Art. 1.
Ai produttori di citrato di calcio della campagna 1947-48, i quali ne facciano domanda alla Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' concesso un contributo da determinarsi come al successivo art. 3.
L'accertamento che il citrato di calcio per il quale e' richiesto il contributo e' stato prodotto nella campagna 1947-48 e' fatto dalla Camera agrumaria, entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'accertamento della Camera agrumaria e' definitivo.
Ai produttori di citrato di calcio della campagna 1947-48, i quali ne facciano domanda alla Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' concesso un contributo da determinarsi come al successivo art. 3.
L'accertamento che il citrato di calcio per il quale e' richiesto il contributo e' stato prodotto nella campagna 1947-48 e' fatto dalla Camera agrumaria, entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'accertamento della Camera agrumaria e' definitivo.