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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6759 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2762/2021 di R.G., riservata in decisione all'udienza del 9 luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza comunicata in data 14 luglio 2025, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_1
nata a [...] il [...], c.f. ; nata
[...] CodiceFiscale_2 CP_2
a Napoli il 18.06.1966, c.f. ; nato a [...] il CodiceFiscale_3 Parte_2
03.04.1963, c.f. , rappresentati e difesi dall'Avvocato CodiceFiscale_4 CP_2
c.f. , giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio CodiceFiscale_5 in San Giorgio a Cremano (NA) alla via Cavalli di Bronzo n. 10, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_1
APPELLANTI
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE EX ART. 303 C.P.C.
CONTRO nato a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_3 CodiceFiscale_6
nata a [...] il [...] c.f. , rappresentati e Controparte_4 CodiceFiscale_7
difesi dall'Avvocato Riccardo Meandro del Foro di Nola, c.f. giusta CodiceFiscale_8 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello, con domicilio eletto presso il suo studio in Caravita – Cercola (NA) alla via Madonna delle Grazie n. 25, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale:
- 1 - Email_2
APPELLATI
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE EX ART. 303 C.P.C.
NONCHE'
nato a [...] il [...], c.f. nella Parte_2 CodiceFiscale_9
qualità di erede di nato a [...] il [...] e deceduto a Portici (NA) in Persona_1
data 10.10.2021, rappresentato e difeso dall'Avvocato Chiara Scognamiglio, c.f.
[...]
, giusta procura in atti, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli alla C.F._10 via San Pietro n. 73, Parco Azzurro, sc. N, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_3
APPELLATO
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE EX ART. 303 C.P.C.
NONCHE'
nata a [...] al Vesuvio (NA) il 10.06.1944, c.f. CP_5 [...]
, nella qualità di erede di nato a [...] il [...] e deceduto C.F._11 Persona_1
a Portici (NA) in data 10.10.2021, rappresentata e difesa dall'Avvocato Riccardo Meandro del Foro di Nola, c.f. giusta procura in calce alla comparsa di CodiceFiscale_8
costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in Caravita – Cercola (NA) alla via Madonna delle Grazie n. 25, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale: Email_2
APPELLATA
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE EX ART. 303 C.P.C.
NONCHE'
PROVITERA Avv. Livio, nato a [...] il [...], c.f. CodiceFiscale_12
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 4473/2021, resa nel giudizio di primo grado avente n. 14119/2015 di R.G., pubblicata in data 11 maggio 2021 e notificata il 13 maggio 2021.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza: per gli appellanti: 1) prendere atto della sentenza n. 1016/2025 della Corte d'Appello di
Napoli con la quale è stato accolto l'appello di , e CP_1 CP_2 Parte_2
e gli eredi di sono stati condannati al pagamento della somma di €
[...] Persona_1
- 2 - 18.929,44, oltre interessi;
2) prendere atto dell'avvenuto pagamento, in data 2 maggio 2025, da parte degli eredi di del credito liquidato;
3) dichiarare la cessazione della Persona_1
materia del contendere, oltre che per la domanda di anche per la Parte_1 domanda di azione revocatoria proposta dagli interventori , e CP_1 CP_2
4) a fronte della dichiarazione di cessazione della materia del Parte_2
contendere, si chiede che la Corte voglia pronunciarsi sulle spese processuali del primo e del secondo grado, applicando il principio della soccombenza virtuale;
5) in subordine, si insiste nell'accoglimento del quinto motivo di appello, 6) con vittoria di spese e competenze relative al secondo grado del giudizio, con attribuzione ex art. 93 c.p.c.. Si chiede riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. per gli appellati e la chiamata in integrazione del contraddittorio e CP_4 CP_3
e si riportano integralmente alla comparsa di costituzione e
[...] CP_5
risposta di cui si chiede l'integrale accoglimento e per l'effetto si conclude: 1) per il rigetto dell'atto di appello poiché infondato in fatto ed in diritto;
2) per la vittoria delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario;
3) per la condanna degli appellanti al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 comma 3°
c.p.c.. Chiedono altresì che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, notificato in data 11 giugno 2021, iscritto a ruolo il 18 giugno 2021, e hanno impugnato la sentenza n. Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_2
4473/2021, pubblicata in data 11 maggio 2021 e notificata il 13 maggio 2021, con la quale il
Tribunale di Napoli, pronunciando sulle domande di revocatoria ex art. 2091 c.c. da loro proposte – in qualità di attori e Avvocato;
in qualità di Parte_1 Controparte_6
interventori e - le ha respinte condannandoli, in solido, al CP_1 CP_2 Parte_2 pagamento, in favore dei convenuti, delle spese processuali, liquidate in complessivi €
10.343,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., come per legge, con distrazione, ponendo definitivamente a loro carico anche le spese di C.T.U., come già liquidate in atti.
1.1. Insorgendo contro la decisione hanno chiesto alla Corte distrettuale, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, la declaratoria di cessata materia del contendere relativamente alla domanda proposta da l'accoglimento della Parte_1
- 3 - domanda degli interventori: e e la declaratoria di CP_1 CP_2 Parte_2
inefficacia, nei loro confronti, degli atti dispositivi, ossia dell'atto di compravendita del 28 febbraio 2013, per notar di Santa Maria Capua Vetere, rep. n. 56123, racc. n. Persona_2
5692, e dell'atto di donazione del 23 aprile 2013, per notar di Santa Maria Persona_2
Capua Vetere, rep. n. 56147, racc. n. 5711; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, comprese le spese di C.T.U..
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei principali motivi di appello, hanno chiesto l'accoglimento, quantomeno, del quinto motivo di gravame e la compensazione delle spese del primo grado del giudizio, con vittoria di quelle del secondo grado.
In via ulteriormente subordinata, hanno chiesto la rideterminazione delle spese del primo grado del giudizio, in base al valore dei singoli crediti, vinte spese e competenze dell'appello.
2. In data 14 settembre 2021, si sono costituiti d chiedendo Per_1 CP_3 Controparte_4
il rigetto dell'appello, per la sua infondatezza, in fatto e diritto, e la condanna degli appellanti per lite temeraria, ex art. 96, 3° co., c.p.c., con vittoria di spese e competenze, con distrazione.
3. Il 18 ottobre 2021, l'Avvocato Riccardo Meandro ha depositato l'istanza di interruzione del processo, comunicando che, in data 10 gennaio 2021, l'appellato è Persona_1
deceduto in Portici (NA), depositando il certificato di morte che lo attesta e chiedendo alla
Corte di disporre di conseguenza.
3.1. In data 19 ottobre 2021, il processo è stato quindi interrotto.
3.2. Il 21 ottobre 2021, gli appellanti hanno depositato il ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del processo interrotto, chiedendo alla Corte di fissare l'udienza per la prosecuzione della causa, con la concessione del termine per la notifica, per sentire accolte le conclusioni del proprio appello.
3.3. Con decreto di fissazione dell'udienza del 26 ottobre 2021, depositato in data 27 ottobre
2021 è stato fissato il prosieguo del processo per l'udienza collegiale del 29 marzo 2021.
3.4. In data 28 gennaio 2022, con comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione del giudizio interrotto, si sono costituiti ed CP_3 Controparte_4
chiedendo il rigetto dell'appello, per la sua infondatezza, in fatto e diritto, e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese e per lite temeraria, con distrazione.
- 4 - 3.5. In data 9 marzo 2022, il procuratore degli appellanti ha depositato il ricorso ex art. 303
c.p.c., per la riassunzione del processo, ed il decreto di fissazione dell'udienza, notificati collettivamente ed impersonalmente, ex art. 303, 2° co., c.p.c., agli eredi del defunto
[...]
nell'ultimo domicilio di quest'ultimo, in Volla (NA) alla via Filichito n. 262, int. 1, Per_1
come da allegato certificato di residenza, in data 12 novembre 2021 - entro il termine stabilito dalla Corte - a mani dell'erede a mezzo dell'Ufficiale giudiziario. Controparte_3
3.6. Il 9 marzo 2022, si è costituito nella qualità di erede del defunto Parte_2 [...]
evidenziando il suo dissenso rispetto alle difese del de cuius e degli altri coeredi, Per_1 indicando alla Corte di separare la propria responsabilità per le eventuali spese di soccombenza per la resistenza in giudizio.
3.6. In data 18 marzo 2022, il procuratore degli appellati ha depositato il certificato integrale di stato di famiglia del defunto dal quale risultano, oltre a Persona_1 CP_3 CP_4
e anche Parte_2 CP_5
3.7. All'udienza collegiale del 21 giugno 2022, ritenutane la necessità, la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di entro il termine CP_5
perentorio del 30 settembre 2022, rinviando in prosieguo di prima udienza all'udienza collegiale del 24 gennaio 2023.
3.8. In data 19 settembre 2022, il procuratore degli appellanti ha depositato l'atto di integrazione del contraddittorio, notificato alla residente in [...]
Filichito n. 262, int. 1, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 14 luglio 2022, entro il termine perentorio fissato dalla Corte. Dell'avvenuta notifica è stata data comunicazione alla destinataria a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, consegnatale a mani proprie il 26 febbraio 2022.
3.9. Il procuratore degli appellanti ha ritenuto opportuno notificare il ricorso in riassunzione, il decreto di fissazione dell'udienza, il decreto di rinvio e l'ordinanza del 21 giugno 2022 anche a ed già costituiti con comparsa di CP_3 Controparte_4
costituzione e risposta a seguito di riassunzione del giudizio, depositata il 28 gennaio 2022, sul rilievo che costoro non si fossero costituiti in giudizio anche in qualità di eredi di
[...]
Ha così provveduto alla notifica a in data 27 giugno 2022, al Per_1 Controparte_3
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: nonché a Email_4 [...] in data 12 luglio 2022, a mezzo Ufficiale giudiziario, presso la sua residenza in CP_4
Cercola (NA) alla via Argine n. 18, a mani del marito: . Per_3 Tes_1
- 5 - 3.10. In data 13 gennaio 2023, si è costituita in giudizio in qualità di erede CP_5
del defunto per aderire alle difese del de cuius e degli altri eredi. Ha Persona_1
evidenziato di ritenere infondato l'appello proposto, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e con condanna degli appellanti al pagamento delle spese e per lite temeraria.
4. Nel grado di appello non è stata svolta attività istruttoria;
è stata verificata la disponibilità telematica del fascicolo del primo grado del giudizio.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato per l'udienza del 9 luglio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa, è opportuno ripercorre i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del giudizio di primo grado.
5.1 Gli attori: e Avvocato , hanno convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_6
ed premettendo di essere creditori di il Per_1 CP_3 Controparte_4 Persona_1 primo della somma di € 20.009,92 ed il secondo, quale procuratore distrattario, della somma di € 4.250,37, a titolo di spese e competenze di giudizio, in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli n. 15599/2014 che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1988/2012 del 23 marzo 2012 e condannato al pagamento, in favore di Persona_1 Parte_1
della somma di € 17.588,37, per le rendite percepite a titolo di detentore dei beni, oggetto della divisione ereditaria paterna e materna, oltre al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore distrattario.
Hanno allegato anche che con atto del 28 febbraio 2013, per notar di Santa Persona_2
Maria Capua Vetere, rep. n. 56123, racc. n. 5692, ha venduto ai figli Persona_1 CP_3
e la nuda proprietà della sua quota, pari alla metà dell'intero sui beni Controparte_4 immobili siti nel Comune di Volla (NA), per il prezzo complessivo di € 17.600,00 e che con atto del 23 aprile 2013 ai medesimi rogito, rep. n. 56147, racc. n. 5711, ha loro donato la nuda proprietà di altri beni immobili siti nel Comune di Volla, assumendo che i prefati atti di disposizione hanno leso i loro interessi, avendo entrambi l'unico fine di sottrarre beni alle ragioni creditorie.
Hanno perciò chiesto la declaratoria di inefficacia, nei loro confronti, dell'atto di compravendita del 28 febbraio 2013, per notar di Santa Maria Capua Vetere, Persona_2
rep. n. 56123, racc. n. 5692, e dell'atto di donazione del 23 aprile 2013, per notar Per_2
- 6 - di Santa Maria Capua Vetere, rep. n. 56147, racc. n. 5711, con ogni conseguenza di Per_2
legge; con vittoria delle spese di lite.
5.2. Costituendosi in giudizio e hanno contrastato la Per_1 CP_4 Controparte_3 domanda avversaria per l'inesistenza dei presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901
c.c., disponendo di un consistente patrimonio immobiliare, concludendo per Persona_1
il suo rigetto.
5.3. Nel giudizio sono intervenuti ai sensi dell'art. 105 c.p.c. e CP_1 CP_2 Parte_2
anche loro creditori di in virtù del decreto ingiuntivo n. 1586/2012
[...] Persona_1 del 7 marzo 2012, opposto dall'ingiunto in un giudizio in corso, lamentando la lesione delle loro ragioni di credito a seguito degli atti di disposizione compiuti dal debitore. Hanno dunque chiesto la declaratoria di inefficacia, anche nei loro confronti, degli atti di disposizione compiuti da in favore dei figli e Persona_1 CP_4 CP_3
5.4. Il giudizio è stato istruito con C.T.U. affidata all'ing. Persona_4
6. Con la sentenza, oggi impugnata, il Tribunale ha rigettato la domanda di revocatoria ex art. 2091 c.c., proposta dagli attori e dagli interventori, ritenendola infondata.
6.1. Il giudice di prime cure ha premesso che gli attori hanno dedotto di vantare un credito nei confronti di in virtù della sentenza del Tribunale di Napoli n. 15599/2014 Persona_1
che ha respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1988/2012 del 23 marzo 2012, condannandolo al pagamento a della somma di € 17.588,37 a titolo di Parte_1 frutti civili maturati in relazione ai beni oggetto di divisione ereditaria, oltre che alle spese di lite in favore del procuratore distrattario.
Ha evidenziato che tale titolo fondante la creditoria attorea, al momento dell'instaurazione della domanda di causa sottoposto ad accertamento giudiziale, è stato caducato dalla Corte
d'Appello che, con sentenza n. 1250/2019, prodotta dal convenuto all'udienza del 10 dicembre 2019, accogliendo il gravame, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda di nei confronti del fratello Ha precisato Parte_1 Per_1
che l'accertamento giudiziale di insussistenza delle ragioni di credito che gli attori hanno inteso tutelare con l'instaurazione del giudizio - con pronuncia da ritenersi definitiva, mancando l'allegazione e la prova della tempestiva sua impugnazione degli attori - ha comportato il venire meno del primo presupposto richiesto per l'accoglimento dell'azione revocatoria ed il rigetto della domanda attorea.
- 7 - 6.2. Quanto alla posizione degli interventori, ha rilevato che costoro sono intervenuti in giudizio, ex art. 105 c.p.c., deducendo di essere creditori di della somma di € Persona_1
18.929,44, in virtù del decreto ingiuntivo n. 1586/2012, emesso dal Tribunale di Napoli il 7 marzo 2012, opposto dall'ingiunto nel giudizio iscritto al n.r.g. 13677/2012, definito con sentenza del Tribunale di Napoli n. 237/2020, con la quale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, sono state respinte le domande formulate da e CP_1 CP_2 Pt_2
Ha precisato che verso tale sentenza, questi ultimi hanno proposto appello, tuttora Per_1
pendente ed iscritto al n.r.g. 3596/2020 della Corte.
Il Tribunale ha disatteso l'istanza formulata in comparsa conclusionale di sospensione del giudizio, ex art. 295 c.p.c., non rinvenendo in capo agli interventori il pregiudizio alle loro ragioni di credito, anche inteso come maggiore difficoltà di costoro alla soddisfazione.
Dall'espletata C.T.U. - cui ha aderito in quanto frutto di indagini effettuate con rigore scientifico, oltre che adeguatamente motivata e non efficacemente contrastata - ha appreso la consistenza del patrimonio immobiliare di € 1.379.000,00 all'epoca degli Persona_1 atti di disposizione;
€ 1.228.000,00 nel 2018, e l'inclusione in esso di numerosi terreni e fabbricati siti nei Comuni di Ponticelli e Volla. Tenuto conto dell'ammontare del credito vantato dagli interventori, posto a fondamento dell'atto di intervento, pari a € 18.929,44, anche al netto del valore dei beni immobili oggetto degli atti dispositivi in favore dei figli di cui all'azione revocatoria, ha ritenuto esistente in capo a un patrimonio Persona_1 immobiliare ampiamente capiente alla conservazione delle garanzie dei crediti, dedotti a fondamento della domanda, come attestato dal suo ausiliare, e che, in mancanza del presupposto dell'eventus damni, la domanda degli interventori sia infondata. Il Tribunale ha, dunque, rigettato la domanda revocatoria, ex art. 2901 c.c., formulata dagli attori e dagli interventori.
7. L'atto di appello è stato notificato in data 11 giugno 2021 all'appellato, Avvocato
[...]
, all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, procuratore di sé CP_6
stesso nel primo grado del giudizio. Esso è stato altresì notificato nella stessa data agli appellati d all'indirizzo di posta elettronica certificata del Per_1 CP_3 Controparte_4
loro procuratore, costituito anche nel primo grado del giudizio: Avvocato Riccardo
Meandro.
Gli appellati sono stati convenuti per il giorno 18 ottobre 2021 dinanzi alla Corte.
Il giudizio di appello è stato tempestivamente iscritto a ruolo in data 18 giugno 2021.
- 8 - L'appello è quindi tempestivo risultando rispettato il termine di decadenza di 30 giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta, nei confronti del procuratore degli appellanti in data 13 maggio 2021.
7.1. Le dettagliate vicende di cui si è detto ai § 3.1., 3.2., 3.3., 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 3.9. e 3.10. rendono infondata l'eccezione di estinzione avendo gli appellanti adempiuto all'ordine della Corte, nel termine perentorio stabilito, di restituire integro il contraddittorio con le controparti processuali e con i chiamati all'eredità del defunto Persona_1
È dunque possibile volgere l'attenzione al merito del giudizio.
8. Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata, deducendone la nullità, per la nullità assoluta della C.T.U. in conseguenza della violazione del contraddittorio e, in particolare, dell'art. 183 c.p.c.. Hanno opinato che la sentenza impugnata abbia recepito le conclusioni della C.T.U. che sarebbe nulla;
che, infatti, il quesito posto dal Tribunale prevedeva l'esame, da parte del C.T.U., della documentazione in atti ed il compimento di accertamenti, anche presso pubblici uffici;
mentre il C.T.U. avrebbe acquisito ed esaminato documenti che non dovevano cadere nell'indagine, in quanto non prodotti regolarmente in giudizio. Hanno stigmatizzato trattarsi di documentazione preesistente al giudizio, che non sarebbe stata depositata ritualmente in giudizio, essendo stata prodotta, per la prima volta, al C.T.U., in violazione delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.. Hanno protestato che la documentazione sia stata acquisita nonostante la loro opposizione, formalizzata nel verbale di primo sopralluogo del 29 maggio 2017, con la richiesta di individuazione dei beni posseduti da Persona_1
all'epoca della donazione ed all'attualità, a partire dalle visure ipocatastali da eseguire in
Conservatoria, e che il C.T.U. ha dichiarato di potere rispondere al quesito formulato dal
Tribunale proprio sulla base della documentazione irritualmente acquisita. Hanno denunciato la nullità della C.T.U., atteso che tutti gli immobili che, per il C.T.U., sarebbero rimasti nella titolarità di anche a seguito degli atti dispositivi, non Persona_1
emergerebbero dalle ispezioni ipotecarie prodotte dagli attori e che la regolarità urbanistica di tali beni, sulla quale il C.T.U. è stato chiamato a pronunciarsi, sarebbe dimostrata proprio dalla documentazione irritualmente acquisita dal tecnico. Eccepita la nullità assoluta della
C.T.U., hanno invocato lo stralcio, sia dal fascicolo d'ufficio di primo grado, sia dal fascicolo del C.T.U., della documentazione, indicata ai numeri da 1 a 29 del primo motivo dell'atto di appello, che sarebbe stata fornita irritualmente al C.T.U. dalla parte convenuta, che non
- 9 - sarebbe mai stata esaminata dagli attori, ai quali non sarebbe stata fornita neanche in copia nel corso delle operazioni peritali, e che non sarebbe mai stata acquisita al dibattito processuale.
Per gli stessi motivi, hanno chiesto lo stralcio di tutti gli allegati alle osservazioni del C.T.P, geom. , che sarebbero stati irritualmente prodotti, tra i quali vi sarebbe Persona_5
anche un'inammissibile relazione preliminare alla bozza della C.T.U..
Hanno evidenziato che l'acquisizione, da parte del C.T.U., di elementi di prova in violazione del principio dispositivo cagiona la nullità assoluta della C.T.U., rilevabile d'ufficio ed insanabile per acquiescenza delle parti, per l'inderogabilità delle norme sulle preclusioni istruttorie, nel processo civile. Hanno dedotto che il C.T.U. non può indagare d'ufficio su fatti che non siano stati ritualmente allegati dalle parti;
che non può acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande od eccezioni proposte e che non può procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscono tale prova.
Hanno, inoltre, denunciato la nullità della sentenza gravata che ha recepito le conclusioni di una C.T.U. nulla.
8.1. Il motivo, ancorché sostanzialmente superato dalle conclusioni che parte appellante ha articolato in ragione delle sopravvenienze di cui si dirà in seguito (§ 11.2.), è infondato in base al principio di diritto costantemente posto dalla Suprema Corte, secondo cui “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cassazione civile, Sezioni Unite, 1° febbraio 2022, n. 3086). Solo
l'accertamento svolto dal C.T.U. che debordi dai detti limiti costituisce violazione del contraddittorio delle parti ed è fonte di nullità relativa, rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (Cassazione civile sez.
III, 16.06.2025, n.16182). Avendo il Tribunale chiesto al suo ausiliare di stimare la consistenza del patrimonio immobiliare residuo, formulando all'ing. il seguente quesito: Per_4
“Esaminata la documentazione in atti ed effettuato ogni altro accertamento anche presso pubblici uffici, determini il valore dei beni immobili all'epoca della donazione ed all'attualità posseduti da tenendo conto, altresì, della regolarità urbanistica dei beni medesimi;
riferisca ogni Persona_1
- 10 - altro elemento utile alla controversia e tenti la conciliazione. Dia conto della partecipazione o meno dei CTP, dell'adesione o del dissenso di costoro alle conclusioni rese;
in caso di dissenso non generico da parte dei predetti, ne esponga le motivazioni e le sottoponga ad un dettagliato vaglio critico”, alcuna violazione è stata compiuta allorquando questi ha esaminato, oltre alle produzioni giudiziarie delle parti in lite, le visure delle ispezioni ipotecarie e i titoli edilizi per verificare la liceità urbanistica dei cespiti.
La Corte regolatrice ha anche chiarito che il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice quei documenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., addirittura anche quando - a differenza della fattispecie in cui questa evenienza non ricorre - siano relativi ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa di cui all'art. 157 c.p.c. (Cassazione civile, sez. I, 16.02.2025,
n. 3947). Ebbene, i convenuti in primo grado, oltre a richiamare ampiamente la circostanza che unitamente all'attore è stato riconosciuto erede legittimo nella Persona_1 Pt_1
successione di e dalla sentenza n. 9361/2008 resa Persona_6 Parte_2 dal Tribunale di Napoli XII sez. civile, allegata, con le prime memorie istruttorie hanno prodotto la relazione tecnica del geometra del 2 settembre 2015 che Persona_5
richiama la documentazione che ha esaminato anche il C.T.U., anch'essa prodotta.
In ogni caso la Suprema Corte, già con la sentenza della III sezione civile, n. 12921 del 23 giugno 2015, ha riconosciuto al C.T.U. il potere di acquisire aliunde documentazione o notizie per l'espletamento del suo incarico, rientrando “nel potere del consulente tecnico
d'ufficio attingere notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuare il controllo, a tutela del principio del contraddittorio”.
L'ing. non ha affatto esorbitato dai prefati limiti per cui non sussiste la nullità né della Per_4
consulenza tecnica né della sentenza che l'ha condivisa.
9. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata, per l'errata interpretazione delle risultanze della C.T.U.. Hanno dedotto che, a seguito della
- 11 - frettolosa e superficiale lettura della C.T.U., il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il patrimonio immobiliare del convenuto, per effetto degli atti di disposizione, avrebbe subito una riduzione di valore da € 1.379.000,00, nel 2013, ad € 1.228.000,00, nel 2018. Hanno deplorato che la C.T.U., ammessa al fine di determinare il valore dei beni posseduti da
[...]
avrebbe assunto una differente finalità resa palese da quanto ha scritto il Per_1
consulente nella sua relazione: “Così delineato il patrimonio alla data della donazione, ne va determinato il più probabile valore di mercato all'attualità ed alla predetta data, come da mandato ricevuto”. A dire degli appellanti ulteriore conferma dell'incomprensione dello scopo dell'incarico ricevuto sarebbe costituita dal fatto che la bozza della relazione, trasmessa alle parti, riporta solo il prospetto riepilogativo, a pag. 24, nel quale sono elencati tutti i beni di cui era titolare prima degli atti dispositivi;
che nelle relative colonne vengono Persona_1
riportate le valutazioni “ad oggi” e al “2013” e che il C.T.U. avrebbe erroneamente centrato la propria relazione sulla differenza di valore del patrimonio immobiliare tra il 2013 e il
2018, senza distinguere i beni presenti nel patrimonio del convenuto alla data degli atti di disposizione – 2013 - e quelli residuati a seguito degli atti dispositivi – 2018.
Hanno rilevato che, solo dopo le osservazioni dell'Avvocato , il C.T.U. ha Controparte_6
precisato: “In merito alla richiesta distinzione tra il valore dei beni oggetto di trasferimento con donazione dal ai figli rispetto a quelli rimasti nella titolarità di quest'ultimo, ritenendo Persona_1
la stessa meritevole di accoglimento, la suddivisione è stata operata nelle conclusioni” ma che le conclusioni sono, poi, sfuggite al Tribunale. Hanno dedotto che, infatti, al capo 4 delle conclusioni, il C.T.U. ha riportato tre tabelle: la prima, relativa agli immobili di Volla in capo a la seconda, relativa agli immobili di Volla e Cercola, donati da Persona_1 [...] ai figli e e la terza, relativa agli immobili di Ponticelli, assegnati Per_1 CP_4 CP_3
a con sentenza di divisione, non ancora trascritta, e che, quindi, per Persona_1
determinare il valore dei beni posseduti da il Tribunale avrebbe dovuto Persona_1 prendere in considerazione solo la prima tabella di cui al capo 4) delle conclusioni e non quella complessiva, riportata a pag. 24 e 25 dell'elaborato, stilata prima delle osservazioni dell'Avv. . Hanno rilevato che, mentre nel 2013 il patrimonio immobiliare Controparte_6 complessivo del convenuto era pari ad € 1.379.000,00, per effetto degli atti dispositivi, ad oggi, il patrimonio complessivo di sarebbe costituito solo dai beni elencati Persona_1
nella prima tabella, ossia i sub 4 e 8, e che, pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che, all'epoca degli atti di disposizione, ammontava ad € 1.379.000,00, mentre al
- 12 - 2018 ad € 1.228.000,00, avendo preso in considerazione la tabella elaborata dal C.T.U. prima delle osservazioni dell'Avv. , per effetto delle quali il C.T.U. ha aggiunto, al Controparte_6
capo 4 delle conclusioni, le tre suddette tabelle. Hanno precisato che, infatti, la bozza della relazione trasmessa alle parti risulta essere stata, poi, integrata in fase di relazione definitiva con le tre suddette tabelle.
9.1. Il motivo è sostanzialmente inammissibile avendo il Tribunale reso una motivazione di infondatezza della domanda di revocatoria basata sulla consistenza del patrimonio residuo del debitore (ora non più tali neanche i suoi eredi, per le ragioni che seguono al § 11.2.) quale stimato dal C.T.U. ampiamente capiente, sebbene su sollecitazione dell'Avvocato CP_6
l'ing. nella stesura definitiva del suo elaborato abbia correttamente riferito che “il Per_4
convenuto è anche proprietario, in virtù della sentenza n.9361/11, e del verbale di assegnazione del
26 ottobre 2011 in atti, dei beni in Ponticelli nell'elenco che precede ad egli assegnati nella divisione giudiziale di e oggetto della C.T.U. a firma dell'ing. Persona_6 Parte_2 Per_7
La predetta sentenza non risulta ancora trascritta alla Conservatoria dei Registri
[...]
Immobiliari di Napoli competente per territorio”. Invero, confermata la consistenza del patrimonio immobiliare del debitore, il giudice di prime cure ha considerato che “tenuto conto dell'ammontare del credito vantato dagli interventori e posto a fondamento dell'atto di intervento (€ 18.929,44), anche al netto del valore degli immobili oggetto degli atto dispositivi in favore dei figli di cui alla presente azione revocatoria, residua in capo al un patrimonio Persona_1 immobiliare certamente sufficiente alla conservazione delle garanzie dei crediti dedotti a fondamento della spiegata domanda”. Si tratta di conclusione che non è in nulla infirmata dalle considerazioni scritte nel motivo diffusamente sopra riepilogato in quanto non negano che il Tribunale abbia correttamente valutato l'intero patrimonio di e che Persona_1 questo, anche al netto del valore dei beni immobili oggetto degli atti dispositivi ai figli, sarebbe stato ampiamente sufficiente alla conservazione delle garanzie dei crediti dedotti a fondamento della domanda revocatoria, soffermandosi su considerazioni che non depotenziano le conclusioni “quantitative” sulle disponibilità dell'asserito debitore tale da mettere a rischio la possibilità di trovare in esse giustificazione del credito cautelando.
10. Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata per l'insussistenza della prova della titolarità e della legittimità urbanistica degli immobili sub 4 e 8 - particella 1275 – di cui alla prima tabella e degli immobili di Ponticelli, di cui alla terza tabella;
nonché per la violazione dei principi sull'onere della prova della sussistenza
- 13 - dell'eventus damni. Hanno dedotto che, non essendo richiesta, a fondamento della loro azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare l'insussistenza dell'eventus damni incomberebbe sul convenuto che la eccepisca e che nessuna prova è stata fornita dal debitore convenuto. Hanno evidenziato che, relativamente agli immobili di Ponticelli, di cui alla terza tabella, ossia ai beni assegnati a dopo il giudizio di divisione ereditaria, definito dalla sentenza n. 9361/2008 Persona_1
e dal successivo verbale di assegnazione delle quote del 26 ottobre 2011, come già fatto constatare al C.T.U. in occasione dell'accesso eseguito il 26 giugno 2017, la suddetta sentenza ed il verbale di assegnazione delle quote non sarebbero mai stati trascritti;
che tale circostanza è stata segnalata al C.T.U. dall'Avvocato e che, quindi, il C.T.U. Controparte_6 ha precisato di avere già rappresentato al giudice, nell'elaborato peritale e nelle conclusioni, che la sentenza di assegnazione non era stata ancora trascritta. Hanno, dunque, denunciato che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i suddetti beni non possono concorrere a costituire garanzia di adempimento delle obbligazioni di Persona_1
Hanno, inoltre, evidenziato che tutti i beni di cui alla sentenza di divisione ereditaria, di cui alla terza tabella, sono stati oggetto di diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della L. n. 47/1985; che il C.T.U. ha precisato che sul documento sopravvenuto al processo possa esprimere la sua valutazione solo il giudice, non competendogli alcuna deduzione, non essendo stata allegata la documentazione del condono dalla quale desumere gli immobili oggetto di diniego. Hanno denunciato che il consulente avrebbe erroneamente considerato gli immobili legittimi per effetto di quella stessa domanda di condono edilizio negato;
che, per effetto di tale provvedimento, tutti gli immobili siti in Ponticelli (NA), alla via Tierzo, sono oggetto di demolizione e che il
Tribunale non ne ha tenuto conto. Hanno dedotto che all'udienza del 23 ottobre 2018 sono state esposte al giudice dette criticità sulla C.T.U., con la richiesta di riconvocazione del suo autore per chiarimenti, ma che essa è stata disattesa.
Relativamente agli immobili sub 4 e 8 - particella 1275 – di cui alla prima tabella, hanno dedotto l'assenza di qualsiasi prova sulla titolarità dei beni e sulla loro legittimità urbanistica. Hanno aggiunto che non vi sarebbe alcun documento, ritualmente acquisito agli atti, che consenta di affermare che sia proprietario dei sub 4 e 8 relativi Persona_1
alla particella 1275; che tale titolarità non si evincerebbe né dalle ispezioni ipotecarie e
- 14 - catastali, prodotte da parte attrice, né da quelle prodotte dal C.T.U.. Hanno dedotto d'avere evidenziato la cosa all'ing. in occasione del sopralluogo del 26 giugno 2017, ma che il Per_4
consulente ha ritenuto che la comproprietà di detti beni in capo a scaturisca Persona_1 dall'atto di compravendita per notar del 23 febbraio 1984 con cui il coniuge del Persona_8
debitore ha acquistato il terreno sul quale è stato edificato il fabbricato;
che, tuttavia, tale atto non risulta mai acquisito al processo e che l'unica traccia della sua esistenza si rinverrebbe nella dichiarazione del debitore, nell'atto di donazione, sulla provenienza dei beni di cui ha disposto.
Quanto alla liceità urbanistica, hanno dedotto che il C.T.U. ha ritenuto che l'immobile sia legittimo solo perché interposto tra unità immobiliari di cui essa è stata provata;
che, tuttavia, la liceità urbanistica del sub 4 non risulterebbe documentata e che, a prescindere dalle conclusioni del C.T.U., l'onere della prova sarebbe comunque a carico di parte convenuta, che non vi ha ottemperato.
Relativamente al sub 8, hanno rilevato la mancanza di prova della sua titolarità in capo al debitore, essendo detta consistenza frutto di un frazionamento abusivo del sub 7, a sua volta oggetto degli atti dispositivi impugnati, come sarebbe confermato dal fatto che il C.T.U. ha dichiarato di avere riscontrato un muro divisorio tra i subalterni 7 e 8 e che, volendo ripristinare lo stato dei luoghi come da planimetria catastale e grafico di licenza, andrebbero considerati i costi per la demolizione.
Hanno denunciato l'errore materiale nelle conclusioni del C.T.U., deducendo che, pure ipotizzando che sia proprietario dei sub 4 e 8 di via Filichito n. 230 e che gli Persona_1
stessi siano urbanisticamente legittimi, resterebbe, comunque, errata la valutazione del patrimonio residuo a seguito degli atti di disposizione.
Hanno dedotto che, per il C.T.U., i beni in questione sono costituiti, rispettivamente, da un'unità immobiliare e da un locale deposito, facenti parte di un fabbricato edificato sul suolo pervenuto a - coniuge del debitore - in virtù dell'atto di CP_5
compravendita per notar del 23 febbraio 1984; che i coniugi sono stati in regime Persona_8 di comunione dei beni fino a febbraio 2013 e, poi, in separazione dei beni e che, tuttavia, nel riportare il valore degli immobili sub 4 e 8 nella prima tabella, sarebbe stata omessa la decurtazione della quota, pari al 50%, di proprietà del coniuge del debitore.
Hanno precisato che si tratterebbe di un'omissione, in quanto la stima riportata in tabella corrisponde a quella del valore complessivo degli immobili elaborata a pag. 11 – 12 - 13 per
- 15 - il sub 4 e a pag. 19 - 20 per il sub 8 - e sub 7 – e che, volendo considerare i suddetti residui beni al 50% del loro valore, ad un esame superficiale della situazione patrimoniale del debitore, si potrebbe obiettare che essi siano comunque sufficienti a garantire il credito degli interventori, ma non sarebbe così per il quarto motivo di gravame di cui segue la disamina.
10.1. Il motivo articola una serie di ragioni per cui sarebbe errata la stima del patrimonio immobiliare e ancor prima la sua ricostruzione che invece ha fondamento, quanto all'indicazione della titolarità in capo a degli immobili in Ponticelli, nella già Persona_1
citata sentenza del Tribunale di Napoli n. 9361/2008 passata in giudicato e nel verbale di udienza del 26 ottobre 2011.
Il fatto della mancanza della sua trascrizione, rilevante ai fini della opponibilità, ma non della valutazione (che è il solo quesito che il Tribunale ha posto al suo ausiliare tecnico) non rileva per la odierna lite, cui sono anche estranei i conteggi di cui si duole l'assenza per eventuali costi occorrenti per restituire la regolarità urbanistica di alcune marginali consistenze che poco rilevano nell'economia complessiva del giudizio perché di modesta entità se comparata alla stima dei beni nel loro complesso.
Lo stesso sia detto della dubitata legittimità urbanistica di alcune consistenze cui si riferirebbe il diniego al rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge
47/1985 di cui alla pratica n. 1610/4/86 presentata a nome di . Persona_6
Parte appellata ha rilevato in replica all'obiezione che gli immobili indicati dalla citata sentenza n. 9361/2008 si compongono sia di terreni sia di fabbricati, negando che ad essi – individuati catastalmente nel fondo rustico di 1.181,00 mq cadente nella ex particella 211 del foglio 115 e nei sub 5 e 7 della particella 216 del foglio 10 sez. PON – si riferisca la disposizione dirigenziale prot. 1107894 del 21 dicembre 2018 con la quale il Parte_3
a ordinato la demolizione di quanto edificato sulle diverse particelle n. 212 e n. 214.
[...]
Tale affermazione non è smentita, la qual cosa rende in ogni caso superflua, a prescindere cioè da quanto si osserva al § 11.2., l'indagine sull'esito del giudizio amministrativo che gli odierni appellanti avrebbero introdotto a marzo 2019 per impugnare la disposizione dirigenziale del 21 dicembre 2018 su cui il C.T.U. ha rimesso eventuale valutazione al giudice. Il Tribunale ha ragionatamente potuto soprassedere da altre defatiganti indagini per le invitte motivazioni sull'inesistenza del requisito dell'eventus damni che è ineludibile perché la domanda revocatoria possa trovare accoglimento e che, come preannunciato, è stato oggetto d'impugnazione nel quarto motivo dell'appello.
- 16 - 11. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per la sussistenza del requisito dell'eventus damni. Hanno dedotto che i coniugi - CP_5
avendo modificato il regime patrimoniale, peraltro, proprio nel 2013, avrebbero Per_1 condizionato la sorte dei sub 4 e 8 che prima del 2013 e degli atti dispositivi appartenevano ad entrambi in comunione legale dei beni, mentre con la scelta della separazione sono assoggettati al regime della comunione ordinaria per cui un'eventuale esecuzione su di essi potrebbe riguardare solo la quota, pari al 50%, di proprietà del debitore e non il bene nella sua interezza. Hanno evidenziato che il Tribunale avrebbe dovuto considerare che era stata in tal modo resa più difficile la vendita giudiziaria del 50% indiviso del bene comune, atteso che la giurisprudenza ritiene sufficiente, per integrare il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria, che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o difficoltosa.
11.1. Anche questo motivo non coglie la ratio decidendi del Tribunale che ha tratto ovvie conseguenze dal fatto che, al netto di possibili contestazioni di stima, il debitore (all'epoca dell'introduzione tale, ma non più ora i suoi eredi) possedeva un patrimonio, prudenzialmente comunque superiore al milione di €, ampiamente in grado di soddisfare un credito di soli € 24.260,29.
11.2. A questo punto la Corte deve dare atto che la stessa difesa appellante nella comparsa conclusionale ha dichiarato di non avere più interesse alla declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi e così in ragione di fatti sopravvenuti alla sentenza di primo grado.
Si tratta di circostanze diverse per attori in primo grado e intervenuti.
Per la posizione di la cui domanda – come quella che il suo legale Parte_1 antistatario ha proposto solo dinanzi al Tribunale, non coltivandola con l'appello nel cui giudizio è rimasto contumace – ha riguardato il credito di € 20.009,92 portato dal decreto ingiuntivo n. 1988/2012 del 23 marzo 2012, va dato atto che esso è stato definitivamente negato dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 1250/2019 prodotta in atti che, accogliendo l'impugnazione di ha rigettato la domanda di sua condanna al Persona_1 pagamento.
A dire della difesa appellante il Tribunale, attestando la cosa, avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine ad essa.
Per la distinta posizione degli interventori e il cui credito CP_1 CP_2 Parte_2
di € 18.929,44 è recato dal decreto ingiuntivo n. 1586/2012 del 7 marzo 2012, anch'esso
- 17 - opposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. con iniziativa prima respinta dalla sentenza n. 237/2020
e quindi accolta dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 1016/2025, il data 2 maggio 2025 è intervenuto il pagamento integrale.
Anche in questo caso, essendo venuta meno la finalità cautelare e conservativa dell'azione diversamente fondata, sarebbe cessata la materia del contendere.
In entrambi i casi gli appellanti hanno creduto d'avere comunque diritto alle spese del giudizio per la fondatezza dei motivi di gravame (cui non hanno quindi rinunciato) che, a loro parere, dovrebbe comportare per la Corte l'applicazione del principio della soccombenza virtuale avversaria.
Per le ragioni che seguono si è ritenuto di non sovvertire l'ordine di esame delle censure mosse alla sentenza (cui si è data dunque risposta nei paragrafi 8.1, 9.1. 10.1. e 11.1.) le quali sono risultante inammissibili od infondate.
A questo punto va osservato che le sopravvenienze che avrebbero comportato la cessata materia del contendere non sono realmente tali, a maggior ragione in quanto nelle memorie di replica depositate il 3 novembre 2025 la difesa appellante ha insistito almeno in due dei motivi dell'appello (il primo e il secondo), concludendo perché la Corte accolga la sua impugnazione.
Si tratta di condotta processuale che, non avendo mai rinvenuto condivisione nella controparte che ha concluso in senso decisamente difforme, non potrebbe comunque portare alla declaratoria chiesta con le note di precisazione delle conclusioni.
Giova anche osservare che, nonostante le vicende sopravvenute (di cui la prima ossia la sentenza della Corte d'Appello n. 1250/2019 già nota al Tribunale che ne ha dato atto in sentenza per escludere la ricorrenza del presupposto del credito cautelando;
la seconda, ossia il pagamento del dovuto agli interventori in primo grado e CP_1 CP_2 Pt_2 neanche documentata, ancorché incontestata) non risulta essere stata rinunciata l'impugnazione alla sentenza che, nel caso degli appellanti per i quali il credito era esistente, ancorché litigioso, ha deciso per ragioni diverse dalla sua successiva tacitazione.
Si vuole significare che il giudizio ha riguardato le condizioni per revocare gli atti impugnati che sono risultate, con condivisibile apprezzamento della Corte, inesistenti sul presupposto di un credito degli allora intervenuti a conforto dell'iniziativa, per cui il fatto che una successiva sentenza della Corte distrettuale l'abbia confermata e che, in esito ad essa, i
- 18 - debitori eredi di (o chi di loro) possa avere soddisfatto le creditorie avversarie Persona_1
non rende per questo inutile l'azione.
Ben ha quindi ragionato il Tribunale nell'escludere l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e di volere, perché si attesti un disinteresse a coltivare nel merito il giudizio, la rinuncia ad esso. È invero annoverabile tra le ragioni della rinuncia l'ipotesi di un sopravvenuto difetto di interesse all'azione (in argomento, Cassazione civile, 25.07.2022, n. 23188).
La decisione si è conformata al principio per cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (Cassazione civile, sez. VI, 19.02.2020, n. 4167). Proprio tale rinuncia sarebbe stata possibile e necessaria per far rilevare il disinteresse attuale alla pronuncia sul merito
(in argomento anche Cassazione civile, sez. II, 23.07.2019, n. 19845).
Si ribadisce che la rinuncia all'impugnazione che non richiede formule sacramentali;
può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento della parte e la volontà di proseguire nella domanda proposta, cosa che per quanto detto a proposito di ciò che è scritto nella memoria di replica non si registra nella fattispecie (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 23.07.2019, n. 19845 citata).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cassazione civile, sez. VI - 2, ordinanza n. 5250 del 06.03.2018), cui consegue il passaggio in giudicato della sentenza appellata e sì la cessazione della materia del contendere, ma in ordine all'oggetto dell'impugnazione. Infatti, la Corte di
Cassazione ha ritenuto, con giurisprudenza costante (cfr. Cass. 20191/2011; Cass. n.
5556/1995; Cass. n. 4499/1996) che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte
- 19 - determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis
Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/1999, Cass. n. 2268/1999).
In ogni caso, ai fini del governo delle spese tale iniziativa non sarebbe dirimente, avendo la medesima giurisprudenza di legittimità appena richiamata chiarito che ai casi di rinuncia di cui si è finora discorso deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo
306 c.p.c., per la quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”, corollario del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali e che attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (Cass. 21707/2006).
12. Con il quinto motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato la sentenza gravata per la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del primo grado del giudizio e per l'errata liquidazione delle spese processuali.
Hanno dedotto che, non risultando provata la legittimità urbanistica dei beni residuati al debitore, né la titolarità, in capo a quest'ultimo, dei sub 4 e 8, doveva essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
Hanno ribadito che il titolo di credito dell'attore è venuto meno dopo la Parte_1
proposizione del giudizio, per effetto della sentenza della Corte di Appello n. 237 del 10 gennaio 2020; mentre il titolo di credito degli interventori sussiste tuttora, essendo ancora pendente il giudizio di appello n.r.g. 3596/2020 e che, pur volendo ritenere legittima la condanna alle spese, il Tribunale avrebbe, comunque, errato nella liquidazione delle stesse.
Hanno denunciato che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato la lite di valore indeterminato e che, nel giudizio ex art. 2901 c.c., il valore della lite viene determinato non sulla base degli atti impugnati, ma in relazione all'ammontare del credito a tutela del quale l'azione era stata proposta.
Hanno dedotto che i crediti sono: € 20.009,92 per € 4.250,37 per l'Avv. Parte_1
ed € 18.929,44 per gli interventori;
che in presenza di una pluralità di Controparte_6 domande, relative ad autonomi rapporti obbligatori, proposte da distinti soggetti nei confronti di un unico convenuto, la competenza per valore è determinata in base al valore di ogni singola domanda;
che non potevano essere liquidate competenze per un importo superiore ad € 4.835,00 e che, pur volendo riconoscere la lite di valore indeterminato, il
Tribunale avrebbe, comunque, erroneamente calcolato le competenze professionali, in
- 20 - quanto la somma delle competenze, previste per un giudizio di valore indeterminato, sarebbe pari ad € 7.254,00, non ad € 10.343,00.
12.1. Questo motivo è parzialmente fondato.
Le ragioni di merito depongono nel senso dell'infondatezza della pretesa attorea cui si sono associati gli intervenuti e sul punto si rinvia alla lettura dei relativi paragrafi in cui il
Collegio ne ha spiegato le motivazioni.
Le sopravvenienze utili alla decisione sono state considerate dal Tribunale che ha nondimeno pronunciato anche sulla posizione delle parti intervenute e, all'esito di una complessa istruttoria tramite consulenza tecnica assai defatigante per la molteplicità delle questioni sorte anche dal contraddittorio tecnico, ritenuto inesistente ogni presupposto o condizione dell'azione.
La sommatoria dei crediti cautelandi costituisce il criterio di riferimento nel calcolo del valore della causa (così Cassazione civile, sez. III, 13.02.2020, n. 3697, recentemente richiamata da Cassazione civile sez. III, 24.04.2025, n.10801 e prima Cassazione civile, sez.
VI, 09.05.2014, n. 10089 che ha escluso debba considerarsi il valore dell'atto impugnato, anche nel caso in cui il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore;
in motivazione Cassazione civile, sez. III,
06.10.2025, n. 26858). Essa restituisce la lite nel IV scaglione.
Il Tribunale ha utilizzato per la liquidazione del compenso professionale quello delle cause di valore indeterminato a complessità bassa, ma il criterio, validamente attinto dal motivo di gravame, è errato.
La misura della liquidazione, compresa nello scaglione adeguato perché evinto dal valore del credito tutelato, è dunque la seguente: fase di studio € 1.701,00; fase introduttiva €
1.204,00 fase istruttoria – trattazione € 1.806,00 e fase decisionale € 2.905, 00, per il totale di
€ 7.616,00.
In questi limitati termini l'appello merita d'essere accolto.
13. Vanno a questo punto regolate le spese del presente grado del giudizio.
In ragione dell'infondatezza delle eccezioni pregiudiziali (di estinzione del giudizio) e del limitato accoglimento dell'appello (nel solo quinto motivo), esse meritano di essere compensate tra le parti in lite, senza distinzione tra chi ha dichiarato estraneità
- 21 - all'impugnazione pur essendo sostanzialmente soccombente nel primo grado del giudizio e gli altri appellati, costituiti e non.
13. Non sussistono a maggior ragione i presupposti per la pronuncia del comma III dell'art. 96 c.p.c. Invero, il Collegio rammenta che il carattere temerario della lite - che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni sussumibile nella categoria dell'art. 2043 c.c. - va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cassazione civile, sez. III, 06.06.2003, n. 9060). Nel caso di specie, pur risultando inammissibili o infondati i rilievi svolti dagli appellanti, gli stessi non denotano una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente
(Cassazione civile, sez. lav., 15.02.2021, n. 3830).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4473/2021, così provvede:
- in parziale accoglimento del quinto motivo d'appello riduce la liquidazione delle spese processuali di primo grado per compensi d'Avvocato da € 10.343,00 ad € 7.616,00, oltre accessori di legge, con la già disposta distrazione, con conferma nel resto;
- compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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