Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00946/2025REG.PROV.COLL.
N. 01164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2024, proposto dall’Avv. Francesca Bilardo, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Buscemi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Montalbano Elicona, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
IN La LL, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi, nella parte relativa alla condanna delle spese di lite, sulla sentenza n. 230/2024 del 26 marzo 2024, resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata in data 7 marzo 2025 con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere e chiede la condanna del Comune di Montalbano Elicona al pagamento delle spese, compensi e onorari del giudizio;
Visti gli artt. 34, comma 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la Consigliera PA La GA e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza alla sentenza n. 230/2024, con cui questo Consiglio ha accolto l’appello proposto dall’Avv. Francesca Bilardo per la riforma della sentenza n. 1536/2021 resa dal T.a.r. Sicilia, Sez. III, sezione staccata di Catania, e ha, altresì, condannato il Comune di Montalbano Elicona e la controinteressata, signora La LL IN, in solido, a rifondere all'appellante le spese dei due gradi del giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000, oltre spese generali, oneri e accessori come per legge e contributi unificati versati.
2. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è stata, in copia informatica estratta dal fascicolo telematico, ritualmente notificata, a cura della ricorrente, al Comune di Montalbano Elicona il 27 marzo 2024, sia all'indirizzo pec del suo procuratore costituito in giudizio, sia presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.
Tuttavia, alla data di notificazione del presente ricorso in ottemperanza, il Comune di Montalbano Elicona non aveva ancora provveduto al pagamento delle somme dovute, per cui, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ex art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito, con modifiche, nella L. n. 30/1997 e tenuto conto della perdurante inottemperanza alla citata sentenza, la ricorrente, con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a., notificato il 3 ottobre 2024 e depositato il 9 ottobre 2024, ha chiesto a questo Consiglio di dichiarare l’obbligo del Comune di Montalbano Elicona di ottemperare al giudicato formatosi sulla citata sentenza n. 230/2024, prescrivendo le relative modalità e nominando, per l'eventuale persistente inadempimento, un Commissario ad acta , con ogni conseguenziale statuizione per la refusione delle spese del giudizio.
La ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna del Comune al pagamento delle spese del presente giudizio.
3. L’amministrazione non si è costituita nel giudizio.
4. Con memoria depositata in data 7 marzo 2025 la ricorrente ha comunicato che il Comune di Montalbano Elicona, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 6 febbraio 2025 ha riconosciuto il debito fuori bilancio della somma di euro 5.514,86 derivante dalla sentenza n. 230/2024 corrispondendo successivamente detta somma alla ricorrente.
5. Il Collegio ritiene di non regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale della parte pubblica intimata, stimando preferibile, vistone l’esito, di compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO de CI, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
PA La GA, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA La GA | NO de CI |
IL SEGRETARIO