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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe Amoroso, all'esito dell'udienza del 02.12.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito del deposito delle note, ha pronunciato e pubblicato, in data 16.12.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4039 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/03/1971 e ivi residente, elettivamente domiciliato in Campobasso, presso lo studio dall'Avv. Domenico de Angelis che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di ricorso
ricorrente
contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliata in Selargius, via Piero della Francesca n. 1, presso l'Ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorena Vacca in virtù di procura speciale alle liti allegata alla memoria di costituzione in giudizio
resistente
pagina 1 CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:
“In ottemperanza al provvedimento con cui veniva disposta che la trattazione del
presente giudizio avvenisse con il deposito di note scritte e con cui l'Ill.mo
Giudice invitava le parti a depositare note di trattazione, contenenti istanze e
conclusioni l'avv. De Angelis, per la parte ricorrente, e l'avv. Vacca per la parte
resistente, rappresentano che le parti hanno sottoscritto e portato ad esecuzione
un atto di transazione della lite, conformemente agli impegni ivi assunti, pertanto,
si conclude affinché codesto Ill.mo Tribunale voglia dichiarare la cessata materia
del contendere, nulla sulle spese, essendo le stesse già state regolate dalle parti
nell'intesa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.12.2023 ha convenuto in Parte_1
giudizio, davanti l'Intestato Tribunale, la
[...]
affinché quest'ultima Controparte_1
fosse condannata al pagamento delle somme dovute – ai sensi dell'art. 86 comma
13 CCNL Comparto Sanità Pubblica – per lo svolgimento dei turni notturni festivi
(con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo), corrisposte dall'Ente convenuto nella misura della minor somma del 50% dell'importo previsto dal CCNL di settore.
Su tali basi, il ricorrente ha rassegnato, all'atto dell'introduzione del presente giudizio, le seguenti conclusioni: “All' Illustrissimo Tribunale di Cagliari, in
funzione d i Giudice del Lavoro, affinché fissi udienza di trattazione per ivi sentire
accogliere le seguenti conclusioni:
A. accertare e dichiarare che la soppressa attualmente in CP_2
Cont liquidazione -Gestione regionale sanitaria liquidatoria della soppressa
pagina 2 , in persona del commissario straordinario P.T., con sede legale in CP_1
Sassari, via Enrico Costa n. 57, P.I , C.F. ha sempre P.IVA_1 P.IVA_2
corrisposto, al ricorrente un importo pari 50% (€ 8,91) dell'indennità
contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica
e pari ad € 17,82 per quel che concerne i turni notturni festivi con entrata il
giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo;
B. accertare e dichiarare l'illegittimità di tale condotta e conseguentemente
l'obbligo della resistente Controparte_3
, in persona del commissario straordinario P.T, con sede
[...]
legale in Sassari, via Enrico Costa n. 57, P.I C.F. a P.IVA_1 P.IVA_2
corrispondere al ricorrente gli importi indicati alla lettera f) del presente ricorso
per una somma complessiva di € 204,93;
C. per l'effetto condannare la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della
soppressa in persona del commissario straordinario P.T, al CP_1
pagamento in favore del ricorrente dell'importo di €. 204,93(duecentoquattro,93),
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del
diritto e fino all'effettivo soddisfo:
D. condannare la Controparte_4
, in persona del , al pagamento di
[...] Parte_2
competenze professionali legali e spese di avvocato del presente procedimento, da
distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
2. In data 19.03.2024, si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha contestato, in Controparte_1
fatto ed in diritto, le argomentazioni di parte avversa, domandando il rigetto delle domande di parte ricorrente.
3. All'udienza del 02.12.2025 – tenuta in forma cartolare, mediante il deposito di note scritte – le parti, mediante nota congiunta depositata in data 01.12.2025,
pagina 3 hanno dichiarato di aver sottoscritto e portato ad esecuzione un atto di transazione della lite, domandando la declaratoria di cessazione della materia del contendere,
atteso il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
4. Deve, pertanto, esser dichiarata la cessata la materia del contendere.
Sul punto, è opportuno richiamate il consolidato orientamento della Corte di
Cassazione secondo cui la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex
multis, Cass. civ., Sez. V, 04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo
tributario, come nel processo civile, la pronuncia
di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio,
senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che,
indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice
valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul
merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
La cessazione della materia del contendere, in tale ottica, può essere rilevata anche d'ufficio, a seguito dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non essendovi interesse delle parti – e segnatamente di quella ricorrente – a coltivare ulteriormente il giudizio.
5. Nel caso di specie, le parti hanno concluso un accordo transattivo avente a oggetto la definizione della lite nella sua interezza e, di conseguenza, hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere dando atto, altresì, di essere già pervenute ad un accordo sulle spese del giudizio, che, pertanto, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., dovranno essere dichiarate integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 5