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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 877/22
Sigg.:
Dott. SA TT Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere Dott.
NA RI Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 877/2022 R.G. promossa con atto di citazione in appello e posta in decisione all'udienza del giorno 26 novembre 2025
senza concessione dei termini
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
, – non in proprio ma Parte_1 ordinaria ex art 2901 cc esclusivamente in nome e per conto della Controparte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Verdi del Foro di Milano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana n. 14, giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o Controparte_2
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Laura Botti del foro di Bergamo,
procuratore domiciliatario, per procura allegata in atti
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 427/22 del
18.02.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con sentenza in data 18 febbraio 2022 il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda proposta da e condannato Controparte_3
l'attrice unitamente alla interveniente adesiva al pagamento delle CP_1
spese.
Avverso detta sentenza , non Parte_1
in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della
[...]
-ha proposto appello chiedendo accogliersi Controparte_1
la domanda revocatoria proposta nei confronti degli appellati con vittoria di spese.
Si sono costituiti regolarmente in giudizio e Controparte_2 [...]
contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
E' rimasta contumace . Controparte_3
All'udienza del 5 aprile 2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 gennaio 2025 e successivamente due volte rinviata su richiesta delle parti essendo in corso trattative.
Con note depositate telematicamente il 24.11.2025 per l'udienza del
26.11.2025 il difensore dell'appellante ha dichiarato di volere rinunciare agli atti del giudizio di appello e ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio a spese compensate nonché la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Con nota depositata telematicamente il 25.11.2025 il difensore degli appellati ha depositato atto di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate notificata il 25.11.2025 dal procuratore dell'appellante.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da
loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
accordo tra loro …”.
L'ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove entrambe le parti hanno depositato telematicamente note di udienza in cui l'appellante ha dichiarato di voler rinunziare agli atti del giudizio a spese compensate con l'accettazione degli appellati.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre
2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NA RI SA TT
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai R. Gen. N. 877/22
Sigg.:
Dott. SA TT Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere Dott.
NA RI Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 877/2022 R.G. promossa con atto di citazione in appello e posta in decisione all'udienza del giorno 26 novembre 2025
senza concessione dei termini
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
, – non in proprio ma Parte_1 ordinaria ex art 2901 cc esclusivamente in nome e per conto della Controparte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Verdi del Foro di Milano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Fontana n. 14, giusta procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o Controparte_2
[...]
rappresentati e difesi dall'avv. Avv. Laura Botti del foro di Bergamo,
procuratore domiciliatario, per procura allegata in atti
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 427/22 del
18.02.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con sentenza in data 18 febbraio 2022 il Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda proposta da e condannato Controparte_3
l'attrice unitamente alla interveniente adesiva al pagamento delle CP_1
spese.
Avverso detta sentenza , non Parte_1
in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della
[...]
-ha proposto appello chiedendo accogliersi Controparte_1
la domanda revocatoria proposta nei confronti degli appellati con vittoria di spese.
Si sono costituiti regolarmente in giudizio e Controparte_2 [...]
contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto. CP_2
E' rimasta contumace . Controparte_3
All'udienza del 5 aprile 2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 gennaio 2025 e successivamente due volte rinviata su richiesta delle parti essendo in corso trattative.
Con note depositate telematicamente il 24.11.2025 per l'udienza del
26.11.2025 il difensore dell'appellante ha dichiarato di volere rinunciare agli atti del giudizio di appello e ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio a spese compensate nonché la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Con nota depositata telematicamente il 25.11.2025 il difensore degli appellati ha depositato atto di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio a spese compensate notificata il 25.11.2025 dal procuratore dell'appellante.
L'art. 306 del codice di procedura civile così testualmente dispone: “Il
processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è
accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla
prosecuzione.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da
loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e
notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara
l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso
accordo tra loro …”.
L'ipotesi si è compiutamente avverata nel caso di specie, ove entrambe le parti hanno depositato telematicamente note di udienza in cui l'appellante ha dichiarato di voler rinunziare agli atti del giudizio a spese compensate con l'accettazione degli appellati.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del processo a spese compensate,
dovendo all'uopo provvedersi con sentenza in quanto atto tipico con il quale il Collegio definisce il giudizio di appello, con ciò restando precluso l'esame di ogni altra questione.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il presente giudizio per rinuncia agli atti a spese compensate.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre
2025
Il CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
NA RI SA TT