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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 29/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 971/2024 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to DI PAOLA PAOLO Parte_1
PASQUALE che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza del 29/04/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 4.12.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 417 2024 00023029 54 000 del 9.11.2024
(notificatagli in data 15.11.2024), relativo alla pretesa creditoria dell' di CP_1 complessivi €20.409,86, a titolo di contributi IVS eccedenti il minimale, Gestione
Artigiani, oltre sanzioni.
Ha chiesto al Giudice:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare prescritto il debito previdenziale indicato dal qui opposto Avviso di addebito n. 417 2024 00023029 54 000 della sede di Varese con CP_1 CP_1 riferimento alla rata n. 1 del 2018 di Euro 1.533,58, oltre sanzioni o somme aggiuntive per Euro 695,86 ed altresì con riferimento alla rata n. 2 del 2018 1.533,58, oltre sanzioni o somme aggiuntive per Euro 678,85; accertare e dichiarare la nullità - in riferimento al saldo del 2018 Euro 11.186,87, oltre sanzioni o somme aggiuntive per Euro 4.777,01 - del qui opposto Avviso di addebito
n. n. 417 2024 00023029 54 000 della sede di Varese per la omessa
CP_1 CP_1 indicazione dell'aliquota che è stata applicata da per la determinazione di detto
CP_1 saldo del 2018; ordinare, conseguentemente, all' la cancellazione dal proprio “ruolo” del
CP_1 succitato debito previdenziale indicato nell'Avviso di addebito opposto e
CP_1
l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti del caso, ritenuti opportuni;
si dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 115/02, che il presente giudizio è pari ad Euro
20.409,86 e che il contributo unificato è fisso ed è pari ad Euro 43,00; con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito: la prescrizione dei crediti contributivi di cui alle rate 1 e 2, avuto riguardo alla scadenza per il pagamento di dette rate (rispettivamente in data 20.08.2018 e 30.11.2018); in relazione al saldo, “la nullità di tale pretesa contributiva in quanto non è indicata l'aliquota applicata per il calcolo del “saldo” suddetto del 2018 in detto Avviso di addebito e, di conseguenza, il CP_1 ricorrente non è in grado di comprendere le modalità seguite da per il calcolo del CP_1 saldo suddetto”.
Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo come CP_1 segue:
Voglia I'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'avverso ricorso perché infondato e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento delle somme recate dall'avviso di addebito ovvero a quelle diverse che risulteranno all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese e di onorari.
L' ha in particolare dedotto: che le diverse scadenze di pagamento indicate in CP_1 ricorso erano relative alla contribuzione fissa o entro il minimale, laddove la pretesa creditoria dell' aveva ad oggetto la contribuzione oltre il minimale, da pagarsi in CP_1 un'unica soluzione sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi e che la prescrizione non era maturata, in considerazione della regolare notifica di avviso bonario in data 8.12.2023; l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza dell'ulteriore motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. relativo all'aliquota per il calcolo della contribuzione.
All'udienza del 29.04.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Con riferimento all'eccezione di prescrizione, dalla lettura dell'avviso di addebito in atti emerge all'evidenza che la pretesa dell' attiene ai “contributi IVS a CP_1 percentuale sul reddito eccedenti il minimale”, non invece la contribuzione fissa o entro il minimale, cui si riferiscono le scadenze indicate in ricorso.
La contribuzione a percentuale sul reddito è invece dovuta in un'unica soluzione, sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi.
4.Richiamando anzitutto la normativa di riferimento, l'art. 18, co. 4 d.lgs.
241/1997 stabilisce che “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso integralmente da questo
Giudice, è consolidato nel ritenere che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione
Pag. 2 di 4 Separata, così come alla Gestione Commercianti, decorra dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Ciò in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui i contributi dovevano essere versati. (ex multis, Cass., sent. n. 27950 del 2018).
5.Il versamento è in generale fissato dalla legge al 16 giugno dell'anno successivo alla produzione del reddito, pertanto nel caso di specie il 2019, atteso trattasi di contributi calcolati dall' in relazione ai redditi relativi al 2018. CP_2
6.Nel caso in esame, il primo atto interruttivo notificato dall' è da CP_1 individuarsi nell'avviso bonario del 6.12.2023, notificato via pec in data 8.12.2023 (v. doc. in atti): pertanto in via senz'altro tempestiva rispetto alla maturazione del termine prescrizionale quinquennale.
Né la prescrizione risulta essere maturata tra la notifica dell'avviso bonario e quella dell'avviso di addebito in questa sede opposto (15.11.2024).
7.In conclusione sul punto, l'eccezione di prescrizione risulta infondata, anche a prescindere da ogni ulteriore considerazione con riferimento alla sospensione del termine prescrizionale disposto dalla normativa emergenziale del periodo c.d. covid.
8.In secondo luogo, si osserva che l'ulteriore censura di omessa indicazione dell'aliquota contributiva applicata, da qualificarsi quale vizio di motivazione dell'avviso di addebito, risulta estranea al merito della pretesa creditoria e attiene piuttosto alla legittimità dell'avviso di addebito sotto il profilo formale;
la censura in esame deve conseguentemente essere qualificata alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi a pena di inammissibilità entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito.
9.Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità del motivo di opposizione formulata dall' è peraltro infondata, non essendo decorso il termine di 20 giorni tra la data CP_2 di notifica dell'avviso di addebito (15.11.2024) e il deposito della presente opposizione
(4.12.2024).
10.Nel merito, il motivo di opposizione in considerazione è infondato, su punto essendo sufficiente rilevare che non si ravvisa alcun vizio motivazionale sotto il profilo del calcolo dei contributi effettuato dall' , atteso in via dirimente che l'aliquota in CP_2 questione è normativamente fissata nella misura fissa del 24% ex art. 24, co. 22, D.L.
201/2011, conv. in L. 214/2011, per l'effetto del tutto inconferente risultando la giurisprudenza richiamata dall'attore relativa alle aliquote per il calcolo delle imposte.
11.In conclusione, sulla scorta di quanto sinora ritenuto e osservato,
l'opposizione è infondata e va respinta.
12.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore e alla natura
Pag. 3 di 4 documentale della causa, alla non complessità delle questioni trattate e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna il ricorrente a rifondere l' delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
€2.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Varese, 29.04.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 971/2024 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to DI PAOLA PAOLO Parte_1
PASQUALE che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
All'udienza del 29/04/2025 le parti concludevano come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso depositato in data 4.12.2024, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 417 2024 00023029 54 000 del 9.11.2024
(notificatagli in data 15.11.2024), relativo alla pretesa creditoria dell' di CP_1 complessivi €20.409,86, a titolo di contributi IVS eccedenti il minimale, Gestione
Artigiani, oltre sanzioni.
Ha chiesto al Giudice:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare prescritto il debito previdenziale indicato dal qui opposto Avviso di addebito n. 417 2024 00023029 54 000 della sede di Varese con CP_1 CP_1 riferimento alla rata n. 1 del 2018 di Euro 1.533,58, oltre sanzioni o somme aggiuntive per Euro 695,86 ed altresì con riferimento alla rata n. 2 del 2018 1.533,58, oltre sanzioni o somme aggiuntive per Euro 678,85; accertare e dichiarare la nullità - in riferimento al saldo del 2018 Euro 11.186,87, oltre sanzioni o somme aggiuntive per Euro 4.777,01 - del qui opposto Avviso di addebito
n. n. 417 2024 00023029 54 000 della sede di Varese per la omessa
CP_1 CP_1 indicazione dell'aliquota che è stata applicata da per la determinazione di detto
CP_1 saldo del 2018; ordinare, conseguentemente, all' la cancellazione dal proprio “ruolo” del
CP_1 succitato debito previdenziale indicato nell'Avviso di addebito opposto e
CP_1
l'adozione di tutti i conseguenti provvedimenti del caso, ritenuti opportuni;
si dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 115/02, che il presente giudizio è pari ad Euro
20.409,86 e che il contributo unificato è fisso ed è pari ad Euro 43,00; con vittoria di spese e di compensi del presente giudizio.
A fondamento dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito: la prescrizione dei crediti contributivi di cui alle rate 1 e 2, avuto riguardo alla scadenza per il pagamento di dette rate (rispettivamente in data 20.08.2018 e 30.11.2018); in relazione al saldo, “la nullità di tale pretesa contributiva in quanto non è indicata l'aliquota applicata per il calcolo del “saldo” suddetto del 2018 in detto Avviso di addebito e, di conseguenza, il CP_1 ricorrente non è in grado di comprendere le modalità seguite da per il calcolo del CP_1 saldo suddetto”.
Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo come CP_1 segue:
Voglia I'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'avverso ricorso perché infondato e per l'effetto condannare parte opponente al pagamento delle somme recate dall'avviso di addebito ovvero a quelle diverse che risulteranno all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese e di onorari.
L' ha in particolare dedotto: che le diverse scadenze di pagamento indicate in CP_1 ricorso erano relative alla contribuzione fissa o entro il minimale, laddove la pretesa creditoria dell' aveva ad oggetto la contribuzione oltre il minimale, da pagarsi in CP_1 un'unica soluzione sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi e che la prescrizione non era maturata, in considerazione della regolare notifica di avviso bonario in data 8.12.2023; l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza dell'ulteriore motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. relativo all'aliquota per il calcolo della contribuzione.
All'udienza del 29.04.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.Con riferimento all'eccezione di prescrizione, dalla lettura dell'avviso di addebito in atti emerge all'evidenza che la pretesa dell' attiene ai “contributi IVS a CP_1 percentuale sul reddito eccedenti il minimale”, non invece la contribuzione fissa o entro il minimale, cui si riferiscono le scadenze indicate in ricorso.
La contribuzione a percentuale sul reddito è invece dovuta in un'unica soluzione, sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi.
4.Richiamando anzitutto la normativa di riferimento, l'art. 18, co. 4 d.lgs.
241/1997 stabilisce che “I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso integralmente da questo
Giudice, è consolidato nel ritenere che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione
Pag. 2 di 4 Separata, così come alla Gestione Commercianti, decorra dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Ciò in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui i contributi dovevano essere versati. (ex multis, Cass., sent. n. 27950 del 2018).
5.Il versamento è in generale fissato dalla legge al 16 giugno dell'anno successivo alla produzione del reddito, pertanto nel caso di specie il 2019, atteso trattasi di contributi calcolati dall' in relazione ai redditi relativi al 2018. CP_2
6.Nel caso in esame, il primo atto interruttivo notificato dall' è da CP_1 individuarsi nell'avviso bonario del 6.12.2023, notificato via pec in data 8.12.2023 (v. doc. in atti): pertanto in via senz'altro tempestiva rispetto alla maturazione del termine prescrizionale quinquennale.
Né la prescrizione risulta essere maturata tra la notifica dell'avviso bonario e quella dell'avviso di addebito in questa sede opposto (15.11.2024).
7.In conclusione sul punto, l'eccezione di prescrizione risulta infondata, anche a prescindere da ogni ulteriore considerazione con riferimento alla sospensione del termine prescrizionale disposto dalla normativa emergenziale del periodo c.d. covid.
8.In secondo luogo, si osserva che l'ulteriore censura di omessa indicazione dell'aliquota contributiva applicata, da qualificarsi quale vizio di motivazione dell'avviso di addebito, risulta estranea al merito della pretesa creditoria e attiene piuttosto alla legittimità dell'avviso di addebito sotto il profilo formale;
la censura in esame deve conseguentemente essere qualificata alla stregua di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da proporsi a pena di inammissibilità entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito.
9.Ciò posto, l'eccezione di inammissibilità del motivo di opposizione formulata dall' è peraltro infondata, non essendo decorso il termine di 20 giorni tra la data CP_2 di notifica dell'avviso di addebito (15.11.2024) e il deposito della presente opposizione
(4.12.2024).
10.Nel merito, il motivo di opposizione in considerazione è infondato, su punto essendo sufficiente rilevare che non si ravvisa alcun vizio motivazionale sotto il profilo del calcolo dei contributi effettuato dall' , atteso in via dirimente che l'aliquota in CP_2 questione è normativamente fissata nella misura fissa del 24% ex art. 24, co. 22, D.L.
201/2011, conv. in L. 214/2011, per l'effetto del tutto inconferente risultando la giurisprudenza richiamata dall'attore relativa alle aliquote per il calcolo delle imposte.
11.In conclusione, sulla scorta di quanto sinora ritenuto e osservato,
l'opposizione è infondata e va respinta.
12.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore e alla natura
Pag. 3 di 4 documentale della causa, alla non complessità delle questioni trattate e delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna il ricorrente a rifondere l' delle spese di lite, che si liquidano in CP_1
€2.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge.
Varese, 29.04.2025
Il Giudice
Federica Cattaneo
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