intero importo resi- duo. Di conseguenza, l'intero credito diviene immediatamente esigibile e, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere proprio dal momento in cui il creditore manifesta tale volontà al debitore.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che la , Controparte_3
con comunicazione del 20 agosto 2013, ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva e ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, richiedendo l'immediato pa- gamento dell'intera esposizione debitoria. Da tale data, pertanto, ha iniziato a decorrere il ter- mine decennale di prescrizione.
4 Anche a voler considerare il successivo telegramma del 28.04.2014 – con cui la banca, a fron- te di un pagamento parziale, ribadiva l'intervenuta decadenza e imputava la somma all'intera esposizione – come atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., un nuovo termine decennale avrebbe iniziato a decorrere da quella data, con scadenza nell'aprile del
2024.
L'atto di precetto opposto è stato notificato alla solo in data 1 aprile Parte_1
2025, quando il termine decennale di prescrizione, in ogni possibile ricostruzione, era già compiutamente decorso. Le tardive allegazioni dell'opposta circa ulteriori atti interruttivi
(quali il procedimento di ATP promosso dalla debitrice originaria) sono inconferenti, in quan- to l'azione del debitore per l'accertamento negativo del credito non ha efficacia interruttiva della prescrizione, che richiede un atto con cui il creditore fa valere il proprio diritto.
Il diritto di credito azionato deve, pertanto, dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione assorbe ogni altra questione. L'opposizione va dunque accolta e l'atto di precetto va dichiarato nullo e privo di effetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto con- to del valore della causa e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del procu- ratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Sossio Pellecchia, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1107/2025 R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
estinto per intervenuta prescrizione il diritto di credito azionato da Controparte_4
(e per essa da con l'atto di precetto notificato in data 1.04.2025;
[...] CP_1
2. Dichiara, conseguentemente, nullo e privo di ogni effetto giuridico il suddetto atto di pre- cetto;
3. Condanna la parte opposta, (e per essa Controparte_4 CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore
[...]
della parte opponente, che si liquidano in Euro 1.241,00 per spese ed Euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA co- me per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Edonolfo Nittolo, procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, in data 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N. 1107/2025
GIUDICE Dott. Sossio Pellecchia
Verbale di Udienza “cartolare” del 4/12/2025
Il Giudice
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la
contro
- versia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico Dott. Sossio
Pellecchia, viste le conclusioni così come precisate in atti e lette le note di trattazione scritta che tengono luogo della discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pro- nuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1107/2025 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “Opposizione a precetto
(art. 615, l° comma c.p.c.)” e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 P.IVA_1
sede in Montefredane (AV), località Arcella, rappresentata e difesa dall'Avv. Edonolfo Nitto- lo, in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ), in qualità di procuratrice e mandataria di CP_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Merola, in virtù di procura in atti;
- OPPOSTA -
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto opposi- Parte_1 zione avverso l'atto di precetto notificatole in data 1.04.2025, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 320.440,89, oltre interessi e spese, in forza di due contratti di mutuo fondiario stipulati in data 7.04.2005 e 18.06.2010 dalla società Pt_1
con la ..
[...] Controparte_3
La vicenda trae origine dal contratto di compravendita del 27.06.2013 (atto per notar
[...]
rep. n. 25495, racc. n. 10896), con il quale l'odierna opponente Per_1 Parte_2
[...] acquistava dalla l'opificio industriale sito nel Comune di Monte-
[...] Parte_1 fredane, gravato da ipoteche a garanzia dei suddetti mutui. L'atto prevedeva l'accollo da parte dell'acquirente delle obbligazioni gravanti sull'alienante in forza dei menzionati contratti.
A fondamento dell'opposizione, la ha eccepito: Parte_1
la carenza di legittimazione attiva in capo alla Controparte_4
per non aver fornito prova adeguata della titolarità del credito azionato, non essendo sufficien- te la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco ex art. 58
T.U.B.;
l'inidoneità soggettiva del titolo esecutivo, essendo essa soggetto terzo rispetto ai con- tratti di mutuo e configurandosi l'accollo come meramente "interno", non avendo la banca creditrice mai prestato la propria adesione;
l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito, sostenendo che il dies a quo del termine prescrizionale dovesse farsi decorrere non dalla scadenza naturale dei mutui, ma dalla data (20 agosto 2013) in cui la banca creditrice aveva comunicato la decadenza dal bene- ficio del termine, rendendo l'intero debito immediatamente esigibile.
Si è costituita in giudizio la in qualità di mandataria della CP_1 [...]
contestando integralmente le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione. In particolare, ha sostenuto la piena prova della propria titolarità del credito, la legittimazione passiva dell'opponente quale terza acquirente del bene ipotecato e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendo il termine decorrere dalla scadenza dell'ultima rata dei mutui (previste per il 30/04/2015 e il 30/06/2020).
Concessa la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per il motivo assorbente relativo all'intervenu- ta prescrizione del credito.
Sono invece infondate le altre eccezioni sollevate dall'opponente.
1. Sulla legittimazione attiva dell'opposta
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è infondata. Sebbene sia principio consolidato che, in caso di contestazione, la mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzet- ta Ufficiale non sia sufficiente a provare la titolarità del credito, nel caso di specie l'opposta ha fornito elementi ulteriori e decisivi. Oltre all'estratto della G.U. n. 150 del 21/12/2023, ha prodotto una attestazione dell'intervenuta cessione da parte del creditore originario,
[...]
, nonché l'elenco dei crediti ceduti, dal quale è possibile indi- Controparte_3
viduare la posizione debitoria in oggetto tramite il numero di NDG (5385_40164700). Tali
3 documenti, letti congiuntamente, costituiscono prova sufficiente dell'inclusione dello specifi- co credito nell'operazione di cessione in blocco, superando la genericità della contestazione mossa dall'opponente.
2. Sulla legittimazione passiva dell'opponente
Anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata. È pacifico che l'opponente sia terza acquirente dell'immobile su cui gravano le ipoteche a ga- Parte_1
ranzia dei mutui azionati. A prescindere dalla natura interna o esterna dell'accollo del debito, il creditore ipotecario gode del c.d. "diritto di seguito" (art. 2808 c.c.), che gli consente di espropriare il bene oggetto di garanzia anche nei confronti di chi lo abbia acquistato successi- vamente all'iscrizione dell'ipoteca. L'azione esecutiva, pertanto, può essere legittimamente in- tentata contro il terzo proprietario del bene ipotecato, al quale il precetto deve essere notifica- to, unitamente al titolo esecutivo formatosi nei confronti del debitore originario, al fine di as- soggettare il bene all'espropriazione. Non sussiste, pertanto, l'eccepita inidoneità soggettiva del titolo.
3. Sull'intervenuta prescrizione del credito
L'opposizione è, invece, fondata sotto il profilo dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito.
In materia di mutuo con piano di ammortamento rateale, l'obbligazione di restituzione della somma è unica e il pagamento frazionato costituisce una mera modalità di adempimento. Di conseguenza, il termine di prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) decorre, di regola, dalla data di scadenza dell'ultima rata, momento in cui il debito diviene integralmente esigibi- le nella sua interezza (cfr. Cass. n. 4232/2023).
Tuttavia, tale principio non opera allorché il creditore, avvalendosi della decadenza dal bene- ficio del termine, dichiari la risoluzione del contratto o la decadenza del debitore dal beneficio del termine a causa del suo inadempimento. In tale ipotesi, la rateizzazione del debito viene meno e il creditore ha il diritto di pretendere l'immediato pagamento dell'intero importo resi- duo. Di conseguenza, l'intero credito diviene immediatamente esigibile e, ai sensi dell'art. 2935 c.c., il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere proprio dal momento in cui il creditore manifesta tale volontà al debitore.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che la , Controparte_3
con comunicazione del 20 agosto 2013, ha manifestato la volontà di avvalersi della clausola risolutiva e ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, richiedendo l'immediato pa- gamento dell'intera esposizione debitoria. Da tale data, pertanto, ha iniziato a decorrere il ter- mine decennale di prescrizione.
4 Anche a voler considerare il successivo telegramma del 28.04.2014 – con cui la banca, a fron- te di un pagamento parziale, ribadiva l'intervenuta decadenza e imputava la somma all'intera esposizione – come atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c., un nuovo termine decennale avrebbe iniziato a decorrere da quella data, con scadenza nell'aprile del
2024.
L'atto di precetto opposto è stato notificato alla solo in data 1 aprile Parte_1
2025, quando il termine decennale di prescrizione, in ogni possibile ricostruzione, era già compiutamente decorso. Le tardive allegazioni dell'opposta circa ulteriori atti interruttivi
(quali il procedimento di ATP promosso dalla debitrice originaria) sono inconferenti, in quan- to l'azione del debitore per l'accertamento negativo del credito non ha efficacia interruttiva della prescrizione, che richiede un atto con cui il creditore fa valere il proprio diritto.
Il diritto di credito azionato deve, pertanto, dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione assorbe ogni altra questione. L'opposizione va dunque accolta e l'atto di precetto va dichiarato nullo e privo di effetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto con- to del valore della causa e dell'attività processuale svolta, con distrazione in favore del procu- ratore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Sossio Pellecchia, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1107/2025 R.G., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
estinto per intervenuta prescrizione il diritto di credito azionato da Controparte_4
(e per essa da con l'atto di precetto notificato in data 1.04.2025;
[...] CP_1
2. Dichiara, conseguentemente, nullo e privo di ogni effetto giuridico il suddetto atto di pre- cetto;
3. Condanna la parte opposta, (e per essa Controparte_4 CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite in favore
[...]
della parte opponente, che si liquidano in Euro 1.241,00 per spese ed Euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA co- me per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Edonolfo Nittolo, procuratore antistatario.
Così deciso in Avellino, in data 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia
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