Decreto cautelare 20 novembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 02/02/2026, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02440/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2440 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato ARchiara -OMISSIS-, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ufficio territoriale del governo di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
del decreto n. -OMISSIS-del 09.05.2025 emesso dal dirigente regg. Area 1 viceprefetto di Ragusa, notificato a mani il 12 settembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio territoriale del governo di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto portante il divieto di detenzione armi, munizione e materiale esplodente basato sull’acquisto di polvere da sparo (nel 2016) senza la prescritta denuncia, per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 del r.d. 773/1931. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e arbitrarietà nella decisione adottata, poiché la P.A. ha adottato il provvedimento sulla base di un unico episodio risalente a circa otto anni prima, non tenendo conto del lungo periodo in cui il ricorrente ha dimostrato affidabilità e senza confutare puntualmente le osservazioni presentate.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 del r.d. 773/1931. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e illogicità manifesta, giacché la misura adottata – il divieto assoluto di detenzione – appare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità del comportamento, concretizzatosi in una mera omissione formale.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 del r.d. 773/1931. Eccesso di potere per travisamento dei fatti stante l’irrilevanza penale della condotta e per assenza di valutazione sostanziale del fatto, giacché in fattispecie analoghe la Corte di cassazione ha ritenuto l’insussistenza del fatto.
Si è costituito in giudizio l’amministrazione statale intimata che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio indicati in epigrafe, previo avviso ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il provvedimento in oggetto è stato emesso sulla base delle seguenti considerazioni: “ all’atto [di un] controllo [...], avvenuto in data 27/09/2017, a cura di personale del Nucleo Mobile della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, veniva accertato, altresì, che il nominato in argomento deteneva grammi 600 di polvere da sparo, destinata alla ricarica di cartucce, senza averne fatto denuncia all’Autorità di P.S. Nella circostanza, il personale operante provvedeva a segnalare all’A.G. il nominato in argomento in ordine alla violazione dei reati di cui agli artt. 38 del T.U.L.P.S. e 697 del C.P. (detenzione abusiva di armi). Successivamente, in data-OMISSIS-, l’A.G. procedeva ad archiviare il procedimento per il reato di cui all’art. 697 del C.P. poiché il sig. -OMISSIS-, ammesso all’oblazione per quel reato, aveva provveduto al pagamento della somma comminatagli ”.
La disciplina legislativa in materia di detenzione e custodia delle armi è retta, in primo luogo, dagli artt. 38 e 39 TULPS, dagli artt. 20 e 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché dalle norme di dettaglio contenute nel relativo regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940, art. 58).
In particolare, l’art. 38 del T.U.L.P.S. stabilisce che, “… chiunque detiene armi, parti essenziali di esse, munizioni o materie esplodenti deve darne denuncia entro 72 ore dall’acquisizione della materiale disponibilità all’Autorità di pubblica sicurezza o al locale comando dei Carabinieri”. L’obbligo è ribadito anche dall’art. 58 del regolamento di esecuzione.
Il successivo art. 39 del T.U.L.P.S. attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi alle persone ritenute capaci di abusarne, potere che ha natura cautelare e preventiva e che può essere esercitato anche in assenza di precedenti penali, essendo sufficiente la presenza di circostanze di fatto idonee a porre in dubbio l’affidabilità del soggetto. In casi di urgenza, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza possono procedere all’immediato ritiro cautelare delle armi, dando comunicazione al Prefetto, il quale dispone successivamente l’eventuale divieto con assegnazione di un termine di 150 giorni per la cessione a terzi, decorso il quale è prevista la confisca.
Gli artt. 20 e 20- bis della legge n. 110/1975, infine, sanciscono l’obbligo di una custodia diligente delle armi e puniscono l’omessa adozione delle cautele necessarie a impedire l’impossessamento da parte di minori, incapaci o persone inesperte.
Ciò posto, il Collegio, coerentemente con il proprio indirizzo, dal quale ritiene non vi siano motivi per discostarsi (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, n. 3212/2023) evidenzia «che nel nostro ordinamento non esistono posizioni di diritto soggettivo con riguardo alle situazioni di detenzione e porto d’armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all’ art. 699 c.p. e all’ art. 4 comma 1, l. 18 aprile 1975 n. 110 (T.a.r. per l’Umbria, sez. I, n. 425/2019).
Il porto d’armi, in particolare, rappresentando, invece, un’eccezione al normale divieto di detenere armi, può divenire operante solo nei confronti di persone riguardo alle quali esiste perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle stesse (T.a.r. per la Lombardia, sez. I, n. 338/2019)
Da tale assunto, secondo giurisprudenza consolidata, discende un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione procedente nel valutare la sussistenza (o meno) dei requisiti di buona condotta e di affidamento nel non abuso delle armi, che, ai sensi dell’art. 43 co. 2 T.U.L.P.S., può legittimare il diniego (o anche la revoca) della chiesta licenza di polizia.
D’altronde, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria fatta propria da questa Sezione, il potere di revoca o di diniego della licenza di porto di arma non persegue finalità sanzionatorie, ma solo cautelari in quanto preordinate alla prevenzione di possibili abusi a tutela della privata e pubblica incolumità, ritenendosi, pertanto, non necessario un obiettivo e accertato abuso, quanto, invece, sufficiente la sussistenza di circostanze idonee a comprovare la non affidabilità dell’interessato nell’uso delle armi (cfr. T.a.r. Sicilia, Catania, sez. IV, n. 1250/2020).
È stato, viepiù, affermato che il giudizio di non affidabilità è possibile anche qualora non siano state pronunciate sentenze penali di condanna, essendo all’uopo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta (T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, n. 2695/2025).
Nella fattispecie oggetto del presente vaglio viene contestato al ricorrente la detenzione di polvere da sparo senza la prescritta denuncia.
Tale condotta posta in essere dal ricorrente, per la quale è stato deferito all’autorità giudiziaria per reati contravvenzionali successivamente oblati, ha inevitabilmente inciso - secondo l’assunto dell’Autorità di P.S. - sul requisito soggettivo dell’affidabilità necessario per il rilascio e/o rinnovo della licenza di polizia in materia di armi e munizioni e di detenzione delle stesse.
Ritiene il Collegio che l’esercizio del potere discrezionale sia privo di errori, poiché la valutazione negativa di affidabilità del soggetto circa l’uso corretto delle armi ed il diniego di autorizzazione alla detenzione di armi è stata legittimamente ancorata ad una condotta trascurata e dal mancato rispetto delle rigorose norme in materia di porto di armi (Cons. Stato, sez. III, n. 4334/2017) a nulla rilevando l’estinzione del reato contestato per oblazione (T.a.r. Sicilia (Palermo), sez. IV, sent. n. 1573/2025).
Nel caso in esame, infatti, l’omessa denuncia e la rilevante quantità di polvere da sparo detenuta denota un comportamento superficiale di per sé indicativo di scarsa affidabilità sufficiente a legittimare l’imposizione del divieto ex art. 39 del TULPS, integrando la ragionevole previsione di un uso inappropriato.
Ciò per dire che la mancata denuncia di munizioni non può essere considerata una mera inadempienza formale o dimenticanza, perché l’obbligo di denuncia delle armi e delle munizioni è l’unico mezzo che permette alla competente autorità di effettuare i necessari controlli (T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, n. 429/2020)
Si aggiunga inoltre che tale illecita detenzione è emersa solo a seguito di un controllo delle forze dell’ordine, sicché la sanzione non appare sproporzionata, né tantomeno o irragionevole e sufficientemente delineata dalla motivazione del provvedimento impugnato che non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte essendo sufficiente che dalla motivazione – come nel caso in esame – si evinca che l’amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (Cons. Stato, sez. II, 12 luglio 2025, n. 6121).
Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato poiché il riferimento al precedente della Cass. pen. n. 22344 del 2021 – secondo cui a seguito della modifica dell’art. 38 TULPS, come novellato dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, non sussiste l’obbligo di denuncia delle munizioni (o della polvere da sparo utilizzata per confezionarle) se non più detenute alla scadenza del termine per la presentazione della relativa denuncia, fissato in 72 ore dall’acquisizione della materiale disponibilità – non muta la gravità della condotta ascritta al ricorrente, poiché la sentenza ribadisce l’esistenza di un termine – 72 ore – determinante al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Autorità di P.S. della detenzione di materiale esplodente.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità della vicenda in esame legittima la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AZ AR AS, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AZ AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.