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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/10/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente in fraz. Parte_1 C.F._1 Dosso n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Trinco del Foro di Rovereto (C.F.
) presso lo studio del quale in 38068 Rovereto (TN) – Via Brennero n. 1/C C.F._2 elegge domicilio giusta delega che si rimette allegato sub 1 in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, e per l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA Controparte_2
) con sede legale in Roma – Via G. Grezar n. 14 e sede periferica in Trento – 38121 – Via P.IVA_2 dei Solteri n. 10/A, rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in Trento – Largo Porta Nuova n. 9 sono domiciliati (C.F. ); P.IVA_3 OPPOSTI IN PUNTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE In via preliminare: sospendere il provvedimento oggetto di contestazione e la successiva procedura esecutiva per le ragioni tutte come esposte in narrativa;
nel merito: previa la veridicità dei fatti di cui in narrativa, dichiarare nullo e/o inesistente il provvedimento oggetto di impugnazione e successiva procedura ed atti antecedenti e conseguenti, ovvero dichiararne l'estinzione per intervenuta prescrizione. In subordine previo annullamento della impugnata intimazione di pagamento, procedere al calcolo delle spese in ragione della normativa vigente. Con riserva di approfondire ed ulteriormente argomentare nel momento in cui si avrà notizia delle effettive contestazioni sollevate dall'ufficio e mai esposte e notificate al sig. , per le quali Parte_1 si richiede la produzione in giudizio della prova delle avvenute regolari notifiche, riservandosi in ogni caso di sollevare eccezione di prescrizione in caso di tardività dell'azione. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze della procedura. CONCLUSIONI DEGLI OPPOSTI Previo rigetto della domanda cautelare, respingersi il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato.
pagina 1 di 4 Con condanna ex art. 96 co. 3 cpc. In ogni caso, col favore delle spese processuali. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art.615 co. 2 cpc datato 22.01.2024, ritualmente notificato in pari data, Pt_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11220239003787924000 per
[...] l'importo di € 389.654,50, nonché la cartella esattoriale sottesa n. 11200110003149379006 asseritamente notificatogli il 30.06.2011, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dei predetti provvedimenti e della successiva procedura esecutiva;
nel merito, previa la veridicità dei fatti di cui in narrativa, dichiarare nullo e/o inesistente il provvedimento oggetto di impugnazione e successiva procedura ed atti antecedenti e conseguenti, ovvero dichiararne l'estinzione per intervenuta prescrizione;
in subordine, previo annullamento della impugnata intimazione di pagamento, procedere al calcolo delle spese in ragione della normativa vigente;
spese di giudizio rifuse. Deduceva, in particolare, il a sostegno dell'opposizione: 1) la non debenza delle spese del Pt_1 procedimento penale ex art. 445 co. 1 cpp, nonché l'inapplicabilità di pene accessorie o misure di sicurezza;
2) errata attribuzione delle spese del procedimento penale;
3) l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione. Costituitisi con comparsa dd. 20.02.2024 gli opposti e l' Controparte_1 Controparte_2
, nell'eccepire l'infondatezza dei motivi di opposizione, chiedevano, previo rigetto della
[...] domanda cautelare, respingersi il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato;
spese di giudizio rifuse. Con ordinanza in data 13.03.2024 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione. All'udienza dd. 02.10.2024 il G.I. fissava udienza di discussione, concedendo termine per il deposito di note conclusive. All'udienza dd. 08.10.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate. Invero, quanto al primo motivo di opposizione, afferma l'attore che “imputato al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 73 e 74 co. 1, 3 D.P.R. n. 309/90 di cui alla sentenza n. 7/57 Tribunale di Rovereto, in continuazione con sentenza n. 326/08 Tribunale di Trento, irrevocabile a far data dal 13.12.2008, richiedeva a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'applicazione dell'art. 444 cpp, come si evince dalla sentenza prodotta…Plazzer veniva prosciolto dall'imputazione di cui all'art. 74 L. 309/90 e concordava con il Pubblico Ministero l'applicazione pena, in continuazione (rt. 81 c.p.) sulla sentenza irrevocabile del Tribunale di Rovereto (allegata)”. Pertanto, ad avviso dell'attore, “A sensi dell'art. 445 ccp, comma 1, l'imputato non è tenuto al pagamento delle spese del procedimento, né possono essere applicate nei suoi confronti pene accessorie o misure di sicurezza” (v. pagg.
2-3 atto di citazione). Trattasi, in realtà, di motivi di opposizione palesemente infondato in quanto, avendo concordato il l'applicazione della pena complessiva di anni 3 di reclusione ed € 14.000,00 di multa (v. punto Pt_1 3 dispositivo) l'esecuzione prevista dall'art. 445 co. 1 cpp non trova applicazione nel caso di specie, laddove si consideri che lo stesso dispone: “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1 ter”. Quanto al secondo motivo di opposizione, concernente l'asserita errata attribuzione di spese al Pt_1 l'attore invoca l'art. 205 co. 1 D.P.R. n. 115/2001 – che effettivamente ha fatto venir meno la pagina 2 di 4 possibilità di addebitare in solido le spese di giustizia a tutti gli imputati di un procedimento penale -, secondo cui “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della Giustizia, di concreto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato agni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario”. Ad avviso dell'attore tali spese “eventualmente…dovrebbero essere riportate tra tutti i coimputati in parti uguali”, e ciò sulla scorta dell'art. 67 co. 2 lett. a) e b) L. n. 69/2009, il quale “ha posto nel vuoto la presunzione di solidarietà nella condanna alle spese contenuta nell'art. 535 cpc, secondo il quale “I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese”. Coerentemente, il riformato art. 205 T.U.S.G. si è preoccupato di specificare che le spese del processo penale sono anticipate senza vincolo di solidarietà”. Ebbene, è ben vero che l'art. 205 D.P.R. n. 115/2001, novellato dalla L. n. 69/2009, ha escluso la possibilità di addebitare in solido le spese di giustizia a tutti gli imputati di un procedimento penale;
tuttavia è altrettanto vero che la novella è entrata in vigore nel 2009 e, ai sensi dell'art. 11 delle Preleggi, non ha affetto retroattivo, di talchè la norma sopra richiamata non può trovare applicazione nel caso di specie, laddove si consideri che il è stato condannato con sentenza del Tribunale di Pt_1 Trento n. 326/08, passata in giudicato il 13.12.2008. Sul punto giova rammentare che “E' legittima la sentenza che condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in solido con i coimputati, emessa prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, la quale ha modificato la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo “pro quota” delle medesime, atteso che le disposizioni in materia di spese processuali hanno natura processuale e la loro applicazione è conseguentemente regolata dal principio del “tempus regit actum” (v. Cass. n. 39682/2009). Con un terzo ed ultimo motivo di opposizione il ha eccepito l'estinzione del debito essendosi Pt_1 maturato il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;
di talchè risultando la stessa passata in giudicato il 13.12.2008, la cartella esattoriale di pagamento, oggetto di giudizio, risulta notificata il 30.06.2011, ovvero oltre il predetto termine. Anche in tal caso, tuttavia, tale censura è destituita di ogni fondamento, laddove si consideri che il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data (30.06.2011) di notifica della cartella esattoriale di pagamento, risulta interrotto da parte dell' con la notifica: 1) della Controparte_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. B2790/MA/45594/2017 in data 06.10.2017; 2) dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. B2790/MA/45494/2017 in data 18.12.2017; 3) dall'intimazione di pagamento n. 11220179001814010000 in data 16.11.2017; 4) dall'atto di pignoramento crediti verso terzi in data 04.12.2017; 5) dall'atto di pignoramento crediti verso terzi in data 01.03.2018; 6) dall'atto di pignoramento crediti verso terzi in data 27.04.2018; 7) dall'intimazione di pagamento n. 11220 189002867317000 in data 13.12.2018. A ciò si aggiunga che il termine prescrizionale della cartella di pagamento de qua risulta sospeso per il periodo 01.01.2014 – 15.06.2014 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'articolo da 618 a 624 L. n. 147/2013. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-rigetta le domande attoree;
pagina 3 di 4 -condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dai convenuti, che liquida in complessivi € 7.200,00 per compensi professionali (€ 2.500,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva ed € 3.200,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 17.10.2025 Dott. M. Morandini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente in fraz. Parte_1 C.F._1 Dosso n. 17, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Trinco del Foro di Rovereto (C.F.
) presso lo studio del quale in 38068 Rovereto (TN) – Via Brennero n. 1/C C.F._2 elegge domicilio giusta delega che si rimette allegato sub 1 in calce all'atto di citazione;
OPPONENTE
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, e per l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. e P. IVA Controparte_2
) con sede legale in Roma – Via G. Grezar n. 14 e sede periferica in Trento – 38121 – Via P.IVA_2 dei Solteri n. 10/A, rappresentati e difesi, ex lege, dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in Trento – Largo Porta Nuova n. 9 sono domiciliati (C.F. ); P.IVA_3 OPPOSTI IN PUNTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE In via preliminare: sospendere il provvedimento oggetto di contestazione e la successiva procedura esecutiva per le ragioni tutte come esposte in narrativa;
nel merito: previa la veridicità dei fatti di cui in narrativa, dichiarare nullo e/o inesistente il provvedimento oggetto di impugnazione e successiva procedura ed atti antecedenti e conseguenti, ovvero dichiararne l'estinzione per intervenuta prescrizione. In subordine previo annullamento della impugnata intimazione di pagamento, procedere al calcolo delle spese in ragione della normativa vigente. Con riserva di approfondire ed ulteriormente argomentare nel momento in cui si avrà notizia delle effettive contestazioni sollevate dall'ufficio e mai esposte e notificate al sig. , per le quali Parte_1 si richiede la produzione in giudizio della prova delle avvenute regolari notifiche, riservandosi in ogni caso di sollevare eccezione di prescrizione in caso di tardività dell'azione. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze della procedura. CONCLUSIONI DEGLI OPPOSTI Previo rigetto della domanda cautelare, respingersi il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato.
pagina 1 di 4 Con condanna ex art. 96 co. 3 cpc. In ogni caso, col favore delle spese processuali. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ex art.615 co. 2 cpc datato 22.01.2024, ritualmente notificato in pari data, Pt_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11220239003787924000 per
[...] l'importo di € 389.654,50, nonché la cartella esattoriale sottesa n. 11200110003149379006 asseritamente notificatogli il 30.06.2011, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dei predetti provvedimenti e della successiva procedura esecutiva;
nel merito, previa la veridicità dei fatti di cui in narrativa, dichiarare nullo e/o inesistente il provvedimento oggetto di impugnazione e successiva procedura ed atti antecedenti e conseguenti, ovvero dichiararne l'estinzione per intervenuta prescrizione;
in subordine, previo annullamento della impugnata intimazione di pagamento, procedere al calcolo delle spese in ragione della normativa vigente;
spese di giudizio rifuse. Deduceva, in particolare, il a sostegno dell'opposizione: 1) la non debenza delle spese del Pt_1 procedimento penale ex art. 445 co. 1 cpp, nonché l'inapplicabilità di pene accessorie o misure di sicurezza;
2) errata attribuzione delle spese del procedimento penale;
3) l'estinzione del debito per intervenuta prescrizione. Costituitisi con comparsa dd. 20.02.2024 gli opposti e l' Controparte_1 Controparte_2
, nell'eccepire l'infondatezza dei motivi di opposizione, chiedevano, previo rigetto della
[...] domanda cautelare, respingersi il ricorso in quanto inammissibile e/o infondato;
spese di giudizio rifuse. Con ordinanza in data 13.03.2024 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione. All'udienza dd. 02.10.2024 il G.I. fissava udienza di discussione, concedendo termine per il deposito di note conclusive. All'udienza dd. 08.10.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, le domande attoree, infondate, vanno rigettate. Invero, quanto al primo motivo di opposizione, afferma l'attore che “imputato al delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv, 73 e 74 co. 1, 3 D.P.R. n. 309/90 di cui alla sentenza n. 7/57 Tribunale di Rovereto, in continuazione con sentenza n. 326/08 Tribunale di Trento, irrevocabile a far data dal 13.12.2008, richiedeva a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'applicazione dell'art. 444 cpp, come si evince dalla sentenza prodotta…Plazzer veniva prosciolto dall'imputazione di cui all'art. 74 L. 309/90 e concordava con il Pubblico Ministero l'applicazione pena, in continuazione (rt. 81 c.p.) sulla sentenza irrevocabile del Tribunale di Rovereto (allegata)”. Pertanto, ad avviso dell'attore, “A sensi dell'art. 445 ccp, comma 1, l'imputato non è tenuto al pagamento delle spese del procedimento, né possono essere applicate nei suoi confronti pene accessorie o misure di sicurezza” (v. pagg.
2-3 atto di citazione). Trattasi, in realtà, di motivi di opposizione palesemente infondato in quanto, avendo concordato il l'applicazione della pena complessiva di anni 3 di reclusione ed € 14.000,00 di multa (v. punto Pt_1 3 dispositivo) l'esecuzione prevista dall'art. 445 co. 1 cpp non trova applicazione nel caso di specie, laddove si consideri che lo stesso dispone: “la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 del codice penale. Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1 ter”. Quanto al secondo motivo di opposizione, concernente l'asserita errata attribuzione di spese al Pt_1 l'attore invoca l'art. 205 co. 1 D.P.R. n. 115/2001 – che effettivamente ha fatto venir meno la pagina 2 di 4 possibilità di addebitare in solido le spese di giustizia a tutti gli imputati di un procedimento penale -, secondo cui “Le spese del processo penale anticipate dall'erario sono recuperate nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà, nella misura fissa stabilita con decreto del Ministro della Giustizia, di concreto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'ammontare degli importi può essere rideterminato agni anno al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario”. Ad avviso dell'attore tali spese “eventualmente…dovrebbero essere riportate tra tutti i coimputati in parti uguali”, e ciò sulla scorta dell'art. 67 co. 2 lett. a) e b) L. n. 69/2009, il quale “ha posto nel vuoto la presunzione di solidarietà nella condanna alle spese contenuta nell'art. 535 cpc, secondo il quale “I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese”. Coerentemente, il riformato art. 205 T.U.S.G. si è preoccupato di specificare che le spese del processo penale sono anticipate senza vincolo di solidarietà”. Ebbene, è ben vero che l'art. 205 D.P.R. n. 115/2001, novellato dalla L. n. 69/2009, ha escluso la possibilità di addebitare in solido le spese di giustizia a tutti gli imputati di un procedimento penale;
tuttavia è altrettanto vero che la novella è entrata in vigore nel 2009 e, ai sensi dell'art. 11 delle Preleggi, non ha affetto retroattivo, di talchè la norma sopra richiamata non può trovare applicazione nel caso di specie, laddove si consideri che il è stato condannato con sentenza del Tribunale di Pt_1 Trento n. 326/08, passata in giudicato il 13.12.2008. Sul punto giova rammentare che “E' legittima la sentenza che condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali in solido con i coimputati, emessa prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69, la quale ha modificato la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo “pro quota” delle medesime, atteso che le disposizioni in materia di spese processuali hanno natura processuale e la loro applicazione è conseguentemente regolata dal principio del “tempus regit actum” (v. Cass. n. 39682/2009). Con un terzo ed ultimo motivo di opposizione il ha eccepito l'estinzione del debito essendosi Pt_1 maturato il termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;
di talchè risultando la stessa passata in giudicato il 13.12.2008, la cartella esattoriale di pagamento, oggetto di giudizio, risulta notificata il 30.06.2011, ovvero oltre il predetto termine. Anche in tal caso, tuttavia, tale censura è destituita di ogni fondamento, laddove si consideri che il termine prescrizionale decennale, decorrente dalla data (30.06.2011) di notifica della cartella esattoriale di pagamento, risulta interrotto da parte dell' con la notifica: 1) della Controparte_3 comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. B2790/MA/45594/2017 in data 06.10.2017; 2) dalla comunicazione di iscrizione ipotecaria n. B2790/MA/45494/2017 in data 18.12.2017; 3) dall'intimazione di pagamento n. 11220179001814010000 in data 16.11.2017; 4) dall'atto di pignoramento crediti verso terzi in data 04.12.2017; 5) dall'atto di pignoramento crediti verso terzi in data 01.03.2018; 6) dall'atto di pignoramento crediti verso terzi in data 27.04.2018; 7) dall'intimazione di pagamento n. 11220 189002867317000 in data 13.12.2018. A ciò si aggiunga che il termine prescrizionale della cartella di pagamento de qua risulta sospeso per il periodo 01.01.2014 – 15.06.2014 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'articolo da 618 a 624 L. n. 147/2013. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
-rigetta le domande attoree;
pagina 3 di 4 -condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dai convenuti, che liquida in complessivi € 7.200,00 per compensi professionali (€ 2.500,00 per fase di studio, € 1.500,00 per fase introduttiva ed € 3.200,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 17.10.2025 Dott. M. Morandini
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