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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 2015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2015 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11462/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
OS TI Presidente Relatore
CE LD DI
Andrea Marchesi DI ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11462/11462 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (CF: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. PAROLINI ROSANNA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti in data 25.11.2025 hanno depositato note congiunte contenenti le seguenti condizioni:
“accertati i fatti ed esperite le sommarie informazioni, previo esame dei documenti prodotti, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 13 della L. 06.03.1987
n. 74, accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza n. 1807/2020 del
Tribunale di Brescia e, per l'effetto, a parziale riforma della succitata sentenza, disporre la cessazione e/o la revoca dell'obbligo economico in capo al Sig. , in favore della Sig.ra statuito nelle delle condizioni Parte_1 Parte_2 di divorzio.
Spese di causa compensate tra le Parti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso depositato congiuntamente da e in data 30.05.2025 Parte_1 Parte_2 con cui, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 1807/2020 di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gambara in data 02.05.1981, chiedevano la revoca dell'obbligo economico in capo al Sig. in favore della Sig.ra Parte_1 Parte_2 statuito nelle condizioni di divorzio;
il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono/si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
dispone in conformità all'accordo raggiunto risultante dalle note per l'udienza cartolare dell'11.12.2025 e sopra riportato;
spese compensate;
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente Estensore
OS TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
OS TI Presidente Relatore
CE LD DI
Andrea Marchesi DI ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11462/11462 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] il [...] (CF: ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. PAROLINI ROSANNA
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti in data 25.11.2025 hanno depositato note congiunte contenenti le seguenti condizioni:
“accertati i fatti ed esperite le sommarie informazioni, previo esame dei documenti prodotti, Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 01.12.1970 n. 898, come modificato dall'art. 13 della L. 06.03.1987
n. 74, accertare e dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza n. 1807/2020 del
Tribunale di Brescia e, per l'effetto, a parziale riforma della succitata sentenza, disporre la cessazione e/o la revoca dell'obbligo economico in capo al Sig. , in favore della Sig.ra statuito nelle delle condizioni Parte_1 Parte_2 di divorzio.
Spese di causa compensate tra le Parti.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso depositato congiuntamente da e in data 30.05.2025 Parte_1 Parte_2 con cui, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 1807/2020 di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Gambara in data 02.05.1981, chiedevano la revoca dell'obbligo economico in capo al Sig. in favore della Sig.ra Parte_1 Parte_2 statuito nelle condizioni di divorzio;
il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono/si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza
P.Q.M.
dispone in conformità all'accordo raggiunto risultante dalle note per l'udienza cartolare dell'11.12.2025 e sopra riportato;
spese compensate;
Si comunichi.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente Estensore
OS TI