CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 395/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Briatico - Corso Margherita, 129 89817 Briatico VV
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3529 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite Resistente/Appellato: accetta la rinuncia al ricorso chiede la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato al Comune di Briatico proponeva ricorso per ottenere l'annullamento e/o la rettifica l'avviso di accertamento IMU n. 3529 del 10.12.2024 del Comune di Briatico relativo al periodo d'imposta 2019, notificato in data 02.01.2025, nonché ogni atto ad esso sottostante, collegato o correlato perché illegittimo.
Si costituiva in data 3 luglio 2025 il Comune di Briatico per evidenziare che non vi era alcun errore nella qualificazione della particella emergendo dal certificato di destinazione urbanistica che l'area ricade interamente in ex zona C1 qualificata come area fabbricabile, alla quale viene estesa la destinazione agricola a seguito della Legge Regionale n. 19/2002; che essa ricade di conseguenza nelle cd. "zone bianche"; che non vi era nemmeno un errore nella quantificazione del tributo. Segnalava che la questione di diritto sottesa al caso di specie risultava esaminata da questa Corte in fattispecie identiche ed allegava numerosi precedenti
(all. 7,8,9) oltre ad altri precedenti di merito e di legittimità. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente in data 28 ottobre 2025 depositava memoria in cui dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13 novembre 2025 le parti concordavano un breve rinvio affinché il Comune di Briatico potesse deliberare in relazione all'accettazione della rinuncia con compensazione delle spese di lite.
La Corte rinviava la causa all'udienza del giorno 8 gennaio 2026.
All'odierna udienza monocratica, presenti i difensori delle parti, il procuratore del Comune resistente dichiarava che l'Ente territoriale non accettava la compensazione delle spese di lite nelle quali, invece, insisteva. Il difensore di parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste. La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata ai sensi dell'art. 44 D. Lgs 546/1992 l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Invero, la ricorrente in data 28 ottobre 2025 ha depositato memoria contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso.
In ipotesi di rinuncia al ricorso le spese vanno poste a carico del rinunciante, a mente del comma secondo del suddetto articolo, salvo diverso accordo tra le parti.
Orbene, nel caso in esame le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente-rinunciante stante la mancata accettazione di parte resistente della richiesta di compensazione delle spese di lite
Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa (fino a € 5.200,00).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica: 1) dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso;
2) condanna Ricorrente 1 Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Briatico che liquida in
€ 923,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, Sezione Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il Giudice monocratico Claudia De Martin
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DE MARTIN CLAUDIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 395/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2-CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Briatico - Corso Margherita, 129 89817 Briatico VV
Difeso da
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3529 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite Resistente/Appellato: accetta la rinuncia al ricorso chiede la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto notificato al Comune di Briatico proponeva ricorso per ottenere l'annullamento e/o la rettifica l'avviso di accertamento IMU n. 3529 del 10.12.2024 del Comune di Briatico relativo al periodo d'imposta 2019, notificato in data 02.01.2025, nonché ogni atto ad esso sottostante, collegato o correlato perché illegittimo.
Si costituiva in data 3 luglio 2025 il Comune di Briatico per evidenziare che non vi era alcun errore nella qualificazione della particella emergendo dal certificato di destinazione urbanistica che l'area ricade interamente in ex zona C1 qualificata come area fabbricabile, alla quale viene estesa la destinazione agricola a seguito della Legge Regionale n. 19/2002; che essa ricade di conseguenza nelle cd. "zone bianche"; che non vi era nemmeno un errore nella quantificazione del tributo. Segnalava che la questione di diritto sottesa al caso di specie risultava esaminata da questa Corte in fattispecie identiche ed allegava numerosi precedenti
(all. 7,8,9) oltre ad altri precedenti di merito e di legittimità. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente in data 28 ottobre 2025 depositava memoria in cui dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13 novembre 2025 le parti concordavano un breve rinvio affinché il Comune di Briatico potesse deliberare in relazione all'accettazione della rinuncia con compensazione delle spese di lite.
La Corte rinviava la causa all'udienza del giorno 8 gennaio 2026.
All'odierna udienza monocratica, presenti i difensori delle parti, il procuratore del Comune resistente dichiarava che l'Ente territoriale non accettava la compensazione delle spese di lite nelle quali, invece, insisteva. Il difensore di parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste. La Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata ai sensi dell'art. 44 D. Lgs 546/1992 l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso. Invero, la ricorrente in data 28 ottobre 2025 ha depositato memoria contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso.
In ipotesi di rinuncia al ricorso le spese vanno poste a carico del rinunciante, a mente del comma secondo del suddetto articolo, salvo diverso accordo tra le parti.
Orbene, nel caso in esame le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente-rinunciante stante la mancata accettazione di parte resistente della richiesta di compensazione delle spese di lite
Esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dello scaglione di valore di causa (fino a € 5.200,00).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica: 1) dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso;
2) condanna Ricorrente 1 Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Briatico che liquida in
€ 923,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Vibo Valentia, Sezione Seconda in composizione monocratica del giorno 8 gennaio 2026. Il Giudice monocratico Claudia De Martin