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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/11/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2614/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ZU DR Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.G. iscritta al n. r.g. 2614/2025 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Giuseppe Brini;
Parte_1 C.F._1
ICHIEDENTE/I L'ADOZIONE e
, c.f. , con l'Avv. Giuseppe Brini;
CP_1 C.F._2
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
, c.f. , con l'Avv. Francesca Rossi;
Controparte_2 C.F._3
***
In data 22.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.07.2025, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto l'adozione della maggiorenne Controparte_2
2. All'udienza del 22.10.2025 gli adottanti hanno prestato davanti al Presidente del Collegio il consenso all'adozione di e anche quest'ultima ha prestato il Controparte_2 consenso all'adozione.
3. Il PM, ritualmente notiziato della procedura, nulla ha opposto.
4. L'art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l'adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l'ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso.
Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, la cui mancanza di assenso osta all'adozione, ai sensi dell'art. 297, comma 2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell'adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procedere ugualmente all'adozione.
5. Sussistono, nel caso in esame, tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di Controparte_2 da parte di e , essendo gli adottanti di età Parte_1 CP_1 superiore ai n to anni l'età dell'adottanda, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ. (in quanto l'adottanda non è figlia nata fuori del matrimonio degli adottanti).
Inoltre, sia gli adottanti che l'adottanda hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Collegio.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ., in quanto le parti hanno allegato che gli adottanti non hanno altri figli e che i genitori dell'adottanda sono deceduti.
Infine, l'adozione conviene all'adottanda, che è stata sempre considerata alla stregua di una figlia.
6. Per effetto dell'adozione, al cognome di nascita dell'adottata verrà posposto quello dell'adottante, ovvero come da espressa richiesta dell'adottata stessa. CP_1
7. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Controparte_2 Pt_1
e e dispone che al cognome di nascita ( sia
[...] CP_1 CP_2 posposto il cognome CP_1
2) Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 04 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente Estensore
Dott. ZU DR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ZU DR Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.G. iscritta al n. r.g. 2614/2025 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Giuseppe Brini;
Parte_1 C.F._1
ICHIEDENTE/I L'ADOZIONE e
, c.f. , con l'Avv. Giuseppe Brini;
CP_1 C.F._2
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
, c.f. , con l'Avv. Francesca Rossi;
Controparte_2 C.F._3
***
In data 22.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.07.2025, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto l'adozione della maggiorenne Controparte_2
2. All'udienza del 22.10.2025 gli adottanti hanno prestato davanti al Presidente del Collegio il consenso all'adozione di e anche quest'ultima ha prestato il Controparte_2 consenso all'adozione.
3. Il PM, ritualmente notiziato della procedura, nulla ha opposto.
4. L'art. 291 cod. civ., nel suo testo originario, consentiva l'adozione c.d. ordinaria solo alle persone che non avevano discendenti legittimi o legittimati.
Con sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19 maggio 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della predetta norma, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. È, pertanto, venuto meno l'ostacolo della presenza di figli legittimi o legittimati, purché questi esprimessero il loro consenso.
Con tale sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto di parificare in tutto e per tutto la posizione dei figli legittimi o legittimati a quella del coniuge convivente dell'adottante o dell'adottando, la cui mancanza di assenso osta all'adozione, ai sensi dell'art. 297, comma 2°, cod. civ., senza la possibilità del Tribunale – prevista nel caso di assenso negato dai genitori dell'adottando non esercenti la potestà – di ritenere il rifiuto all'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando e di procedere ugualmente all'adozione.
5. Sussistono, nel caso in esame, tutte le condizioni di legge, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, per far luogo all'adozione di Controparte_2 da parte di e , essendo gli adottanti di età Parte_1 CP_1 superiore ai n to anni l'età dell'adottanda, né ricorrendo la situazione di divieto di cui all'art. 293 cod. civ. (in quanto l'adottanda non è figlia nata fuori del matrimonio degli adottanti).
Inoltre, sia gli adottanti che l'adottanda hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Collegio.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ., in quanto le parti hanno allegato che gli adottanti non hanno altri figli e che i genitori dell'adottanda sono deceduti.
Infine, l'adozione conviene all'adottanda, che è stata sempre considerata alla stregua di una figlia.
6. Per effetto dell'adozione, al cognome di nascita dell'adottata verrà posposto quello dell'adottante, ovvero come da espressa richiesta dell'adottata stessa. CP_1
7. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Controparte_2 Pt_1
e e dispone che al cognome di nascita ( sia
[...] CP_1 CP_2 posposto il cognome CP_1
2) Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 04 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente Estensore
Dott. ZU DR