Ordinanza cautelare 30 luglio 2022
Sentenza 11 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 11/03/2026, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00592/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 592 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Buffoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in ES, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Questore di Bergamo di data 6 maggio 2022, notificato il 16 maggio 2022, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo, ed è stata comunicata la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno ordinario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa LA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto del 6 maggio 2022 (avente n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS-), notificato il 16 maggio 2022, il Questore della Provincia di Bergamo ha revocato ad -OMISSIS- il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciatogli nel 2007, motivando la revoca in ragione di una condanna penale irrevocabile inflitta all’interessato per il delitto di atti persecutori, condanna tale da integrare causa ostativa ex art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998.
2. Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso in epigrafe per (i) violazione dell’art. 10- bis L. n. 241/1990, poiché non sarebbero state considerate le osservazioni dell’interessato, e (ii) per violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998, poiché la revoca sarebbe unicamente motivata dall’esistenza della condanna, senza alcuna altra valutazione sulla sua situazione familiare e lavorativa.
3. In effetti, il ricorrente dà atto di essere stato condannato a un anno e due mesi di reclusione (pena così diminuita dalla Corte d’Appello di ES rispetto a quella del Tribunale, indicata erroneamente come irrevocabile nel provvedimento impugnato) per il reato di atti persecutori.
Per l’esistenza di tale condanna, il Questore ha ritenuto di dover procedere alla revoca e ha contestualmente disposto il rilascio di un permesso di soggiorno ordinario all’interessato.
Tuttavia, secondo parte ricorrente, la revoca sarebbe stata adottata in violazione della normativa vigente, poiché l’amministrazione avrebbe erroneamente applicato un automatismo tra la condanna penale e la perdita del titolo, mentre sarebbe imposta una valutazione complessiva e individualizzata della situazione dello straniero, considerando la durata del soggiorno, i legami familiari e personali, l’inserimento sociale e lavorativo e ogni altro elemento rilevante. Peraltro, tale valutazione sarebbe stata necessaria alla luce delle osservazioni dell’interessato relative a questi aspetti e della precedente sentenza del Tar Lombardia, ES n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2020 che aveva già annullato un primo provvedimento di revoca per omissione delle garanzie di partecipazione procedimentale.
L’unico dato di rilevo sarebbe quindi la condanna del 2022, che non potrebbe giustificare la revoca di un permesso UE a fronte di un radicamento ultraventennale, della presenza di figli minori, della mancanza di reiterazione delittuosa e dell’assenza di pericolo attuale per la collettività.
4. In data 7 luglio 2022, il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
5. La domanda cautelare del ricorrente è stata respinta dal Tar con ordinanza n. -OMISSIS- del 28 luglio 2022.
6. In vista dell’udienza di trattazione di merito, le parti non hanno depositato memorie; il Ministero ha documentato che l’interessato attualmente dispone di un permesso di soggiorno ordinario sino al 12 novembre 2026
La causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 6 febbraio 2026.
7. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
7.1. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, « Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ».
Il comma 7 del medesimo art. 9 dispone che il permesso sia revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio.
7.2. In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale – che il Collegio condivide – secondo cui, ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna: al contrario, tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo) ( ex plurimis , Cons. Stato sez. III, 19 luglio 2024, n. 6479).
7.3. Ciò premesso sul piano normativo e giurisprudenziale, deve osservarsi che l'impugnato provvedimento di revoca fa leva esclusivamente sulla condanna riportata dallo straniero per il reato sopra ricordato, omettendo quindi di operare qualsivoglia valutazione sia in ordine alla concreta gravità del reato medesimo - anche alla luce delle modalità di commissione della condotta, dell'entità della pena definitivamente inflitta e degli ulteriori elementi valorizzati dallo straniero nel ricorso introduttivo - sia in ordine al grado di complessivo inserimento sociale del ricorrente, misurabile anche alla stregua della durata del suo soggiorno in Italia, nonché all’inserimento lavorativo e familiare.
7.4. Sussiste, quindi, il lamentato difetto di motivazione del provvedimento impugnato. A ciò consegue, in accoglimento del ricorso, l’annullamento del decreto di revoca, salvo il riesercizio del potere da parte dell’amministrazione resistente nei limiti dettati dall’art. 10- bis L. n. 241/1990.
8. Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto n. -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del 6 maggio 2022.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE RI, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
LA LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LL | GE RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.