Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
L'obbligo di trasmettere al tribunale del riesame gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini non si estende a quegli atti o documenti che siano già nella disponibilità della difesa, con possibilità, quindi, per quest'ultima, di utilizzarli e produrli con la richiesta di riesame o nel corso della successiva udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2009, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/12/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 1630
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 27674/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NDREPEPAJ STAVRI, N. IL 26/08/1977;
avverso l'ordinanza n. 719/2009 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 12/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
sentite le conclusioni del PG, Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Martire Andrea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 12 maggio 2009, il Tribunale di Venezia ha respinto la richiesta di riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata a Ndrepepaj Stavri per il reato previsto dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 73. Per giungere a tale conclusione,i Giudici hanno disatteso la prospettazione difensiva di perenzione della misura per omessa trasmissione di atti al Tribunale del riesame;
in particolare, hanno ritenuto ininfluente la mancata allegazione della registrazione di un colloquio (in cui si parlava di un debito dell'indagato nei confronti di tale EV) perché la circostanza era ammessa dallo stesso interessato.
Il Tribunale ha reputato che i gravi indizi di colpevolezza fossero riscontrabili nelle dichiarazioni del EV;
costui ha indicato nello attuale indagato il suo fornitore abituale di droga e le sue accuse sono corroborate da quelle analoghe della moglie. Le esigenze di cautela, stante anche l'inserimento dello indagato in ambienti criminali, sono state enucleate nella prognosi negativa di recidiva e la misura applicata è stata ritenuta l'unica idonea al caso.
Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che i Giudici hanno omesso di considerare come non fosse stato trasmesso dal Pubblico Ministero al Tribunale del riesame il verbale di perquisizione che era prova documentale a lui favorevole perché si era concluso con esito negativo e attestava un fatto rilevante per squalificare le propalazioni del collaboratore (la macchina da lui utilizzata non era quella indicata al EV);
- che non sono state trasmesse al Tribunale del riesame le conversazioni registrate dal EV che il Giudice per le indagini preliminari aveva menzionato come riscontro esterno alla chiamata di correità;
- che il Tribunale non ha valutato la affidabilità del dichiarante (che si è determinato a collaborare solo per evitare conseguenze penali ai suoi danni) ne' ha considerato che le sue accuse mancavano di riscontri individualizzanti;
- che non sussistono elementi dai quali dedurre l'attualità del pericolo di reiterazione del reato.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Per quanto concerne la prima censura, si rileva che la perdita di efficacia della misura cautelare, prevista dall'art. 309 c.p.p., comma 10, si applica esclusivamente nella ipotesi in cui il Pubblico
Ministero abbia omesso di trasmettere al Tribunale del riesame elementi sopravvenuti favorevoli allo indagato da lui non conosciuti o conoscibili.
Consegue che la previsione non si estende al caso (che è quello in esame) di atti, documenti o risultanze pro reo che sono nella disponibilità della difesa e da questa possono essere utilizzati nella richiesta di riesame o prodotti nel corso della relativa udienza (ex plurimis: Cass. Sez. 6 sentenza 4061/2003). La seconda censura non può essere controllata da questa Corte con i limitati atti processuali di cui dispone e l'indagato non ha assolto l'onere, che gli incombeva, di allegare e provare il fatto da cui dipendeva l'eccepita inutilizzabilità; ciò era possibile tramite la produzione di copia degli atti rilevanti del procedimento o certificazioni che la parte aveva il diritto di ottenere in applicazione dell'art. 16 c.p.p. (Sezioni Unite sentenza n. 45189/2004). Per quanto concerne la valutazione della gravità del quadro indiziario, si osserva che la L. n. 63 del 2001, art. 11 ha aggiunto, a garanzia dell'incolpato, all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis;
la norma esige che, anche nella fase cautelare, la chiamata in correità debba essere apprezzata avendo come referente le regole generali dell'art.192 c.p.p., commi 3 e 4.
Sul tema, sono intervenute le Sezioni Unite (sentenza 36267/2006) che hanno precisato come la chiamata in correità integra i gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 273 c.p.p., comma 1, solo se, oltre ad essere intrinsecamente attendibile, risulti corroborata da riscontri esterni individualizzanti tali, cioè, da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato ad un determinato soggetto.
Pertanto, anche nella delibazione cautelare, il Giudice deve verificare la attendibilità generale del dichiarante e ricercare i riscontri esterni alle sue propalazioni.
Relativamente al primo punto, il ricorrente formula dei sospetti, peraltro privi della necessaria concretezza, tendenti a minare la credibilità del suo accusatore;
tale problematica non era stata sottoposta al vaglio del Giudice di merito ed implica la risoluzione di questioni di fatto che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte.
Per quanto concerne la necessaria esistenza di elemento di prova esterno, si rileva come le dichiarazioni della moglie del EV costituiscano un riscontro individualizzante perché hanno ad oggetto la persona dello incolpato in relazione allo specifico fatto attribuitogli: la donna ha dichiarato che il marito era debitore dell'indagato per vari acquisti di sostanze stupefacenti. In merito alla residua censura, si osserva come il periculum libertatis sia stato correttamente ancorato ad elementi concreti - la gravità del reato e l'inserimento dell'indagato nel circuito del crimine - che rendono attuale la probabilità che il ND, se libero, potrà essere l'autore di ulteriori reati analoghi a quello per cui si procede.
Per contrastare questa motivata conclusione, il ricorrente ha formulato censure prive della necessaria concretezza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dispone che copia del presente provvedimento sia inviata ad Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010