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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 05/03/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00815/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01051/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1051 del 2025, proposto dalla Società AN ZO & f.LL s.a.s. di AN ZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Nicotera, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonella Smiriglia Fava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
dei signori LI LE, IN OR, NG OR, CI OR, AR PP OR, MA OR, SC OR e AL OR, rappresentati e difesi dall’avvocato SC Tripaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), 23 gennaio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nicotera e dei signori LI LE, IN OR, NG OR, CI OR, AR PP OR, MA OR, SC OR e AL OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 il Cons. Antonella Manzione e uditi per le parti l’avvocato Demetrio Verbaro e l’avvocato SC Tripaldi;
Ritenuto, quanto al fumus boni iuris , che al pur sommario esame proprio di questa fase cautelare l’atto impugnato si palesa plurimotivato, sicché, a tutto concedere alla tesi dell’appellante, non è immediatamente percepibile l’effetto “sanante” di tutti i profili contestati del presunto - e allo stato indimostrato - errore di allocazione del fabbricato riveniente dalle mappe catastali rispetto al regime proprietario e vincolistico documentato (insistenza almeno in parte su area demaniale, vincolo idrogeologico e difformità rispetto al regolamento sulle acque);
Tenuto conto che nella comparazione degli interessi in gioco non può non essere data prevalenza alla tutela della pubblica incolumità, sottesa all’esistenza del vincolo idrogeologico e comunque alla vicinanza al corso d’acqua e alla rilevata contrarietà con le regole regolamentari vigenti in materia;
Ritenuto comunque opportuno, per ragioni di economia procedimentale, disporre da subito gli approfondimenti istruttori necessari ad appurare l’effettivo regime proprietario e vincolistico vigente, all’uopo disponendo idonea verificazione tecnica volta ad accertare lo stato dei luoghi e a chiarire, in particolare:
- l’esatta ubicazione del fabbricato con riferimento al fosso demaniale Santa Barbara;
- il perimetro di incidenza del vincolo, affinché sia chiarito se vi ricada o meno l’area in controversia;
- la sussistenza di altro regime vincolistico comunque correlato alla vicinanza del ridetto fosso demaniale;
- la natura e gli effetti dei medesimi vincoli, anche in termini di relativa e/o assoluta inedificabilità;
- la titolarità del terreno su cui insiste il fabbricato di cui è causa, ed in particolare l’estensione della porzione demaniale;
b) in caso di risposta positiva circa l’esistenza dei vincoli di cui sopra:
- l’epoca della loro apposizione rispetto a quella di realizzazione delle opere e di richiesta di sanatoria;
Ritenuto, per l’effetto, ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., di affidare al Dirigente Generale del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria il compito d’individuare, nell’ambito dei propri uffici, il tecnico più idoneo a fungere da verificatore, alla stregua delle competenze specialistiche richieste dal caso di specie;
Considerato che il verificatore dovrà rispondere ai quesiti surriportati mediante relazione conclusiva da depositare entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, dando atto in apposito capitoletto delle eventuali osservazioni - cui controdedurrà in maniera puntuale - fatte pervenire dalle parti entro 10 giorni dall’inoltro della bozza della stessa;
Ritenuto di porre provvisoriamente a carico dell’appellante Società AN ZO & f.LL s.a.s. (salva regolazione che avverrà al momento della presentazione della notula da parte dell’interessato) la somma di euro 1.000/00 (mille/00) da corrispondere quale acconto sul compenso spettante;
Ritenuto infine di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 1051/2025).
Dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Pone provvisoriamente a carico dell’appellante Società AN ZO & f.LL s.a.s. (salva la regolazione che avverrà all’atto della richiesta del verificatore) la somma di euro 1.000,00 (mille/00) da corrispondere quale acconto sul compenso definitivo.
Rinvia la causa per la trattazione nel merito all’udienza pubblica che verrà stabilità dal Presidente della Sezione nel primo trimestre 2026.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti e al Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
SC Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO