Ordinanza cautelare 7 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/04/2026, n. 6558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6558 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06558/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00148/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 148 del 2025, proposto da RO SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
a. della nota prot. 42561 del 22/10/2024 del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, notificata in pari data, con la quale è stata rigettata l’istanza prot. 18024 del 26/07/2021 di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad ottenere l’annullamento della nota di rigetto in quanto illegittima;
e per la condanna
dell’amministrazione resistente ad annullare la nota impugnata in quanto illegittima;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa ER FI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 18 dicembre 2024 e depositato il successivo 7 gennaio 2025, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza prot. 18024 del 26/07/2021 di riconoscimento del titolo per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato conseguito in Spagna presso l’Universidad San Jorge – Gruppo San Valero, presso la quale ha seguito il “Curso en Atención a las necesidades especificas de apoyo educativo en Educación Secundaria”.
Avverso tale diniego l’interessata propone due articolate doglianze: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, violazione dell’art. 45 TFUE e violazione del principio di libertà di stabilimento, violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4422 del 10 luglio 2020, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione degli articolo 2 e 7 della legge n. 517/1977, reiterata violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della Direttiva 2013/55/UE, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità, per ingiustizia manifesta, mancata previsione di eventuali misure compensative, concludendo con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito risulta costituito in giudizio.
3 Alla camera di consiglio del 2 aprile 2025 l’istanza cautelare è stata accolta ed allo stato non risulta appellata.
4. In vista dell’udienza pubblica, in data 29 dicembre 2025, il Ministero ha depositato la sentenza della Corte di Giustizia del 20.11.2025 sulle cause C340/2024 e C-422/2024 sul riconoscimento dei titoli spagnoli.
5. Pervenuto il ricorso alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026, nessuno essendo comparso, è stato trattenuto in decisione.
Occorre osservare che, in data 2 febbraio 2026, parte ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione della causa per cessata materia del contendere, specificando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto aveva ottenuto il riconoscimento del titolo estero mediante la frequenza del corso INDIRE.
Occorre osservare che ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a. “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere” e per giurisprudenza sull’argomento “La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).” (cfr, TAR Lazio, sezione V bis, 22.12.2015, n. 23361), ma tanto non è avvenuto nel caso in esame in cui anzi l’Amministrazione ha insistito con la memoria depositata il 29 dicembre 2025 per il rigetto del ricorso.
Sul ricorso de quo va dunque dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.
6. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio, avuto riguardo ai contrasti giurisprudenziali sulla materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER FI, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER FI |
IL SEGRETARIO