CASS
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2025, n. 6765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6765 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - OB TI TE APRILE R.G.N. 41193/2024 VI AL SENTENZA sul ricorso proposto da: TA AN nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano letti gli atti e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr.ssa Simonetta CICCARELLI che conclude per l’inammissibilità del ricorso: Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da AN TA avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano in data 12 giugno 2024 con il quale era stata rigettata l’istanza di fruizione di cinque giorni di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), già concessi, ma non fruiti per rinuncia derivante da ricovero, facendo notare che spetta al Magistrato di sorveglianza la valutazione, effettivamente compiuta nel caso di specie, circa la congruità del beneficio a fronte della reiterata e successiva concessione di altri permessi per complessivi trentanove giorni nel corso del 2024, a fronte del massimo concedibile di giorni quarantacinque. 2. Ricorre AN TA, a mezzo del difensore avv. Francesco Rotella, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 30-ter ord. pen., e il vizio della motivazione per non essere stato considerato che la porzione di cinque giorni del permesso premio già concesso non è stata fruita per le condizioni di salute, evenienza che non può comportare la frustrazione del diritto del detenuto a goderne. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il permesso premio previsto dall'art. 30-ter ord. pen. ha una specifica funzione pedagogico- Penale Sent. Sez. 1 Num. 6765 Anno 2025 Presidente: MO TE Relatore: APRILE TE Data Udienza: 05/02/2025 propulsiva, essendo il medesimo parte integrante del trattamento e rivestendo addirittura un ruolo di strumento cruciale, tale da consentire la progressione nella premialità in modo funzionale all'ulteriore avanzamento del trattamento di risocializzazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 504 del 1995). La lettura complessiva dell'art. 30-ter ord. pen. rende evidente il carattere plurifunzionale del permesso premio: è, infatti, innegabile la funzione premiale, per la stretta subordinazione di quest'ultimo alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto e all'assenza nel beneficiario di pericolosità sociale;
ma anche una funzione risocializzante, per la necessaria presenza di indicatori di un avvio della revisione critica che dai quali sia possibile dedurre una attenuazione della pericolosità sociale.
2.1. Nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente, fondando la propria valutazione sulla idoneità sotto il profilo risocializzante e premiale dei periodi di permesso già fruiti, prima della parziale rinuncia, e di quelli ulteriormente fruiti dopo detta rinuncia. Tale valutazione, che rientra nella motivata discrezionalità dei giudici di sorveglianza, non viene criticata dal ricorso che si limita a sostenere l’esistenza di una sorta di “credito” di giorni di permesso da usufruire in qualunque momento, senza confrontarsi con la ratio legis che ricollega il permesso alle necessità di risocializzazione che, secondo i giudici di merito, sono state adeguatamente soddisfatte dagli altri permessi fruiti nell’anno.
2.2.Non si radica, quindi, alcun “credito” di giorni da fruire in permesso quando non sia stato possibile fruire per intero di quelli concessi, ma risulti, con una valutazione di merito solidamente ancorata al percorso di risocializzazione e alle finalità premiali dell’istituto, che gli obiettivi fissati sono stati comunque raggiunti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TE APRILE TE MO 2
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr.ssa Simonetta CICCARELLI che conclude per l’inammissibilità del ricorso: Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da AN TA avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano in data 12 giugno 2024 con il quale era stata rigettata l’istanza di fruizione di cinque giorni di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), già concessi, ma non fruiti per rinuncia derivante da ricovero, facendo notare che spetta al Magistrato di sorveglianza la valutazione, effettivamente compiuta nel caso di specie, circa la congruità del beneficio a fronte della reiterata e successiva concessione di altri permessi per complessivi trentanove giorni nel corso del 2024, a fronte del massimo concedibile di giorni quarantacinque. 2. Ricorre AN TA, a mezzo del difensore avv. Francesco Rotella, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 30-ter ord. pen., e il vizio della motivazione per non essere stato considerato che la porzione di cinque giorni del permesso premio già concesso non è stata fruita per le condizioni di salute, evenienza che non può comportare la frustrazione del diritto del detenuto a goderne. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il permesso premio previsto dall'art. 30-ter ord. pen. ha una specifica funzione pedagogico- Penale Sent. Sez. 1 Num. 6765 Anno 2025 Presidente: MO TE Relatore: APRILE TE Data Udienza: 05/02/2025 propulsiva, essendo il medesimo parte integrante del trattamento e rivestendo addirittura un ruolo di strumento cruciale, tale da consentire la progressione nella premialità in modo funzionale all'ulteriore avanzamento del trattamento di risocializzazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 504 del 1995). La lettura complessiva dell'art. 30-ter ord. pen. rende evidente il carattere plurifunzionale del permesso premio: è, infatti, innegabile la funzione premiale, per la stretta subordinazione di quest'ultimo alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto e all'assenza nel beneficiario di pericolosità sociale;
ma anche una funzione risocializzante, per la necessaria presenza di indicatori di un avvio della revisione critica che dai quali sia possibile dedurre una attenuazione della pericolosità sociale.
2.1. Nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente, fondando la propria valutazione sulla idoneità sotto il profilo risocializzante e premiale dei periodi di permesso già fruiti, prima della parziale rinuncia, e di quelli ulteriormente fruiti dopo detta rinuncia. Tale valutazione, che rientra nella motivata discrezionalità dei giudici di sorveglianza, non viene criticata dal ricorso che si limita a sostenere l’esistenza di una sorta di “credito” di giorni di permesso da usufruire in qualunque momento, senza confrontarsi con la ratio legis che ricollega il permesso alle necessità di risocializzazione che, secondo i giudici di merito, sono state adeguatamente soddisfatte dagli altri permessi fruiti nell’anno.
2.2.Non si radica, quindi, alcun “credito” di giorni da fruire in permesso quando non sia stato possibile fruire per intero di quelli concessi, ma risulti, con una valutazione di merito solidamente ancorata al percorso di risocializzazione e alle finalità premiali dell’istituto, che gli obiettivi fissati sono stati comunque raggiunti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/02/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente TE APRILE TE MO 2