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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9023 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9672/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9672/2024 promossa da:
ATP (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIERETTI LUCA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCONTI MARCO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(per brevità: ) otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei Controparte_1 CP_1 confronti di (per brevità: ATP) per l'importo di euro 6.922.956,46, oltre interessi, Controparte_2 quale corrispettivo della fornitura di servizi e card digitali.
ATP si oppone eccependo, in primis, il difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione spagnola in ragione della sede di essa opponente, sita in Valencia.
L'opponente argomenta a partire dall'applicazione del regolamento europeo 1215/12, che prevede la giurisdizione del foro del convenuto sostanziale, l'attore nel giudizio di opposizione, e in alternativa, ove il rapporto sia di scambio di cose o servizi contro prezzo, del luogo di esecuzione dell'obbligazione di servizi o di consegna delle cose, ossia il luogo in cui le card digitali dovevano essere consegnate, presso la sede spagnola dell'ATP.
Evidenzia inoltre l'opponente che la disciplina comunitaria non viene derogata, come ritenuto dalla opposta, dalla clausola contrattuale prevedente la competenza del Tribunale di Milano (art. 17.3 del contratto di cui al doc. 2 di ATP), in quanto è contenuta in un contratto che limita il proprio campo di applicazione agli ordini che espressamente lo richiamino, ciò che non è in relazione ad alcuno degli ordini allegati da . CP_1
In replica, non ha contestato il dato documentale che il contratto da essa invocato si applicava CP_1 soltanto agli ordini che lo richiamavano, limitandosi ad affermare che il riferimento a tale contratto risultasse dalle missive di invio delle fatture. La opposta sul dato allegato da ATP, per cui la prestazione dei beni avesse luogo presso la sede spagnola di ATP, ha genericamente replicato che il contratto è stato concluso ed eseguito in Italia.
Il Tribunale osserva che l'applicazione del regolamento europeo 1215/12 è pacifica riguardando due soggetti aventi sede in due Stati membri.
L'art. 5 della suddetta fonte comunitaria prevede la giurisdizione del domicilio del convenuto, ossia della sede delle persone giuridiche, nel caso Valencia.
L'art. 7 prevede come giurisdizione alternativa in materia contrattuale, il luogo di esecuzione della prestazione di consegna dei beni o di svolgimento dei servizi.
La specifica allegazione di ATP per cui le card, la parte della prestazione contrattuale avente ad oggetto la consegna di beni fisici, era da eseguire in Spagna presso la sede della opponente, non è stata contestata.
Quanto alla prestazione di servizi, oltre ad evidenziare che niente di specifico è stato allegato da
, il Tribunale osserva che, consistendo nello svolgimento di servizi digitali, sarebbe CP_1 problematica la individuazione del luogo di esecuzione, da individuarsi nel luogo di fruizione dei contenuti digitali, non specificato agli atti e quindi indeterminato.
Infine, il Tribunale prende atto che la astratta deroga convenzionale alla giurisdizione spagnola determinata in forza dei criteri normativi di cui sopra, ammessa dall'art. 25 del regolamento europeo, non si applica al rapporto dedotto in giudizio in quanto non è stato contestato da il dato della CP_1 mancanza del riferimento al contratto negli ordini effettuati da ATP.
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione per avere giurisdizione sulla presente causa i giudici spagnoli. Ciò comporta la nullità del decreto ingiuntivo opposto
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara il proprio difetto di giurisdizione e quindi dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 13373/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in € 843 per spese, € 24.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da liquidare all'avvocato antistatario.
Milano, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Nicolini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9672/2024 promossa da:
ATP (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIERETTI LUCA Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISCONTI MARCO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli richiamati all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(per brevità: ) otteneva da questo Tribunale decreto ingiuntivo nei Controparte_1 CP_1 confronti di (per brevità: ATP) per l'importo di euro 6.922.956,46, oltre interessi, Controparte_2 quale corrispettivo della fornitura di servizi e card digitali.
ATP si oppone eccependo, in primis, il difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione spagnola in ragione della sede di essa opponente, sita in Valencia.
L'opponente argomenta a partire dall'applicazione del regolamento europeo 1215/12, che prevede la giurisdizione del foro del convenuto sostanziale, l'attore nel giudizio di opposizione, e in alternativa, ove il rapporto sia di scambio di cose o servizi contro prezzo, del luogo di esecuzione dell'obbligazione di servizi o di consegna delle cose, ossia il luogo in cui le card digitali dovevano essere consegnate, presso la sede spagnola dell'ATP.
Evidenzia inoltre l'opponente che la disciplina comunitaria non viene derogata, come ritenuto dalla opposta, dalla clausola contrattuale prevedente la competenza del Tribunale di Milano (art. 17.3 del contratto di cui al doc. 2 di ATP), in quanto è contenuta in un contratto che limita il proprio campo di applicazione agli ordini che espressamente lo richiamino, ciò che non è in relazione ad alcuno degli ordini allegati da . CP_1
In replica, non ha contestato il dato documentale che il contratto da essa invocato si applicava CP_1 soltanto agli ordini che lo richiamavano, limitandosi ad affermare che il riferimento a tale contratto risultasse dalle missive di invio delle fatture. La opposta sul dato allegato da ATP, per cui la prestazione dei beni avesse luogo presso la sede spagnola di ATP, ha genericamente replicato che il contratto è stato concluso ed eseguito in Italia.
Il Tribunale osserva che l'applicazione del regolamento europeo 1215/12 è pacifica riguardando due soggetti aventi sede in due Stati membri.
L'art. 5 della suddetta fonte comunitaria prevede la giurisdizione del domicilio del convenuto, ossia della sede delle persone giuridiche, nel caso Valencia.
L'art. 7 prevede come giurisdizione alternativa in materia contrattuale, il luogo di esecuzione della prestazione di consegna dei beni o di svolgimento dei servizi.
La specifica allegazione di ATP per cui le card, la parte della prestazione contrattuale avente ad oggetto la consegna di beni fisici, era da eseguire in Spagna presso la sede della opponente, non è stata contestata.
Quanto alla prestazione di servizi, oltre ad evidenziare che niente di specifico è stato allegato da
, il Tribunale osserva che, consistendo nello svolgimento di servizi digitali, sarebbe CP_1 problematica la individuazione del luogo di esecuzione, da individuarsi nel luogo di fruizione dei contenuti digitali, non specificato agli atti e quindi indeterminato.
Infine, il Tribunale prende atto che la astratta deroga convenzionale alla giurisdizione spagnola determinata in forza dei criteri normativi di cui sopra, ammessa dall'art. 25 del regolamento europeo, non si applica al rapporto dedotto in giudizio in quanto non è stato contestato da il dato della CP_1 mancanza del riferimento al contratto negli ordini effettuati da ATP.
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione per avere giurisdizione sulla presente causa i giudici spagnoli. Ciò comporta la nullità del decreto ingiuntivo opposto
Le spese di lite, liquidate in base al valore della causa e all'attività svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara il proprio difetto di giurisdizione e quindi dichiara nullo il decreto ingiuntivo n. 13373/2023, emesso dal Tribunale di Milano;
condanna a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_2 liquidano in € 843 per spese, € 24.000 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da liquidare all'avvocato antistatario.
Milano, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Nicolini
pagina 3 di 3