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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/12/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 780/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 780/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DEL MACCHIA FEDERICA C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in IS (PI), il 3 settembre 2005, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IS (PI), Anno 2005, Parte II, Serie A, n°21 e che, dalla loro unione, erano nati i figli, il 5 gennaio 2011 e , il 3 settembre 2012. Per_1 Per_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e alla loro evoluzione. Il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato e l'età dei figli (14 e 13 anni) consentono di stimare superflua l'audizione degli stessi.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in IS (PI), il 3 settembre 2005, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IS (PI), Anno 2005, Parte II, Serie A, n°21, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) nella casa familiare sita in IS (PI), Via Amerigo Vespucci n. 30 di proprietà esclusiva della sig.ra , rimarrà ad abitare la stessa insieme ai figli essendosi il marito, in Parte_2 accordo tra i coniugi, già trasferito presso l'immobile di ET (PI) Piazza della
Repubblica n.6, di cui è comproprietario insieme alla sorella, dove vive anche il proprio padre;
3) in ossequio al diritto alla bigenitorialità e in osservanza delle disposizioni sull'affidamento condiviso i figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione privilegiata presso la madre in IS (PI), via Amerigo
Vespucci n. 30;
4) il padre, dunque, potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri e indicativamente un fine settimana alternato con la madre, dal sabato dopo scuola al lunedì mattina di rientro a scuola e almeno due giorni infrasettimanali con pernotto, dal tardo pomeriggio alla mattina successiva e comunque tenuto conto dei turni lavorativi del padre che, in qualità di OSS, è obbligato anche a coprire turni di notte;
5) durante le vacanze estive il padre e la madre potranno avere con sé i figli, in via esclusiva, per
15 giorni anche non consecutivi;
i relativi periodi andranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Eventuali vacanze con i minori durante il periodo scolastico (es. settimana bianca) potranno avere la durata di una settimana consecutiva, sia per il padre che per la madre, e verranno preventivamente concordate con almeno un mese di preavviso;
durante le festività natalizie i figli trascorreranno la vigilia di Natale con il padre, il giorno di
Natale con la madre e il Santo AN con il padre, alternandosi tra i genitori per l'ultimo e il primo giorno dell'anno. I figli trascorreranno con i genitori, ad anni alterni anche la Pasqua e
Pasquetta, mentre tutte le restanti festività e/o ponti (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 08 dicembre…) seguiranno il calendario standard salvo diverso accordo tra i genitori;
i compleanni e le festività più importanti saranno festeggiati possibilmente insieme dalla famiglia;
6) entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i ragazzi, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi e con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7) in considerazione della ripartizione dei tempi di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e dei redditi e le occupazioni di entrambi, il padre corrisponderà alla madre la somma di €
250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ed € 250,00 mensili a titolo Per_1 di contributo al mantenimento di , entrambi rivalutabili annualmente secondo gli Per_2 indici Istat, da versare entro il giorno 20 di ogni mese attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN: [...]. Gli assegni familiari o simili agevolazioni per i figli a carico saranno divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
8) le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, intendendosi per tali a titolo esemplificativo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche (esclusi i farmaci da banco), psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate e concordate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale del minore su ciascun scontrino. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti e non sia possibile rendere previamente edotto l'altro genitore;
spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, abbonamenti per mezzi di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi, saggi e spettacoli, compresa la relativa attrezzatura e il relativo abbigliamento. Il genitore che ritiene necessaria la spesa dovrà comunicarla all'altro a mezzo whatsapp, indicando ove possibile l'importo presuntivo;
l'altro genitore dovrà rispondere entro 10 giorni con la stessa modalità, esprimendo il consenso, l'eventuale dissenso o un diverso preventivo con diverso importo. In mancanza di risposta, la spesa si ha per concordata. Degli impegni sportivi dei ragazzi si occuperà il genitore che li ha con sé;
9) i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente di godere ciascuno di redditi propri adeguati e pertanto ognuno provvederà personalmente ai propri bisogni rinunciando a qualsiasi corresponsione di somme a titolo di mantenimento e/o alimenti;
10) i coniugi dichiarano altresì di aver provveduto alla divisione di tutti i loro beni e di non avere, al riguardo, più alcuna pretesa da avanzare;
11) i genitori prestano sin da ora il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli dei minori e sulla possibilità di portare i figli all'estero per brevi vacanze, salvo sempre preventivo accordo e congruo preavviso.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 16/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. v.g. 780/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. DEL MACCHIA FEDERICA C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di aver contratto matrimonio in IS (PI), il 3 settembre 2005, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IS (PI), Anno 2005, Parte II, Serie A, n°21 e che, dalla loro unione, erano nati i figli, il 5 gennaio 2011 e , il 3 settembre 2012. Per_1 Per_2
Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Quanto alle statuizioni d'ordine economico che sono parte integrante dell'accordo, le stesse risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e alla loro evoluzione. Il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato e l'età dei figli (14 e 13 anni) consentono di stimare superflua l'audizione degli stessi.
Nel resto non vi sono motivi per disattendere gli accordi raggiunti tra le parti in quanto esclusivamente inerenti a loro diritti disponibili.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché venga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in IS (PI), il 3 settembre 2005, con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IS (PI), Anno 2005, Parte II, Serie A, n°21, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) nella casa familiare sita in IS (PI), Via Amerigo Vespucci n. 30 di proprietà esclusiva della sig.ra , rimarrà ad abitare la stessa insieme ai figli essendosi il marito, in Parte_2 accordo tra i coniugi, già trasferito presso l'immobile di ET (PI) Piazza della
Repubblica n.6, di cui è comproprietario insieme alla sorella, dove vive anche il proprio padre;
3) in ossequio al diritto alla bigenitorialità e in osservanza delle disposizioni sull'affidamento condiviso i figli minori e saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione privilegiata presso la madre in IS (PI), via Amerigo
Vespucci n. 30;
4) il padre, dunque, potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri e indicativamente un fine settimana alternato con la madre, dal sabato dopo scuola al lunedì mattina di rientro a scuola e almeno due giorni infrasettimanali con pernotto, dal tardo pomeriggio alla mattina successiva e comunque tenuto conto dei turni lavorativi del padre che, in qualità di OSS, è obbligato anche a coprire turni di notte;
5) durante le vacanze estive il padre e la madre potranno avere con sé i figli, in via esclusiva, per
15 giorni anche non consecutivi;
i relativi periodi andranno concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Eventuali vacanze con i minori durante il periodo scolastico (es. settimana bianca) potranno avere la durata di una settimana consecutiva, sia per il padre che per la madre, e verranno preventivamente concordate con almeno un mese di preavviso;
durante le festività natalizie i figli trascorreranno la vigilia di Natale con il padre, il giorno di
Natale con la madre e il Santo AN con il padre, alternandosi tra i genitori per l'ultimo e il primo giorno dell'anno. I figli trascorreranno con i genitori, ad anni alterni anche la Pasqua e
Pasquetta, mentre tutte le restanti festività e/o ponti (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
25 aprile, 01 maggio, 02 giugno, 08 dicembre…) seguiranno il calendario standard salvo diverso accordo tra i genitori;
i compleanni e le festività più importanti saranno festeggiati possibilmente insieme dalla famiglia;
6) entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sui figli, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per i ragazzi, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. I genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi e con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
7) in considerazione della ripartizione dei tempi di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori e dei redditi e le occupazioni di entrambi, il padre corrisponderà alla madre la somma di €
250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento di ed € 250,00 mensili a titolo Per_1 di contributo al mantenimento di , entrambi rivalutabili annualmente secondo gli Per_2 indici Istat, da versare entro il giorno 20 di ogni mese attraverso bonifico bancario alle seguenti coordinate: IBAN: [...]. Gli assegni familiari o simili agevolazioni per i figli a carico saranno divise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
8) le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, intendendosi per tali a titolo esemplificativo: spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche (esclusi i farmaci da banco), psicoterapiche, ivi compresi i tickets. Le spese indicate e concordate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale del minore su ciascun scontrino. Il consenso preventivo non sarà necessario ove si tratti di spese urgenti e non sia possibile rendere previamente edotto l'altro genitore;
spese scolastiche come rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, abbonamenti per mezzi di trasporto, gite scolastiche e viaggi d'istruzione, ripetizioni;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di iscrizione e frequenza di corsi, saggi e spettacoli, compresa la relativa attrezzatura e il relativo abbigliamento. Il genitore che ritiene necessaria la spesa dovrà comunicarla all'altro a mezzo whatsapp, indicando ove possibile l'importo presuntivo;
l'altro genitore dovrà rispondere entro 10 giorni con la stessa modalità, esprimendo il consenso, l'eventuale dissenso o un diverso preventivo con diverso importo. In mancanza di risposta, la spesa si ha per concordata. Degli impegni sportivi dei ragazzi si occuperà il genitore che li ha con sé;
9) i coniugi dichiarano e riconoscono reciprocamente di godere ciascuno di redditi propri adeguati e pertanto ognuno provvederà personalmente ai propri bisogni rinunciando a qualsiasi corresponsione di somme a titolo di mantenimento e/o alimenti;
10) i coniugi dichiarano altresì di aver provveduto alla divisione di tutti i loro beni e di non avere, al riguardo, più alcuna pretesa da avanzare;
11) i genitori prestano sin da ora il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli dei minori e sulla possibilità di portare i figli all'estero per brevi vacanze, salvo sempre preventivo accordo e congruo preavviso.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 16/12/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina